DELIBERAZIONE N. 2018-26 OGGETTO: 2 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI BRANCALEONE AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA NELLA CAUSA R.G. N. 4217/2015. Reggio Emilia, questo giorno 10 (dieci) del mese di aprile dell anno 2018 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nominato con deliberazione dell Assemblea dei Soci dell ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 9:00 a seguito invito del Signor Presidente, con l intervento dei Signori: N. Componenti Carica Presenti Assenti 1 RAFFAELE LEONI Presidente X 2 GIUSEPPINA PARISI VicePresidente X 2 -- Assistono alla seduta il Direttore dell Azienda: Maria Teresa Guarnieri e il segretario verbalizzante: Anna Maria Lacala Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.
- 2 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI BRANCALEONE AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA NELLA CAUSA R.G. N. 4217/2015. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28/2016, adottata in data 17/3/2016, con la quale si esaminava lo stato delle pratiche legali in corso presso l ex ASP OSEA affidate all Avv. Alessia Spigno prendendo atto, fra le altre, della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4127\2015 pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia promossa dal Comune di Brancaleone a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento n. 1248/2015 del 18/05/2015 con cui OSEA aveva chiesto il pagamento della somma di euro 27.792,00 a titolo di rette per il soggiorno della minore S.M.. presso la struttura S. Isidoro di Reggio Emilia nel periodo compreso tra il 13/11/2013 ed il 23/05/2014; DATO ATTO CHE con la suddetta deliberazione n. 28/2016 il Consiglio di Amministrazione aveva confermato il mandato precedentemente conferito all'avv. Spigno in relazione alla causa pendente nei confronti del Comune di Brancaleone; CHE con sentenza in data 06/12/2017 il Giudice rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1248/2015 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 20/05/2015 dichiarandolo esecutivo e condannava il Comune di Brancaleone a rifondere a OSEA le spese di lite ammontanti ad euro 6.000,00 oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie; CHE, con deliberazione n. 2018/7 del 29/01/2018 il Consiglio confermava il mandato per la difesa all'avv. Spigno anche per la successiva fase esecutiva di recupero del credito nei confronti del Comune di Brancaleone; CONSIDERATO CHE con nota in atti al n. 3329 del 28/03/2018 l avvocato Spigno ha trasmesso l atto di appello a lei notificato in data 20/03/2018 promosso dal Comune di Brancaleone avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa R.G. n. 4217/2015 e ha comunicato che non è possibile agire in sede esecutiva nei confronti del Comune di Brancaleone avendo lo stesso dichiarato lo stato di dissesto per infiltrazioni criminali e risultando altresì sottoposto alla gestione di un commissione straordinaria dal 31.7.2017; CHE con successiva nota in atti al n. 3474 del 03/04/2018 l avvocato Spigno, nel formulare le sue considerazioni rispetto all atto di appello notificato contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Comune di Brancaleone (n. 4127/2015 R.G.), suggerisce l utilità di costituirsi in giudizio nei termini di legge per effettuare tutte le eccezioni del caso anche al fine di monitorare l evoluzione del diritto sulla materia che è complessa e farraginosa, esponendo che la questione oggetto di gravame
attinente la giurisdizione del G.O. rispetto al G.A. - risulterebbe già stata trattata in primo grado e presumibilmente potrebbe essere decisa nello stesso modo dal giudice d appello con conferma della sentenza di primo grado; ATTESO CHE in assenza di costituzione l iter processuale non potrebbe essere seguito né sarebbe possibile conoscere i rinvii effettuati nel corso del giudizio, qualora l orientamento difensivo dovesse essere modificato; PRESO ATTO della suddetta valutazione espressa da parte del legale che ha curato finora gli interessi dell Azienda nell ambito della suddetta controversia e che pertanto meglio la conosce; RITENUTO per quanto sopra di autorizzare la costituzione in giudizio di ASP REGGIO EMILIA- Città delle Persone nel giudizio promosso dal Comune di Brancaleone avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa R.G. n. 4217/2015 ; DATO ATTO CHE trattasi di prosecuzione di un incarico precedentemente conferito per il quale si ritiene opportuno confermare l incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio all avv. Spigno Alessia che aveva difeso ASP OSEA in primo grado; CHE l avvocato Spigno ha finora operato con pieno soddisfacimento dell Azienda a tutela degli interessi della medesima avendo ottenuto una sentenza favorevole nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Brancaleone; CONSIDERATO inoltre che, con la predetta nota n. 3474, l avvocato Spigno, nel confermare l impossibilità di agire in sede esecutiva nei confronti del Comune di Brancaleone sottoposto a commissariamento con decreto ministeriale del 31.7.2017 a causa di infiltrazioni criminali, ha proposto di notificare al medesimo ugualmente la sentenza per significare l esistenza di un credito certo liquido ed esigibile alla commissione straordinaria che è tenuta, ai sensi dell art. 254 L. 267/2000, ad accertare la massa dei debiti dell ente e a provvedere alla redazione di un piano di rilevazione costituito dalle domande dei creditori corredate da idonea documentazione; RITENUTO di autorizzare l avvocato Spigno alla notificazione della sentenza al Comune di Brancaleone così come proposto; VISTO il preventivo trasmesso dall'avvocato Spigno con la nota n. 3474 citata indicante il compenso professionale per la costituzione nel giudizio di appello calcolato nel rispetto dei valori medi stabiliti dal D.M. N. 55/2014 nell'importo di 6.000,00, oltre spese non imponibili e rimborso forfettario spese generali 15% e cassa forense (IVA esente e senza ritenuta d'acconto essendo la medesima in regime forfettario), fatte salve le eventuali modifiche dipendenti dalla determinazione della Corte sull eventuale ammissione dei mezzi istruttori;
DATO ATTO che con successiva nota iscritta al n. 3770 di P.G. in data odierna, a fronte di interlocuzioni con la Responsabile del Servizio Affari Generali e Giuridico Legali, l avv. Spigno ha rettificato il preventivo già inviato portandolo alla richiesta di complessivi 5.000,00 oltre rimborso forfettario, Cassa Previdenza ed eventuali spese non imponibili; DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto sarà imputata al conto economico 40.07.05.03 Consulenze legali del Bilancio Preventivo 2018 in corso di predisposizione; PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore, ai sensi dell art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale; RICHIAMATO l art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5, che l espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone; Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all unanimità dei presenti D E L I B E R A per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 1. di prendere atto dell appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa R.G. n. 4217/2015 promosso dal Comune di Brancaleone notificato all avvocato Spigno in data 20/03/2018; 2. di autorizzare la costituzione nella predetta causa di appello di ASP REGGIO EMILIA- Città delle Persone confermando l incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio all avv. Spigno Alessia che aveva difeso ASP OSEA in primo grado; 3. di autorizzare l avvocato Spigno alla notificazione al Comune di Brancaleone della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia ad esito dell udienza in data 06/12/2017 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1248/2015, così come proposto nella nota in atti al n. 3474 del 03/04/2018; 4. di prendere atto che il compenso professionale da corrispondersi all'avvocato Spigno per l'esecuzione presso terzi, calcolato nel rispetto dei valori medi stabiliti dal D.M. N. 55/2014 è determinato nell importo di 5.000,00, oltre spese non imponibili e rimborso forfettario spese generali 15% e cassa forense (IVA esente e senza ritenuta d'acconto essendo la medesima in regime forfettario) come comunicato dall avv. Spigno con nota in atti al n. 3770 in data odierna; 5. di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà imputata al Conto economico 40.07.05.03 Consulenze legali del Bilancio Preventivo 2018 in corso di predisposizione;
6. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile; 7. di pubblicare la presente deliberazione all Albo Pretorio on line dell Azienda per la durata di 10 giorni consecutivi; Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente PARERE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale. Il Direttore
Delibera N.: 2018-26 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile. Cla/Fasc. 3.1.4/2016 Reggio Emilia, li 10/04/2018