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Si pubblica il martedì e il venerdì www.ti.ch/fu Repubblica e Cantone Ticino Bellinzona Venerdì 22 marzo 2019 Anno 176 23-24 2019 Cancelleria dello Stato Foglio ufficiale Oggi con il Bollettino ufficiale delle leggi BU Atti legislativi e dell Amministrazione 2733 1 Atti dello stato civile 2 Atti ed avvisi giudiziari 2802 3 Atti ed avvisi d esecuzioni e fallimenti 2826 4 Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili 2836 5 Atti diversi 2862 6 Iscrizioni nel Registro di commercio 2875 7 Gli avvisi per la parte interna devono pervenire al più tardi alle ore11:00 di lunedì o giovedì all indirizzo e-mail can-fu@ti.ch telefono gratuito 0800 144 349 Tariffe Linea di 1 mm di altezza e 103 di larghezza Avvisi ufficiali fr. 1.55 (+IVA 7,7% fr. 1.67 x mm) Avvisi diversi fr. 1.95 (+IVA 7,7% fr. 2.10 x mm) Gli annunci pubblicitari sono da inoltrare a Cancelleria dello Stato Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato Amministrazione del Foglio ufficiale Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona telefono 091 814 43 49 e-mail: can-fu@ti.ch Tariffe 1/1 pagina fr. 795. / a colori fr. 950. 1/2 pagina fr. 415. / a colori fr. 515. 1/4 pagina fr. 220. / a colori fr. 260. 1/8 pagina fr. 110. / a colori fr. 130. + 7,7% IVA Ribassi secondo tariffa stampata Richieste amministrative e abbonamenti da inoltrare a Cancelleria dello Stato Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato Amministrazione del Foglio ufficiale Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona telefono 091 814 43 49 fax 091 814 44 01 e-mail: can-fu.amministrazione@ti.ch Tariffe e abbonamenti Svizzera IVA 2,5% compresa 1 anno fr. 130. /6 mesi fr. 83. /1 mese fr. 37. Estero 1 anno fr. 210. /6 mesi fr. 153. /1 mese fr. 71.

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23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2733 Foglio ufficiale 1 Atti legislativi e dell Amministrazione Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 23 novembre 2016 n. 7250 del Consiglio di Stato, decreta: I. La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è così modificata: Art. 4 cpv. 4 (nuovo) 4Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà. II. Ottenuta l approvazione del Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica costituzionale nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 69) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2734 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC); modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l iniziativa parlamentare 14 febbraio 2017 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari; visto il messaggio 14 marzo 2017 n. 7290 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 21 febbraio 2019 n. 7290 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, decreta: I. La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC); è modificata come segue: Art. 62 cpv. 3 (nuovo) 3Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati. 5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio Art. 73a (nuovo) Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio di cui all art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all art. 114 cpv. 1 LGC. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 70) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2735 Legge organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7618 del Consiglio di Stato, decreta: I La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata: Introduzione dell abbreviazione del titolo: LOP Art. 9 cpv. 2 2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100. a fr. 2000. in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all albo patriziale. Art. 27 cpv. 5 e 6 5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100. a fr. 2 000. in sede di decisione. 6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a). Art. 29 cpv. 1 e 2 1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato. 2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall ufficio patriziale, sentito l ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità. Art. 33 cpv. 1 1I redditi ed i ricavi devono essere destinati all assolvimento dei compiti del patriziato, all ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. Art. 37 cpv. 3 3È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913. Art. 39 Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento. Art. 41 cpv. 3 3Abrogato

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2736 c) Banca dati cantonale d) Pubblicazione e) Variazioni, pubblicazioni Art. 57a (nuovo) 1Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati. 2Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio. Art. 58 Art. 59 cpv. 1 1Nel corso dell anno l ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati. Art. 62 cpv. 2 2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. Art. 68 lett. f) e o) (nuova) f) autorizza l acquisizione, l affitto, la locazione, la permuta, I alienazione, la commutazione deli uso e del godimento dei beni; o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell Ufficio patriziale. Art. 70 cpv. 1 lett. b) b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell 8 novembre 2005. Art. 72 L Ufficio patriziale convoca l assemblea mediante avviso all albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l ora, il luogo e gli oggetti da trattare. Art. 92 lett. f) f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all art. 70 cpv. 1 lett. b); Art. 93 lett. g) g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. Spese non preventivate Art. 93a (nuovo) Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40 000., l Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate. Art. 105 1Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2737 b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell Ufficio patriziale, l inventario dei beni patriziali. 2Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo. Art. 106 Il conto consuntivo deve contenere: a) il conto economico; b) il conto degli investimenti; c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti: la tabella degli ammortamenti; la tabella di controllo dei crediti d investimento; l elenco debiti, nonché l inventario dei beni patriziali. Art. 113 La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Art. 115 lett. b) b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; Art. 127 cpv. 4 (nuovo) 4Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all albo patriziale. Convenzioni Mandati di prestazione Art. 128a (nuovo) 1Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l esecuzione dei suoi compiti. 2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. 3La stessa dev essere adottata dall assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell ufficio patriziale. Art. 128b (nuovo) 1Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: la prestazione e le modalità esecutive, i mezzi finanziari, i controlli, diritti e obblighi reciproci, durata, facoltà di revoca. 2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti. 3Il mandato deve essere adottato dall assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale. Art. 131 cpv. 3 (nuovo) 3Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione. Art. 152 Abrogato

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2738 II 1Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 71) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 16 ottobre 2018 n. 7591 del Consiglio di Stato, visto il rapporto 27 febbraio 2019 n. 7591 R della Commissione della legislazione, decreta: I. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata: Art. 67 cpv. 2 2Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l obbligo del municipio di allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio Stato stabilisce la data di entrata in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2739 I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 72) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge di applicazione della legge federale sull assicurazione invalidità del 21 giugno 1993; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato, decreta: I La legge di applicazione della legge federale sull assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è modificata come segue: Trasmissione dei dati fiscali Capitolo IIa Assistenza amministrativa in materia fiscale (nuovo) Art. 5a (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 73) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2740 Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC); modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato, decreta: I La legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC) è modificata come segue: D. Trasmissione dei dati fiscali E. Pagamento e garanzia d uso F. Informazione Art. 28a (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Art. 29 Art. 30 II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 74) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato, decreta:

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2741 I La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue: Capitolo quinto Assistenza amministrativa in materia fiscale Trasmissione dei dati fiscali Art. 45a (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Trasmissione dei dati fiscali Capitolo settimo Assistenza amministrativa in materia fiscale Art. 71h (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo ottavo Aspetti organizzativi Capitolo nono Finanziamento II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 75) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2742 Legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato, decreta: I La legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue: D. Trasmissione dei dati fiscali Art. 25a 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 76) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge sull assistenza sociale dell 8 marzo 1971; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato, decreta: I La legge sull assistenza sociale dell 8 marzo 1971 è modificata come segue: Trasmissione dei dati fiscali Art. 69 (nuovo) 1 I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all organo competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2743 II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 77) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato, decreta: I Il decreto legislativo di applicazione della legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 è modificato come segue: Trasmissione dei dati fiscali VII. Assistenza amministrativa in materia fiscale Art. 11 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla cassa singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2I dati fiscali necessari al calcolo dei contributi delle persone esercitanti un attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa e delle persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono trasmessi per via elettronica. 3Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2744 I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 78) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito d investimento di 47 100 000 franchi per l informatizzazione delle scuole cantonali e l adeguamento dei crediti a gestione corrente IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 giugno 2018 n. 7547 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito complessivo di 47 100 000 franchi per lo svolgimento dei progetti informatici descritti nella strategia informatica del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Art. 2 Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Art. 3 Il credito annuale ricorrente è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi per gli aspetti relativi alle licenze e abbonamenti internet. Art. 4 È stanziato un credito annuale ricorrente per le spese correnti dei diversi sistemi implementati di: fr. 110 000. per l anno 2019; fr. 210 000. per l anno 2020; fr. 350 000. per l anno 2021; fr. 480 000. per l anno 2022; fr. 550 000. per l anno 2023. Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 11 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 79) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2745 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito d investimento di 1 828 000 franchi e di 141 000 franchi a gestione corrente dal 2022 per la realizzazione del nuovo sistema informatico relativo alla gestione dei docenti cantonali e comunali IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 21 novembre 2018 n. 7601 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito complessivo di 1 828 000 franchi per lo svolgimento del progetto informatico relativo alla gestione dei docenti cantonali e comunali. Art. 2 Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi. Art. 3 È stanziato un credito annuale ricorrente per le spese correnti del sistema implementato di 141 000 franchi a partire dall anno 2022. Art. 4 Il credito annuale ricorrente è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi, per le licenze del software e del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport per le spese relative al personale. Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 11 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 80) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2746 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di 11 735 000 franchi per la progettazione della ristrutturazione del Pretorio di Locarno e progetti correlati e l autorizzazione a sottoscrivere i contratti di locazione per le sedi provvisorie IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 dicembre 2018 n. 7604 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 1È stanziato un credito complessivo di 11 735 000 franchi per la progettazione della ristrutturazione del Pretorio di Locarno e progetti e realizzazioni correlate. 2Il credito è iscritto nella misura di: 10 928 000 franchi nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Sezione della logistica; 807 000 franchi nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi. Art. 2 1Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare i contratti di locazione per i seguenti ambiti: la sede delle Preture di Locarno e della Corte di appello e revisione penale per un affitto annuo di 376 000 franchi, spese accessorie escluse; gli spazi accessori, posteggi e depositi della sede della Polizia cantonale per un affitto annuo di 65 800 franchi, spese accessorie escluse; la sottosede del Centro professionale commerciale (CPC) per un affitto annuo di 70 000 franchi, spese accessorie escluse. 2La spesa annua relativa alle locazioni sarà iscritta al conto di gestione corrente della Sezione della logistica. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 11 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 81) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2747 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito netto di 1 020 000 franchi e di un autorizzazione alla spesa di 1 570 000 franchi, quale aggiornamento del credito attuale di 20 337 000 franchi, per la realizzazione del nodo di interscambio via Pascolo/via Ferrera ad Ascona (misura TP 1) e altri interventi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 novembre 2018 n. 7593 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di 1 020 000 franchi ed è autorizzata la spesa di 1 570 000 franchi, quale aggiornamento del credito attuale di 20 337 000 franchi, per la realizzazione del nodo di interscambio via Pascolo/via Ferrera ad Ascona (misura TP 1) e altri interventi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2). Il credito lordo aggiornato ammonta a 21 907 000 franchi. Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 82) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2748 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito netto totale di 5 435 000 franchi e di un autorizzazione alla spesa di 13 340 000 franchi, quale aggiornamento del credito attuale di 2 480 000 franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 novembre 2018 n. 7593 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto totale di 5 435 000 franchi ed è autorizzata la spesa di 13 340 000 franchi, quale aggiornamento del credito attuale di 2 480 000 franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3). Il credito lordo aggiornato ammonta a 15 820 000 franchi. Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 83) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo netto di 2 385 000 franchi e di un autorizzazione alla spesa di 6 258 000 franchi per la realizzazione del nodo ferroviario TILO di Minusio (misura CmP3) nell ambito del Programma d agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 novembre 2018 n. 7593 del Consiglio di Stato, decreta:

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2749 Art. 1 È stanziato un contributo netto di 2 385 000 franchi ed è autorizzata la spesa di 6 258 000 per la realizzazione del nodo ferroviario TILO di Minusio (misura CmP3) nell ambito del Programma d agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PA- Loc2). Art. 2 L importo sarà adeguato all evoluzione dei costi, determinata tramite l indice svizzero dei costi di costruzione ferroviaria. Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 84) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente l approvazione del progetto selvicolturale dei boschi di protezione del Monte Boglia nel Comune di Lugano e lo stanziamento di un credito di 8 160 000 franchi quale sussidio cantonale, rispettivamente l autorizzazione alla spesa di 9 977 000 franchi quale sussidio complessivo cantonale e federale IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 dicembre 2018 n. 7605 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato il progetto selvicolturale dei boschi di protezione del Monte Boglia (363.4 ettari) nel Comune di Lugano. Art. 2 1È accordato un sussidio cantonale di 8 160 000 franchi al Comune di Lugano, per il sussidiamento degli interventi previsti nell ambito del progetto selvicolturale di cura dei boschi di protezione del Monte Boglia nel Comune di Lugano. ²Il contributo federale a favore del Comune di Lugano ammonterà a 1 817 000 franchi.

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2750 Art. 3 Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale. Art. 4 I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale. Art. 5 I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate. Art. 6 Il Comune di Lugano si impegna alla realizzazione completa dei lavori progettati e a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo termine la sicurezza del territorio. Art. 7 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 85) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito netto di 8 382 000 franchi e di un autorizzazione alla spesa di 14 850 000 franchi, quale aggiornamento del credito attuale di 5 100 000 franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB 2), per un totale di 19 950 000 franchi IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7617 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di 8 382 000 franchi ed è autorizzata la spesa di 14 850 000 franchi, quale aggiornamento del credito attuale di 5 100 000 franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB 2). Il credito lordo aggiornato ammonta a 19 950 000 franchi. Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2751 Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritti nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 86) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito netto di 745 000 franchi e di un autorizzazione alla spesa di 1 600 000 franchi per le prime misure di carattere stradale nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7617 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di 745 000 franchi ed è autorizzata la spesa di 1 600 000 franchi per le prime misure di carattere stradale nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3). Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritti nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2752 I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 87) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito netto di 520 000 franchi e di un autorizzazione alla spesa di 1 620 000 franchi, per la realizzazione del nuovo nodo intermodale alla fermata ferroviaria di S. Antonino nell ambito del Programma d agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7617 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di 520 000 franchi ed è autorizzata la spesa di 1 620 000 franchi, per la realizzazione del nodo intermodale (P+R) della fermata ferroviaria di S. Antonino nell ambito del Programma d agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3). Art. 2 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 88) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2753 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di 4 milioni di franchi per sostenere i comuni nell elaborazione del Programma d azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 27 giugno 2018 n. 7551 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito complessivo di 4 milioni di franchi per sostenere i comuni nell elaborazione del Programma d azione comunale per lo sviluppo centripeto e adempiere così ai compiti posti dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 e dal Piano direttore cantonale. Art. 2 1Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale. 2È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito complessivo in quote annuali in funzione dei programmi d intervento e dell andamento dei lavori. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 89) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 3 000 000 di franchi destinato a incentivare l acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo dell infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 maggio 2018 n. 7540 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito quadro di 3 000 000 di franchi per incentivare l acquisto di veicoli totalmente elettrici e lo sviluppo dell infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro.

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2754 Art. 2 Il Consiglio di Stato ripartisce il credito quadro in crediti d impegno per gli incentivi all acquisto di veicoli totalmente elettrici e all installazione di ricariche per veicoli elettrici a domicilio e presso datori di lavoro. Art. 3 Il Consiglio di Stato fissa, mediante decreto esecutivo, i criteri per la gestione del credito quadro e le relative modalità di accesso. Art. 4 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo. Art. 5 Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e sui risultati conseguiti. Art. 6 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 90) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di 6 538 000 franchi per il concorso di architettura e la progettazione del nuovo Centro polifunzionale d istruzione e tiro del Monte Ceneri IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7619 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di 6 538 000 franchi per il concorso di architettura e la progettazione del nuovo Centro polifunzionale d istruzione e tiro del Monte Ceneri. Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Sezione della logistica. Art. 3 La convenzione dell 8 giugno 2017 sottoscritta tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Confederazione svizzera in merito agli accordi preliminari relativi all edificazione del nuovo centro regionale polifunzionale di istruzione e tiro del Monte Ceneri è ratificata. Art. 4 Il Consiglio di Stato è autorizzato a modificare la partecipazione finanziaria della Confederazione e prolungare i termini di scadenza indicati nella convenzione dell 8 giugno 2017.

1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2755 Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 91) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione al Comune di Mendrisio di un contributo unico a fondo perso di 3 050 000 franchi per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani «Santa Lucia» di Arzo IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); visto il messaggio 22 gennaio 2019 n. 7625 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 Al Comune di Mendrisio è accordato un contributo unico a fondo perso di 3 050 000 franchi per le opere di ampliamento della Casa anziani «Santa Lucia» di Arzo. Il contributo non sarà adeguato all evoluzione dell indice medio dei costi di costruzione. Art. 2 Il credito di cui all articolo 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Art. 3 Il contributo è condizionato all applicazione per tutte le opere previste della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP). Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 92) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019