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Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0333/2016 15.11.2016 *** RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione, dell'accordo tra l'unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ((09764/2016 C8-0268/2016 2016/0100(NLE)) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatore: Mariya Gabriel RR\1109774.docx PE583.929v02-00 Unita nella diversità

PR_NLE-AP_Agreement Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) PE583.929v02-00 2/10 RR\1109774.docx

INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 BREVE MOTIVAZIONE... 6 PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 9 VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 10 RR\1109774.docx 3/10 PE583.929v02-00

PE583.929v02-00 4/10 RR\1109774.docx

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione, dell'accordo tra l'unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09764/2016 C8-0268/2016 2016/0100(NLE)) (Approvazione) Il Parlamento europeo, visto il progetto di decisione del Consiglio (09764/2016), visto il progetto di accordo tra l'unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09760/2016), vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'unione europea (C8-0268/2016), visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0333/2016), 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Tuvalu. RR\1109774.docx 5/10 PE583.929v02-00

BREVE MOTIVAZIONE Quadro delle relazioni e disposizioni generali dell'accordo Le relazioni tra l'unione europea e Tuvalu sono disciplinate dall'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, denominato "Accordo di Cotonou". Nel quadro della modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 attraverso il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Tuvalu è stata spostata all'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Il regolamento n. 539/2001 modificato si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'irlanda e del Regno Unito. A seguito dell'adozione di suddetto regolamento il 20 maggio 2014, il Consiglio ha adottato il 9 ottobre 2014 una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione dell'accordo bilaterale tra l'unione europea e Tuvalu. I negoziati sono stati avviati il 19 novembre 2014 e si sono conclusi l'8 ottobre 2015. L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 1 luglio 2016. Da tale data, l'accordo si applica in via provvisoria, in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo. Il Consiglio ha deciso il 12 luglio 2016 di chiedere al Parlamento di dare la sua approvazione. L'accordo firmato stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'unione e per i cittadini di Tuvalu che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. Motivazione del relatore L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata rappresenta il coronamento dell'approfondimento delle relazioni tra l'unione europea e Tuvalu, riveste un significato politico nell'ambito dell'accordo di Cotonou e rappresenta un ulteriore strumento per rafforzare le relazioni economiche e culturali e intensificare il dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali. Il relatore osserva che l'accordo di esenzione dal visto potrà avere effetti positivi semplificando le condizioni di viaggio per gli imprenditori e facilitando gli investimenti e il turismo. Inoltre, incoraggerà i contatti diretti tra i cittadini europei e di Tuvalu. L'economia di Tuvalu si basa in primo luogo sui servizi (oltre il 60 % dei PIL), compresi quelli legati a Internet, la cui vendita di licenze per l'utilizzo del nome di dominio.tv costituisce un'importante fonte di entrate per lo Stato. I settori dell'agricoltura e della pesca rappresentano oltre il 20 % del PIL. Il rilascio delle licenze di pesca costituisce un'importante fonte di entrate per il paese. Il turismo è relativamente limitato, con meno di 2 000 viaggiatori all'anno provenienti in gran parte da altri paesi del Pacifico. Tuvalu dipende altresì dagli aiuti internazionali allo sviluppo e fra le isole dell'arcipelago persistono grandi disparità economiche. L'UE sta attualmente negoziando un accordo di partenariato economico globale PE583.929v02-00 6/10 RR\1109774.docx

con 14 paesi della regione del Pacifico, tra cui Tuvalu. Il relatore sottolinea che l'accordo di esenzione dal visto costituisce un'ulteriore dimostrazione dell'impegno del Parlamento nei confronti di questa regione per un partenariato rafforzato. Sul piano politico, Tuvalu ha un sistema parlamentare stabile e democratico e fa parte del Commonwealth. I due temi principali del dialogo politico tra l'unione e Tuvalu sono la tutela dell'ambiente e il cambiamento climatico, da un lato, e la difesa dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, dall'altro. Essendo uno dei paesi più poveri della regione del Pacifico e uno dei più esposti agli effetti del cambiamento climatico, la correlazione tra cambiamenti climatici e diritti umani sono oggetto di un lavoro comune e di un'attenzione particolari. L'accordo costituisce inoltre un marchio positivo di sostegno nei confronti di tale paese e può consentire al Parlamento di portare avanti un dialogo politico equilibrato, regolare e approfondito sulle questioni che continuano a essere prioritarie per l'unione. Per quanto riguarda la mobilità, secondo i dati disponibili il tasso di rifiuto di rilascio dei visti per i cittadini di Tuvalu, come degli altri Stati insulari del Pacifico, è molto basso. Tuttavia, la domanda di ottenimento di un visto per i cittadini di Tuvalu (prima dell'entrata in vigore provvisoria dell'accordo) è resa complicata dalla distanza geografica dei consolati degli Stati membri Schengen. Nel 2014 e 2015, non vi sono stati arresti di cittadini di Tuvalu in situazione irregolare nel territorio dell'ue, né casi di respingimento alle frontiere esterne o decisioni di rimpatrio. Inoltre, non è stata presentata nessuna domanda di asilo di cittadini di tale paese. I flussi migratori sono peraltro maggiormente diretti verso l'australia e la Nuova Zelanda, compresa la migrazione legata ai cambiamenti climatici e ai suoi effetti sugli Stati insulari quali Tuvalu. Il paese non costituisce pertanto alcuna minaccia né in termini di migrazione irregolare o di flusso migratorio né in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il relatore sottolinea infine l'impulso non trascurabile che l'esenzione dal visto imprime al ravvicinamento dei popoli europei e del Pacifico. L'accordo di esenzione dal visto consente ai cittadini non solo di beneficiare pienamente e concretamente del partenariato ACP-UE, ma anche di parteciparvi viaggiando in modo più economico e pratico. Il relatore accoglie con favore, al riguardo, il ruolo svolto dai membri dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, i quali hanno contribuito in modo sostanziale alla conclusione dell'accordo che, tra l'altro, faciliterà la loro partecipazione alle riunioni dell'assemblea stessa. Attuazione e monitoraggio dell'accordo Per quanto concerne l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo, il relatore invita la Commissione a osservare i possibili sviluppi sul fronte dei criteri che hanno inizialmente determinato lo spostamento dall'allegato I all'allegato II del regolamento (UE) n. 509/2014. Tali criteri includono non solo l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, ma anche le relazioni esterne dell'unione con il paese terzo interessato, comprese in particolare le questioni legate al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il relatore invita inoltre la Commissione europea e le autorità di Tuvalu a garantire la piena reciprocità dell'esenzione dal visto, che deve consentire la parità di trattamento di tutti i cittadini, segnatamente di tutti i cittadini dell'unione. RR\1109774.docx 7/10 PE583.929v02-00

Il relatore richiama l'attenzione sul fatto che nell'ambito del comitato misto di gestione dell'accordo (articolo 6) l'unione europea è rappresentata esclusivamente dalla Commissione. Il Parlamento europeo, in quanto istituzione direttamente eletta dai cittadini europei che difende la democrazia, i diritti umani e i principi fondamentali dell'unione europea, potrebbe essere coinvolto nei lavori del comitato misto. Il relatore incoraggia nuovamente la Commissione europea a riesaminare la composizione dei comitati misti di gestione per i futuri accordi. Il relatore si interroga altresì sulla pratica di sottoscrivere gli accordi di esenzione dal visto e di applicarli in via provvisoria prima che il Parlamento europeo li abbia approvati. Il relatore segnala che tale pratica tende a ridurre il margine di manovra del Parlamento europeo e si rivela tanto più problematica dal momento che il Parlamento non è informato in tempo utile circa lo stato di avanzamento dei negoziati bilaterali. Disposizioni specifiche Nel preambolo dell'accordo si tiene conto della situazione specifica del Regno Unito e dell'irlanda, che non partecipano all'accordo e non sono pertanto soggetti alle sue disposizioni. ** Inoltre, una dichiarazione comune allegata all'accordo fa riferimento alla stretta associazione della Norvegia, dell'islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. La dichiarazione incoraggia le autorità di tali paesi a concludere quanto prima con Tuvalu accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo. L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: per quanto riguarda la Francia e i Paesi Bassi, esso si applica unicamente ai territori europei di questi due Stati membri. ** Il relatore raccomanda infine ai membri della commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di sostenere la presente relazione e al Parlamento europeo di dare la sua approvazione. PE583.929v02-00 8/10 RR\1109774.docx

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO Titolo Riferimenti Consultazione / Richiesta di approvazione Commissione competente per il merito Annuncio in Aula Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula Pareri non espressi Decisione Relatori Nomina Conclusione dell accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l Unione europea e Tuvalu 09764/2016 C8-0268/2016 COM(2016)0190 2016/0100(NLE) 12.7.2016 LIBE 12.9.2016 AFET 12.9.2016 AFET 24.5.2016 Mariya Gabriel 23.5.2016 Esame in commissione 26.5.2016 12.10.2016 8.11.2016 Approvazione 8.11.2016 Esito della votazione finale +: : 0: 43 4 0 Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez- Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl Deposito 15.11.2016 RR\1109774.docx 9/10 PE583.929v02-00

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO 43 + ALDE ECR GUE PPE S&D VERTS/ALE Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero 4 - EFDD NI Gerard Batten, Kristina, Winberg, Beatrix von Storch Udo Voigt, 0 Significato dei simboli utilizzati: + : favorevoli - : contrari 0 : astenuti PE583.929v02-00 10/10 RR\1109774.docx