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Allegato F Allegato A2 Codice disciplinare legislativo per il personale del Comparto di qualifica non dirigenziale dell Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova

CODICI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE A2 CODICE DISCIPLINARE LEGISLATIVO Premesse Articolo 69 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii. (c.d. Riforma Brunetta ) Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitaà del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", noto anche come riforma Brunetta, ha modificato ed integrato la disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego, introducendo nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra gli altri, gli articoli 55-bis, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies, 55-septies. Queste disposizioni disciplinano direttamente sanzioni disciplinari costituenti, pertanto, un autonomo codice legislativo che si affianca e si sovrappone al Codice Disciplinare c.d. contrattuale. Le sanzioni disciplinari appresso specificate sono vigenti dal 15 novembre 2009 e, in caso di sovrapposizione con quelle previste dall articolo 13 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 (come modificato dall articolo 6 del C.C.N.L. 10 aprile 2008), prevalgono, essendo, com eé noto, la disposizione contrattuale cedevole, qualora disponga in modo difforme dalla normativa nazionale (secondo il principio in base al quale la disciplina legale prevale sulla disciplina sostanziale contenuta nei contratti collettivi, per modo che si verifica la disapplicazione della clausola contrattuale difforme, con integrazione del suo contenuto ad opera della fonte di legge). L articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., stabilisce che le disposizioni di cui agli articolo da 55 a 55 octies costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, C.C.. Cioà significa, in primo luogo, che tali disposizioni non possono essere derogate dalla 1 [ 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)...(omissis)...art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)...(omissis)...art. 55-quater (Licenziamento disciplinare)... (omissis)...art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni)...(omissis)...art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)...(omissis)...art. 55-septies (Controlli sulle assenze)...(omissis)...art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica)...(omissis)...art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico)...(omissis)... ]. 2

contrattazione collettiva, la quale puoà disciplinare la materia nei limiti di quanto consentito dalla legge e negli ambiti non riservati alla legge stessa. Prima dell entrata in vigore della riforma Brunetta, l unica sanzione disciplinare stabilita per il personale del Comparto direttamente da una norma di legge, al di fuori del C.C.N.L., era il recesso dal rapporto di lavoro per violazione del dovere di esclusivitaà (c.d. doppio lavoro non autorizzato dalla pubblica amministrazione ), secondo quando stabilito dall articolo 1, commi da 56 a 61 2, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.- 2 [ 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. 58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità. 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio. 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti ]. 3

Articolo 1, commi 12 3 e 13 4, Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. (c.d. Legge anticorruzione ) La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (in vigore dal 28 novembre 2012), c.d. Legge anticorruzione, ha individuato, all'articolo 1, commi 12 e 13, una specifica sanzione disciplinare a carico del Dirigente individuato, all'interno di ciascuna delle Pubbliche Amministrazioni, quale Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. Articoli 12 5, 13 6, 14 7, 15 8, 16 9 e 17 10 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 Con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono state emanate nuove norme in tema di infrazioni disciplinari e licenziamento dei dipendenti, mediante significative innovazioni in materia di azione disciplinare. E' stato novellato l'articolo 55-bis (rubricato Forme e termini del procedimento disciplinare) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo nuovi termini e competenze per quanto concerne l azione disciplinare, come segue: (a) competenza del Dirigente per la sola sanzione relativa al rimprovero verbale (quest ultimo, com eà noto, consiste in una dichiarazione di biasimo effettuata oralmente per lievi trasgressioni); (b) competenza dell Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per ogni e qualunque altra sanzione superiore al rimprovero verbale (ossia, a partire dal rimprovero scritto sino alla sanzione del licenziamento senza preavviso); (c) obbligo per il Dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il/la dipendente di segnalare immediatamente, e comunque entro 3 [ 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano"]. 4 [ 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi"]. 5 [ 12. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione"]. 6 [Apporta modificazioni all'articolo 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165]. 7 [Apporta modificazioni all'articolo 55-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165]. 8 [Apporta modificazioni all'articolo 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165]. 9 [Apporta modificazioni all'articolo 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165]. 10 [Apporta modificazioni all'articolo 55-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165]. 4

dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza; (d) emissione, da parte dell U.P.D., non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, della contestazione scritta dell'addebito nei confronti del dipendente; (e) conclusione del procedimento, da parte dell U.P.D., nel termine di centoventi giorni dalla contestazione di addebito. Il legislatore ha introdotto, altresìà, alcune innovazioni inerenti alle modalità di comunicazione. I meri vizi formali del procedimento disciplinare, a differenza del passato, non possono più costituire causa di annullabilità del procedimento stesso, a meno che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalitaà di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivitaà. Rimangono, in ogni caso, perentori sia il termine per la contestazione dell'addebito, sia il termine per la conclusione del procedimento. Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, eà intervenuto anche sull articolo 55-quater (rubricato Licenziamento disciplinare ) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, portando da sei a dieci le inosservanze che possono condurre al licenziamento del dipendente. Oltre a quelle giaà previste dalla precedente formulazione (false timbrature, assenze ingiustificate, false dichiarazioni, ecc.), assumono particolare rilevanza: 1. le reiterate e gravi violazioni dei codici di comportamento; 2. la commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 (mancato esercizio dell azione disciplinare); 3. la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; 4. l insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150/2009. $$$$$$$$$$$$ 5

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di giorni 15 (quindici) Articolo 55- bis, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 7. "Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'ufficio disciplinare procedente, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, eà soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravitaà dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni". Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da giorni 3 (tre) fino ad un massimo di mesi 3 (tre) Articolo 55- sexies, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 1. "La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entitaà del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piuà grave sanzione disciplinare". Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore o della lavoratrice Articolo 55- sexies, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 2. "Fuori dei casi previsti dal comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, eà collocato in disponibilitaà, all esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilitaà, e si applicano nei suoi confronti le 6

disposizioni di cui all articolo 33, comma 8 11, e dell articolo 34, commi 1 12, 2 13, 3 14, 4 15 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puoà avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale eà collocato in disponibilitaà, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti". 11 [ 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ]. 12 [Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43]. 13 [ 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3"]. 14 [ 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2"]. 15 [ 4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo ]. 7

Licenziamento disciplinare Articolo 55-quater, commi 1, 1-bis e 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 1. "Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitaà fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piuà di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsitaà documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignitaà personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale eà prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 16 ; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 17 ; 16 [ 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1"]. 17 [ 3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4"]. 8

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis 18, del decreto legislativo n. 150 del 2009". 1-bis. "Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalitaà fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivitaà lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta". 2 19..(abrogato)... 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento eà senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. Articolo 55-quater, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 3-bis. "Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione eà disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare neé l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilitaà del dipendente cui essa sia imputabile". 3-ter. "Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente eà convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un 18 [ 5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f- quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto"]. 19 [Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75]. 9

preavviso di almeno quindici giorni e puoà farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puoà inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puoà essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilitaà del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare neé l'invaliditaà della sanzione irrogata, purcheé non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4". 3-quater. "Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilitaà eà esercitata, con le modalitaà e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilitaà di proroga. L'ammontare del danno risarcibile eà rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puoà essere inferiore a sei mensilitaà dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia". 3-quinquies. "Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse eà data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'autoritaà giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati". 3-sexies. "I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4". Articolo 55-quinquies, commi 1, 2, 3, 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 1. "Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitaà fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una 10

certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia eà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto". 2. "Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilitaà penale e disciplinare e le relative sanzioni, eà obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, noncheé il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater 20 ". 3. "La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresìà, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati neé oggettivamente documentati. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) 21 e b) 22, i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuitaà con le giornate festive e di riposo settimanale, noncheé con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali eà necessario assicurare continuitaà nell'erogazione dei servizi all'utenza". Articolo 55-septies, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto 20 [ 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia"]. 21 [ a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia"]. 22 [ b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione"]. 11

convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affincheé si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualitaà e proporzionalitaà, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento". Procedura speciale: licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio Articolo 55-quater, commi 1, lettera a), 1-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitaà fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalitaà fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivitaà lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) 23, d) 24, e) 25 ed f) 26, il licenziamento eà senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. 3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione eà disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con 23 [ a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia ]. 24 [ d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera ]. 25 [ e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui ]. 26 [ f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro ]. 12

provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare neé l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilitaà del dipendente cui essa sia imputabile. 3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente eà convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puoà farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puoà inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puoà essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilitaà del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare neé l'invaliditaà della sanzione irrogata, purcheé non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilitaà eà esercitata, con le modalitaà e nei termini di cui all'articolo 5 27 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilitaà di proroga. L'ammontare del danno risarcibile eà rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puoà essere inferiore a sei mensilitaà dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, 27 [Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), dell'allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), a decorrere dal 7 ottobre 2016. A norma del comma 2 del medesimo art. 4, quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n. 174/2016]. 13

senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse eà data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'autoritaà Giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. 3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'ispettorato per la Funzione Pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. Recesso dal rapporto di lavoro per violazione del dovere di esclusività (c.d. doppio lavoro non autorizzato ) Articolo 1, commi 60 e 61, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii. 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56 (concessione del rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50%), al personale eà fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivitaà di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, noncheé le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, semprecheé le prestazioni per le attivitaà di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti. $$$$$$$$$$$$ 14