INTERVENGONO. nella sua qualità di., in forza delle facoltà conferitegli. IVA.., iscritto all Albo intermediari/elenco generale con il n.

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Transcript:

Allegato 1 Convenzione tra la Regione e i Confidi componenti del Raggruppamento temporaneo di imprese Competitività e sviluppo FVG, già affidatario della gestione del Fondo di garanzia per le imprese di cui alla linea di intervento C) dell Attività 1.2.A del POR FESR 2007-2013, concernente la riassegnazione e l impiego delle risorse residuanti dalla liquidazione del predetto Fondo di garanzia INTERVENGONO., nato a, il., domiciliato per la carica in.,., direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese dell Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza dell Unità d Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta deliberazione della Giunta regionale n...del, agli atti dell Amministrazione regionale; IVA.., iscritto all Albo.. con il n. ), nella sua qualità di., in forza delle facoltà conferitegli 1

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Articolo 1. Oggetto e finalità 1. In conformità all'articolo 24, comma 2 sexies, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), all articolo 10, commi 5 e 6, del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1530, e all articolo 10, paragrafo 3 della convenzione stipulata il 29 aprile 2014, conclusa in base allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 561 e modificata con l addendum del 30 dicembre 2015, stipulato in base allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2637, tra la Regione e il Raggruppamento temporaneo di imprese Competitività e sviluppo FVG, di seguito più brevemente RTI, affidatario della gestione del Fondo di garanzia per le imprese di cui alla linea di intervento C) dell Attività 1.2.A del POR FESR 2007-2013, di seguito più brevemente Fondo, la presente convenzione, di seguito più brevemente Convenzione, disciplina criteri e modalità per l assegnazione e l impiego delle risorse residuanti dalla liquidazione del Fondo, di seguito più brevemente risorse. Articolo 2. Definizioni 1. Ai fini della Convenzione, si intendono per a) Confidi: i Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle 2

leggi in materia bancaria e creditizia e dagli intermediari finanziari, di seguito più brevemente TUB ), già componenti del RTI, firmatari della presente Convenzione; b) PMI: ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e del decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, le imprese che soddisfano i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Articolo 3. Sicurezza sul lavoro e assenza di sanzioni interdittive 1. In conformità a quanto disposto dall articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell industria, dell artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l assegnazione delle risorse è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla domanda di erogazione di cui all articolo 5, alla quale la dichiarazione sostituiva è allegata, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente e attestante il rispetto da parte di tale Confidi delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. L assegnazione delle risorse è subordinata altresì alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da allegare alla domanda di cui all articolo 5, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente e attestante che tale Confidi non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 3. Fatta salva l applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive è causa di decadenza dall assegnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il Confidi assegnatario e l autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali. Articolo 4. Assegnazione delle risorse 1. In conformità alla proposta di riparto sottoscritta dai Confidi e presentata alla Regione il giorno. del mese. dell anno., la Regione assegna ai Confidi le seguenti quote parte delle risorse disponibili, pari a complessivi EUR.: a) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; b) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; c) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; d) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; e) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; f) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; 3

g) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse; h) Confidi : EUR, pari al.% delle risorse. Articolo 5. Erogazione delle risorse 1. La domanda di erogazione della quota parte delle risorse è presentata al Servizio per l accesso al credito delle imprese dal legale rappresentante del singolo Confidi assegnatario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione ed è corredata da: a) copia dell atto costitutivo e dello statuto del Confidi; b) copia dell ultimo bilancio approvato, completo delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall assemblea dei soci; c) dichiarazioni sostitutive di cui all articolo 3. 2. Il trasferimento delle risorse assegnate è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia e del patto di stabilità e crescita. Articolo 6. Destinazione delle risorse 1. Le risorse assegnate sono destinate alla costituzione da parte di ogni singolo Confidi di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie di cui all articolo 7, di seguito più brevemente denominato Fondo rischi. Articolo 7. Destinatari finali e operazioni ammissibili 1. Le risorse assegnate sono impiegate dai Confidi per la concessione di garanzie a favore delle PMI, in relazione ad operazioni di finanziamento attinenti allo svolgimento della loro attività economica. 2. Possono ottenere le garanzie le PMI che risultano: a) essere attive ed iscritte al Registro delle imprese; b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale. 3. Sono escluse dall ottenimento delle garanzie le PMI che risultano: a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001; b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; c) rientranti nei casi di esclusione dall applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis, richiamati nell allegato A. Articolo 8. Regime di aiuto 1. Le agevolazioni a favore delle PMI connesse alle garanzie di cui all articolo 7 sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse richiamati nell allegato A. 2. L elemento di aiuto è determinato con le modalità definite dal Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. Articolo 9. Obblighi del Confidi 4

1. Ogni Confidi assegnatario delle risorse ha l obbligo di rispettare quanto previsto agli articoli 6 e 7. 2. Nel caso di mancato rispetto dell obbligo di cui al comma 1, l assegnazione al singolo Confidi è revocata e le risorse assegnate sono restituite alla Regione in conformità all articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse in conformità all articolo 7. 3. Successivamente all erogazione, ciascun Confidi assegnatario ha l obbligo di evidenziare la destinazione delle risorse assegnate nella nota integrativa ai bilanci di esercizio. 4. Nel caso di mancato rispetto dell obbligo di cui al comma 3 per due esercizi contabili consecutivi, l assegnazione al singolo Confidi è revocata e le risorse sono restituite alla Regione in conformità all articolo 49 della legge 7/2000, fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse in conformità all articolo 7. 5. Ai soli fini del calcolo degli accantonamenti per gli effetti di cui ai commi 2 e 4, è stabilito a 4 il moltiplicatore da applicare convenzionalmente al rilascio delle garanzie di cui all articolo 6, comma 1, rispetto alle risorse del Fondo rischi sussistenti al momento della revoca, al netto delle sofferenze. Articolo 10. Revoca delle risorse 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all articolo 9, commi 2 e 4, l assegnazione delle risorse al singolo Confidi è revocata nei seguenti casi: a) il Confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; b) il Confidi sia posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell attività; c) il Confidi sia cancellato dagli albi ed elenchi pertinenti allo svolgimento dell attività in conformità al decreto legislativo 385/1993; d) il Confidi proceda a una scissione. 2. L assegnazione al Confidi è altresì revocata nel caso in cui, alla data di chiusura di due esercizi contabili consecutivi, comunque successivi all esercizio nel corso del quale sono state trasferite risorse ai sensi dell articolo 5, comma 2, l importo delle garanzie in essere concesse ai sensi della Convenzione sia inferiore al doppio delle risorse sussistenti a tale data sul Fondo rischi di tale Confidi, al netto delle sofferenze. 3. Nel caso di revoca, le risorse sono restituite alla Regione in conformità all articolo 49 della legge 7/2000, fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse in conformità all articolo 7. 4. Ai soli fini del calcolo degli accantonamenti per gli effetti di cui ai commi 3 si applica il moltiplicatore convenzionale di cui all articolo 9, comma 5. Articolo 11. Monitoraggio 1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del proprio esercizio contabile, ogni Confidi assegnatario trasmette alla Regione una relazione sull attività di gestione del Fondo rischi, contenente i seguenti dati nel corso dell esercizio scaduto a valere sul Fondo rischi: a) la situazione contabile del Fondo rischi alla data di chiusura dell esercizio, con specificazione delle sofferenze in essere e delle escussioni subite in tale esercizio; b) l elenco delle garanzie concesse nell'esercizio di riferimento a valere sul Fondo rischi, con indicazione per ciascuna concessione della denominazione e del codice fiscale della PMI nell interesse della quale è stata concessa la garanzia, della denominazione dell istituto finanziatore garantito, nonché dell importo della garanzia concessa, del finanziamento garantito e dell aiuto attribuito ai sensi del regolamento de minimis; 5

c) l elenco delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo rischi oggetto di escussione, con indicazione dell'importo delle eventuali perdite liquidate e della denominazione e del codice fiscale della PMI nell interesse della quale è stata concessa la garanzia e dell istituto finanziatore garantito; d) l importo delle garanzie in essere alla data di chiusura dell esercizio. Articolo 12. Foro competente 1. Per ogni controversia nascente dall attuazione della Convenzione foro competente è esclusivamente quello di Trieste. Articolo 13. Rinvii normativi 1. Il rinvio a leggi e regolamenti si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Articolo 14. Durata della Convenzione 1. La Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2024 e sarà rinnovata in forma espressa, alle stesse condizioni contenute nel presente atto, fino al completo esaurimento delle risorse o alla revoca delle stesse ai sensi dell articolo 9, commi 2 e 4, e dell articolo 10. La Convenzione deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6

Ai sensi dell articolo 1341 del codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui all articolo 12 Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7

Allegato A) (riferito all articolo 8) REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 1. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti de minimis, tra l altro: a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. In conformità all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate lettere a) e b) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento. 2. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000. 3. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica. 4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. 5. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-. VISTO: IL VICEPRESIDENTE 8