Valide dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio

Documenti analoghi
Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 10.15

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 2.09

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i 6.07

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD)

2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD)

2.02 Stato al 1 gennaio 2013

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

2.08 Contributi Contributi all assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Stato al 1 gennaio 2012

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità degli Svizzeri dell estero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

2.09 Contributi Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Chi può beneficiare della procedura di conteggio semplificata? 3 Il datore di lavoro deve adempiere le seguenti condizioni: il salario dei singoli lav

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

2.07 Stato al 1 gennaio 2013

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Supplemento 11 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Generalità Contributi e prestazioni: cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2016

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

2.03 Stato al 1 o gennaio 2013

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

2.03 Contributi Contributi delle persone senza attività lucrativa all AVS, all AI e alle IPG

Stato al 1 gennaio 2013

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

3.04 Prestazioni dell AVS Riscossione flessibile della rendita

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

Età flessibile di pensionamento. Diritto a una rendita di vecchiaia 1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

Modifiche con stato al 1 gennaio 2008 concernenti i contributi e le prestazioni. Indice. Contributi. Stato al 1 gennaio 2008

3.04 Prestazioni dell AVS Riscossione flessibile della rendita

6.01 Prestazioni dell IPG (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno

Età flessibile di pensionamento. Diritto a una rendita di vecchiaia 1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno

6.02 Prestazioni dell IPG (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Foglio di istruzioni per gli assegni familiari: Assoggettamento obbligatorio dei lavoratori indipendenti a partire dal 1 gennaio 2013

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Sommari. Manuale 1 pilastro. Allgemeines AHV AVS AI IPG PC AF. Pubblicato dal Centro d informazione AVS/AI. 1 a edizione 2017.

Sommari. Manuale 1 pilastro. Allgemeines AHV AVS AI IPG PC AF. Pubblicato dal Centro d informazione AVS/AI. 2 a edizione 2018.

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

3.03 Stato al 1 gennaio 2013

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012

Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

4.T1 Affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG secondo il tipo, dal 1994

Modifiche con stato al 1 o gennaio 2009 concernenti i contributi e le prestazioni. Indice. Contributi. Stato al 1 o gennaio 2009

Supplemento 8 alle Direttive sull affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all obbligo di contribuzione (DCC)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Commento esplicativo alla modifica dell ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Aumento temporaneo del tasso di contributo.

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

3.01 Stato al 1 gennaio 2013

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

3.01 Stato al 1 gennaio 2012

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

4.02 Prestazioni dell AI Indennità giornaliere dell AI

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta

Ordinanza sugli assegni familiari

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI. Nessuna modifica.

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Previdenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA. Regolamento breve. Piano previdenziale e regolamento. (valido dal 1.1.

Modifiche con stato al 1 o gennaio 2005 concernenti i contributi e le prestazioni. Indice. Contributi. Stato al 1 o gennaio 2005

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Aggiunta n 3 al Regolamento 2010

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC)

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione. in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente:

Transcript:

Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER) Valide dal 1 gennaio 1994 Stato: 1 gennaio 2019 318.102.07 i CER 11.18

2 di 20 Premessa al supplemento 1,valido dal 1 gennaio 1996 Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche della LAVS che entreranno in vigore il 1 o gennaio 1996. I nuovi importi dei numeri marginali 1002 e 3012 varranno a partire da questa data. Le nuove pagine sono come di consueto contrassegnate in basso a destra dalla data dell entrata in vigore.

3 di 20 Premessa al supplemento 2, valido dal 1 gennaio 2001 Il presente supplemento contiene gli adeguamenti alle modifiche della LAVS, che entreranno in vigore il 1 gennaio 2001. Le pagine sostitutive sono come al solito contrassegnate in basso a destra dalla data della sostituzione.

4 di 20 Premessa al supplemento 3, valido dal 1 gennaio 2002 Il presente supplemento contiene una pagina sostitutiva che apporta precisazioni ai N. 3006 e 3007.

5 di 20 Premessa al supplemento 4, valido dal 1 gennaio 2005 Il presente supplemento contiene due pagine sostitutive con modifiche concernenti i numeri marginali 1003 e 3006 (innalzamento dell età di pensionamento delle donne).

6 di 20 Premessa al supplemento 5, valido dal 1 gennaio 2008 La Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER) è stata aggiornata al 1 gennaio 2008. Al testo sono state apportate correzioni e alcune precisazioni.

7 di 20 Premessa al supplemento 6, valido dal 1 gennaio 2011 Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche dell OAVS che entrano in vigore il 1 o gennaio 2011.

8 di 20 Premessa al supplemento 7, valido dal 1 gennaio 2013 Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche dell OAVS, entrate in vigore il 1 gennaio 2013.

9 di 20 Premessa al supplemento 8, valido dal 1 gennaio 2015 Il presente supplemento contiene: una precisazione sull applicazione della procedura di conteggio semplificata, di cui si possono avvalere anche le persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento (rinvio del N. 2002 alla regolamentazione della CIF) e un chiarimento riguardo al nesso tra la franchigia per i beneficiari di rendite e l esonero dall obbligo contributivo in caso di reddito di poco conto (nessun cumulo, rinvio del N. 1002 alle DRC). Le modifiche sono contrassegnate con l annotazione 1/15.

10 di 20 Premessa al supplemento 9, valido dal 1 gennaio 2016 Il presente supplemento contiene: una precisazione sull applicazione della procedura di conteggio semplificata (N. 2002.1), di cui di regola possono avvalersi le persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento, ma solo se il salario determinante, tenendo conto della franchigia, non supera l importo di 21 150 franchi. La precisazione risulta dalla modifica apportata al N. 2094.1 DRC, valida dal 1 gennaio 2016, motivo per cui si rimanda, oltre che alla CIF, anche alle DRC; l adeguamento della quota più bassa della tavola scalare dei contributi applicabile ai redditi da attività lucrativa delle persone che hanno raggiunto l età di pensionamento inferiori a 9400 franchi (N. 3012), reso necessario dalla decisione del Consiglio federale di ridurre il tasso di contributo IPG con effetto dal 1 gennaio 2016; una precisazione sul momento in cui dedurre la franchigia per i beneficiari di rendite dal reddito da attività lucrativa indipendente (N. 3006.2). Le modifiche sono contrassegnate con l annotazione 1/16.

11 di 20 Premessa al supplemento 10, valido dal 1 gennaio 2017 Il presente supplemento contiene solo una precisazione ai N. 3003 e 3004, che rimandano alla regolamentazione di principio concernente le comunicazioni delle autorità fiscali alle casse di compensazione AVS, menzionata nelle DIN.

12 di 20 Premessa al supplemento 11, valido dal 1 gennaio 2019 Il presente supplemento contiene una correzione al N. 2002 e una al N. 3012. Quest ultima consiste nell adeguamento dell importo del limite inferiore dei redditi della tavola scalare dei contributi.

13 di 20 Indice Abbreviazioni... 14 1. Principi generali... 16 2. Franchigia concernente i salariati... 16 2.1 In generale... 16 2.2 Franchigia mensile... 17 2.3 Franchigia annua... 17 3. Franchigia concernente le persone di condizione indipendente... 18 3.1 Rilevamento delle persone aventi l obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito... 18 3.2 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia... 19

14 di 20 Abbreviazioni AD art. CIF cpv. DIN DRC LADI LAVS lett. LLN. N. OAVS RCC seg. Assicurazione contro la disoccupazione articolo Circolare sull imposta alla fonte capoverso Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell AVS/AI e nelle IPG Direttive sulla riscossione dei contributi nell AVS/AI e nelle IPG Legge federale del 25 giugno 1982 sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0) Legge federale del 20 dicembre 1946 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) lettera Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, RS 822.41) Numero marginale Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) Rivista mensile per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992) seguente

15 di 20 segg. seguenti

16 di 20 1. Principi generali 1001 1002 1/15 1003 1/05 1004 1/01 Le persone che hanno raggiunto l età pensionabile hanno l obbligo di pagare i contributi all AVS/AI/IPG fino a quando esercitano un attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS). Per ciò che concerne l AD non esiste un obbligo di contribuzione (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI). I contributi sono riscossi sui redditi superiori ai 1400 franchi mensili o ai 16 800 franchi annui («franchigia», art. 6 quater OAVS). Sui redditi che superano questo importo i contributi vanno riscossi in ogni caso. Non può essere fatto valere un esonero dei contributi in virtù di un reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio (art. 19 OAVS) o di un salario determinante di poco conto (art. 34d OAVS; v. anche le DRC). La franchigia prevista al N. 1002 può essere calcolata solo a partire dal mese che segue il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Se una persona che ha l obbligo di pagare i contributi esercita contemporaneamente diverse attività fra di loro indipendenti (per esempio un attività salariata e una indipendente oppure diverse dipendenti), la franchigia deve essere calcolata separatamente per ogni reddito (RCC 1984 pag. 32). 2. Franchigia concernente i salariati 2.1 In generale 2001 1/01 2002 1/19 Il datore di lavoro sceglie se applicare la franchigia mensile o quella annua. Se viene scelta la franchigia mensile, vedi i N. 2004 segg.; se viene scelta la franchigia annua, vedi i N. 2008 segg. I salari netti devono essere convertiti in salari lordi solo dopo aver dedotto la franchigia.

17 di 20 2002.1 1/16 2003 1/01 Se il datore di lavoro conteggia i salari secondo la procedura semplificata di cui agli art. 2 e 3 LLN, si applicano le disposizioni delle DRC e l imposta alla fonte va riscossa conformemente alla CIF. Se il salariato esercita per lo stesso datore di lavoro attività diverse rimunerate e conteggiate da organi indipendenti sul piano amministrativo, egli ha diritto alla franchigia per ognuna di queste attività. 2.2 Franchigia mensile 2004 2005 1/01 2006 2007 In caso di franchigia mensile, contrariamente a quanto avviene per quella annua, non si procederà a nessuna compensazione tra i salari conseguiti ogni mese. La franchigia deve essere conteggiata su ogni salario mensile. Se in un mese vi sono più scadenze di pagamento (ad es.cinque paghe settimanali), si applica la franchigia mensile indipendentemente dal fatto che il salario versato sia superiore a quello che il salariato guadagna di solito in media in un mese. Allo stesso modo non può essere intrapresa nessuna divisione, se nei singoli mesi sono versate ulteriori componenti del salario come gratificazioni, tredicesima, quote di utile, provvisioni ecc. Se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso di un mese civile, deve essere conteggiata l intera franchigia mensile (cioè non va ridotta sulla base della durata del lavoro prestato). 2.3 Franchigia annua 2008 Quando è prevista la franchigia annua, si procede ad una compensazione se la retribuzione viene concessa in più versamenti.

18 di 20 2009 2010 2011 1/08 Tutte le retribuzioni facenti parte del salario determinante versate nel corso dell anno civile in questione devono essere sommate. La franchigia annua intera può essere presa in considerazione solo se l attività lucrativa è stata effettivamente esercitata durante tutto l anno (RCC 1984 pag. 32). Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante un anno civile, il datore di lavoro deve calcolare la franchigia annua proporzionalmente alla durata di questo rapporto (pro rata temporis). La franchigia mensile è di 1400 franchi, indipendentemente dal fatto che il mese sia completo o meno. 3. Franchigia concernente le persone di condizione indipendente 3.1 Rilevamento delle persone aventi l obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito 3001 3002 3003 1/17 3004 1/17 Alle casse di compensazione spetta il compito d individuare le persone esercitanti un attività indipendente che hanno raggiunto l età pensionabile e devono essere loro affiliate secondo le regole sull affiliazione alle casse. Le casse di compensazione professionali hanno l obbligo di annunciare alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio dell interessato, secondo le regole vigenti in materia, tutte le persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento, siano esse nuovamente affiliate a tali casse o vengano affiliate quali nuovi membri. L accertamento del reddito e del capitale proprio investito nell azienda ha luogo secondo la procedura ordinaria di notifica fiscale (v. cap. 8.3 DIN). Se l autorità fiscale non riceve nessuna richiesta di notifica per una persona esercitante un attività lucrativa che ha raggiunto l età pensionabile, comunica di propria iniziativa il

19 di 20 reddito di questa persona alla cassa cantonale di compensazione (con l annotazione «tipo di comunicazione 2»; v. le «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS», contenute nelle DIN [4 a parte: Allegati]). 3005 L autorità fiscale comunica il reddito tassato senza tener conto della franchigia. La cassa di compensazione si occupa del conteggio di quest ultima. 3.2 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia 3006 1/08 3006.1 1/08 3006.2 1/16 3007 1/02 3008 A contare dal mese seguente il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini, i contributi devono essere calcolati di nuovo tenendo conto della franchigia. È applicabile la tavola scalare dei contributi (art. 21 cpv. 2 OAVS). La franchigia per i beneficiari di rendite va dedotta dal reddito da attività lucrativa indipendente contemporaneamente all interesse del capitale proprio investito nell azienda, vale a dire prima dell aggiunta dei contributi AVS/AI/IPG secondo i N. 1170 segg. DIN. Se, nel corso dell anno in cui la persona raggiunge l età ordinaria di pensionamento, il suo reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare, bisogna applicare la quota meno elevata della tavola scalare dei contributi (v. N. 3012), ma deve essere prelevata almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è raggiunta l età pensionabile. Nel caso di contestazione del calcolo dei contributi, la cassa di compensazione notifica all assicurato la relativa decisione concernente i contributi.

20 di 20 3009 1/01 3010 1/01 3011 1/08 3012 1/19 3013 1/08 3014-3016 1/01 In caso di inizio o di cessazione di un attività indipendente nel corso di un periodo di contribuzione, la franchigia annua va conteggiata in proporzione alla durata dell attività (pro rata temporis). soppresso soppresso Se dopo la deduzione della franchigia il reddito da lavoro conseguito è inferiore a 9 500 franchi l anno, le persone aventi raggiunto l età pensionabile non devono versare il contributo minimo, bensì un contributo AVS/AI/IPG del 5,196 per cento del reddito rimasto dopo la deduzione. La franchigia è applicabile solo ai beneficiari di rendite di vecchiaia che conseguono un reddito e di conseguenza hanno l obbligo di pagare i contributi. In un esercizio gestito da coniugi o da partner registrati, solo la persona designata quale proprietario ha diritto alla deduzione della franchigia per beneficiari di rendite di vecchiaia dal reddito conseguito (RCC 1983 pag. 311). soppressi