REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D. LGS. N. 50/2016

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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D. LGS. N. 50/2016 0

INDICE Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione pag. 2 Art. 2 Ambito di applicazione» 2 Art. 3 Individuazione delle attività incentivate» 2 Art. 4 Costituzione del fondo incentivante» 3 Art. 5 Modalità di destinazione del fondo incentivante» 4 Art. 6 Ripartizione dell incentivo» 4 Art. 7 Liquidazione» 6 Art. 8 I nformazione e pubblicità» 6 Art. 9 Entrata in vigore» 7 Art. 10 Disposizioni finali» 7 Art. 1 1

Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 Codice Appalti e del decreto correttivo D.Lgs. 56 del 19/04/2017 ( d ora in vanti denominato anche Fondo ) 2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l acquisizione di forniture e servizi Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività: a) attività di programmazione della spesa per investimenti; b) attività per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici; c) attività di responsabile unico del procedimento; d) attività di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione; e) attività di collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità; f) attività di collaudatore statico. g) attività di collaborazione qualificate tecnico, giuridico - amministrativo 2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di lavori e opere pubblici e per l acquisizione di servizi e forniture. Art. 3 Individuazione delle attività incentivate 1. Le attività svolte dai dipendenti dell Agenzia forestale Regionale per le quali viene riconosciuto l incentivo per funzioni tecniche riguardano: a. la programmazione e realizzazione di opere di opere pubbliche e/o uso pubblico; b. la programmazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione di opere pubbliche e/o uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti dall art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ivi compresi il recupero ed il restauro di opere ed impianti; c. lavori forestali definiti lavori pubblici ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; d. appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell esecuzione del contratto; 2. restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell aeìrt. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a. 40.000,00e i lavori in amministrazione diretta. Art. 4 2

Costituzione del fondo incentivante 1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell art. 113 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara di un opera o lavoro, servizio o fornitura, IVA esclusa. 2. L incentivo relativo alle singole opere o lavori e delle forniture o servizi e sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato ed andrà a confluire nel fondo di al comma 1 del presente articolo; 3. L importo dell incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino ribassi. 4. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016, per ciascun lavoro o opera, è graduata secondo i seguenti criteri : Importo Lavori (in euro) Percentuale incentivo Fino a 300.000 2,00% Da 300.001 a 400.000 1,80% Oltre 400.001 1,60% 5. L incentivo può, comunque, essere elevato essere fino alla percentuale massima stabilita dal D. Lgs 50/2016 qualora si avvisi uno dei seguenti aspetti di complessità: multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove); soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti. 6. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016, per ciascuna acquisizione di fornitura o servizio che danno titolo alla corresponsione dell incentivo, è graduata secondo i seguenti criteri: 3

VOLUME FINANZIARIO Importo posto a base di gara (in euro) Percentuale incentivo fino ad euro 500.000,00 2,00% oltre euro 500.000,00 - per la parte fino euro 500.000,00 - per la parte oltre euro 500.000,00 2,00% 1,60% Art. 5 Modalità di destinazione del Fondo Incentivante 1. L 80% delle risorse finanziarie del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all articolo 5 del presente regolamento è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 6, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell Ente e del contributo IRAP. 2. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per il i singoli lavori, servizi e forniture e pertanto sono da escludere dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio.. 3. Il restante 20% dell importo posto a base d asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento è destinato a: a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l edilizia e le infrastrutture, b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 legge 196/ 1997 d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Art. 6 Ripartizione del Fondo Incentivante 1. La ripartizione del Fondo tiene conto del diverso grado di responsabilità, professionalità ed impegno in capo ai dipendenti dell Ente, derivante dall attribuzione esclusivamente delle funzioni indicate all art. 2 del presente Regolamento. 2. Gli incentivi saranno attribuiti ai dipendenti interessati secondo la ripartizione di seguito indicata: 4

OPERE E LAVORI Funzione svolta % spettante Programmazione della spesa per investimenti 7,5% Verifica preventive dei progetti Predisposizione e controllo delle procedure di bando Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori 7,5% 35% Direttore lavori e suoi collaboratori 35% Attività di collaborazione qualificata 10% Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione ed eventuale collaudo statico 5% FORNITURE E SERVIZI Funzione svolta % spettante Programmazione della spesa per investimenti 7% Verifica preventive dei elaborati di gara Predisposizione e controllo delle procedure di bando Responsabile Unico del Procedimento e suoi Collaboratori 13% 30% Direzione della esecuzione e suoi Collaboratori 30% Verifica di conformità finale 10% Attività di collaborazione qualificata 10% 3. L attività di collaborazione è espletata dal personale diverso da quello tecnico incaricato i quali partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione lavori e contabilizzazione 4. Ai sensi dell art. 13 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell incentivo il personale con qualifica dirigenziale. 5

. 5. Ai sensi dell art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione, non costituiscono economie ma rimangono nel fondo di cui all art. 4 Art. 7 Liquidazione 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, attraverso l approvazione della scheda finale di ripartizione dell incentivo, in ragione dell effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è, pertanto, propedeutica alla effettiva corresponsione dell incentivo. 2. La scheda finale di ripartizione verrà trasmessa al Servizio Personale per gli adempimenti di natura retributiva, previdenziale e fiscale nonché per la verifica di cui al successivo comma 4 del presente articolo. 3. L erogazione dell'incentivo viene effettuata: a) entro il 30 settembre per le fasi concluse dal 1 gennaio al 30 giugno del medesimo anno; b) entro il 30 aprile dell anno successivo per le fasi concluse dal 1 luglio al 31 dicembre dell anno precedente; 4. In sede di liquidazione dovrà essere accertato, per ogni dipendente, che gli incentivi corrisposti nell anno in corso non superino l importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni 5. Ai sensi dell art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, l incremento dei costi inizialmente previsti o il ritardo dei tempi di realizzazione dell intervento rispetto a quanto previsto, se imputabili ai dipendenti beneficiari del fondo incentivante, comporterà una proporzionale riduzione dell incentivo spettante. 6. Ai fini dell applicazione del precedente comma, no costituiscono motivo di decurtazione dell incentivo gli incrementi di costo, sospensioni, proroghe o altre motivazioni elencate all art. 106 comma 1 del codice, le sospensioni e proroghe dei lavori ai sensi dell art. 107 del Codice, nonché eventi estranei alla volontà dell Ente, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato. Le somme derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non costituiscono economie ma rimangono nel fondo di cui all art. 4. Art. 8 Informazione e pubblicità 1. L Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all importo dell incentivo. 6

2. L Amministrazione provvede all inserimento nel proprio sito, sezione Amministrazione Trasparente, di tutte le informazioni previste dalla normative in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. 2. Resta inteso che per le attività compiute precedentemente al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, continuerà ad essere applicato il Regolamento approvato con Decreto dell Amministratore Unico n. 152 del 16.05.2014 e successi vice modifiche ed integrazioni. Art. 10 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia 7