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CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA COLLETTIVA N. 5357/02 GAP AUTO LEASING (data dell ultimo aggiornamento: 01.12.2010) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E IL MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO GAP LEASING, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE E ALL ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 1

NOTA INFORMATIVA POLIZZA COLLETTIVA n. 5357/02 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente/l Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza. A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Cardif Assurances Risques Divers S.A. ha la propria sede sociale in Boulevard Haussmann, 1, Parigi (Francia). La polizza collettiva n. 5357/02 della perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale od alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo, in relazione al quale è prestata l assicurazione, è stipulata con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers S.A., avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n 1254536 iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Telefono: 02.77.2241; sito internet: www.cardif.it; e-mail: info@cardif.com 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Cardif Assurances Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 128,064 Milioni di Euro di cui 14,784 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 113,280 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell Autoveicolo in relazione al quale è prestata l assicurazione, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquida al Beneficiario un importo pari al 20% del Valore d Acquisto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenze: La copertura assicurativa prevede limiti massimi di durata, differenziati in relazione alla tipologia di Autoveicolo, se nuovo ovvero usato. La copertura assicurativa non opera in presenza delle cause di esclusione elencate nell art. 7 delle Condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa prevede è soggetta all applicazione di massimali indicati nell art. 6 delle Condizioni di assicurazione. Pagina 1 di 5

Esemplificazioni: Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un massimale pari a Euro 1.000,00 e la differenza tra il Valore d Acquisto ed il Valore Commerciale dell Autoveicolo (ovvero la percentuale del Valore d Acquisto indicata nelle condizioni) ammonti a Euro 1.500,00, l Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000,00. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio In sede di conclusione del contratto, l Assicurato deve fornire all Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze. 5. Premi Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA esclusa) e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa. Tale Premio, comprensivo dell imposta di assicurazione, sarà anticipato dalla Contraente e da quest ultima addebitato all Assicurato unitamente ai canoni mensili della Locazione finanziaria, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della Locazione finanziaria stessa. La frazione mensile di Premio così determinata è riportata sul contratto di locazione. Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell Assicurato: COSTI DI EMISSIONE: Euro 10,00 REMUNERAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: in media 48,91% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio di Euro 500, la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 244,54. Avvertenza: in caso di estinzione o risoluzione anticipata della locazione, l Assicuratore restituisce all Assicurato debitore la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto. Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri Via Tolmezzo, 15 20132 Milano. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. 7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 8. Legge applicabile e lingua del contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. Pagina 2 di 5

9. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurances Risques Divers S.A. un imposta sui premi versati parti al 21,25% del premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10. Sinistri Liquidazione dell indennizzo I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri Via Tolmezzo, 15 20132 Milano, fax n. 02 77224.261. L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.636.386 (attivo lun - ven 8.30-19.00; sab 09.00-13.00). Gli artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa. 11. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurances Risques Divers S.A Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15-20132 Milano - n fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all ISVAP I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all ISVAP al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/finnet); all ISVAP che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures. Pagina 3 di 5

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA Cardif Assurances Risques Divers S.A. Il Rappresentante Generale per l Italia Filippo Maria Nobile GLOSSARIO Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Carenza Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente o all aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti Pagina 4 di 5

ISVAP Liquidazione Massimale Polizza Polizza collettiva Polizza di assicurazione danni Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Cessazione della garanzia Sinistro preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto con il quale l assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio l inabilità dell assicurato conseguente ad infortunio. Pagina 5 di 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5357/02 DEFINIZIONI: Aderente / Assicurato: la persona fisica o giuridica che, in relazione ad un Autoveicolo, ha sottoscritto un contratto di Locazione finanziaria erogato dalla Contraente ed ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa Garanzia Assicurativa GAP. Assicuratore / Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 di via Tolmezzo Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA., C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n 1254536 iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance. Autoveicolo: l autoveicolo indicato nel contratto di locazione finanziaria in relazione al quale è prestata l assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, e può essere nuovo oppure usato, purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione. Contraente: Volkswagen Bank GmbH, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente. Data di Decorrenza: data di liquidazione del contratto di Locazione finanziaria concesso dalla Contraente. Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e sociopolitici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell Autoveicolo al giorno del Sinistro. Furto Totale: furto dell Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Locazione finanziaria: operazione di finanziamento, altrimenti detta leasing finanziario, con la quale la Contraente concede un bene in uso all Assicurato, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone). Massimale: somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Modulo di adesione: documento predisposto della Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell Aderente/Assicurato. Parti: Assicurato, Assicuratore, Contraente. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5357/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore. Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc ;

Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale od alla Distruzione per Danno Totale dell Autoveicolo, in relazione al quale è prestata l assicurazione, al cui verificarsi viene liquidato l Indennizzo al Beneficiario. Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (IVA esclusa) dell Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo. Valore Netto d Acquisto: è il valore dell Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (IVA esclusa), così come riportato sulla fattura d acquisto. In relazione all acquisto di Autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dell Autoveicolo come riportata su Eurotax Giallo e aumentata del 5%. Art. 1 Oggetto della Copertura L Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell Autoveicolo, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi Art. 6 Massimali e Art. 7 Esclusioni. Art. 2 Formalità di ammissione alla Copertura L Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di una Locazione finanziaria concessa dalla Contraente per la locazione di un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato (purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione) e previa adesione alla copertura assicurativa mediante la sottoscrizione della dichiarazione di adesione contenuta nel Modulo di adesione contestualmente alla sottoscrizione del Finanziamento o del Conto Vivo. Sono altresì ammessi all assicurazione esclusivamente gli Autoveicoli con Valore Netto d Acquisto massimo pari a 75.000. Art. 3 Decorrenza e cessazione della garanzia Estinzione o risoluzione anticipata della Locazione finanziaria Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari alla durata della Locazione finanziaria. Art. 3.2 Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: - alla data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso della Locazione finanziaria e comunque non oltre 60 mesi dalla Data di Decorrenza per gli Autoveicoli nuovi e 72 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati; - in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti condizioni di assicurazione; - in caso di alienazione dell Autoveicolo oggetto della Locazione finanziaria; in tale caso per la restituzione del premio pagato e non goduto troveranno applicazione le disposizione di cui all'art. 3.3 che segue; - in caso di estinzione o risoluzione anticipata della Locazione finanziaria, laddove l Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto, avendo riscattato l Autoveicolo. Art. 3.3 Estinzione o risoluzione anticipata della Locazione finanziaria In caso di estinzione o risoluzione anticipata della Locazione finanziaria la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell estinzione o della risoluzione anticipata, salvo il caso in cui l Assicurato, avendo riscattato l Autoveicolo, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o risoluzione. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per Pagina 2 di 7

l emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di adesione. Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l Assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione della Locazione finanziaria, secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto. Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto con le modalità di cui all art. 14. Si invita in ogni caso l Assicurato a contattare il Servizio Clienti di Cardif al numero 800.636.386 (attivo lun - ven 8.30-19.00; sab 09.00-13.00). Art. 4 Diritto di recesso L Assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione all Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate sul Modulo di adesione. Art. 5 Prestazione assicurativa L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà al Beneficiario, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 Massimali, un importo pari al 20% del Valore Netto d Acquisto. Art. 6 Massimali La prestazione massima garantita dall Assicuratore è pari a 15.000,00. La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale. In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore Netto d Acquisto dell'autoveicolo e quanto l Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo. Art. 7 Esclusioni La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da: (a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell Autoveicolo assicurato) (b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; (c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; (d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; (e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; (f) trasporto di cose o animali; (g) guida dell Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; (h) guida dell Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; (i) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; (j) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati; (k) circolazione nei Paesi dell Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi. Pagina 3 di 7

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta: (l) gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); (m) ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro; (n) i ciclomotori ed i motoveicoli; (o) gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente); (p) gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice. Art. 8 Beneficiari delle prestazioni Beneficiaria irrevocabile, al fine di estinguere o ridurre il debito dell Aderente e fino, al massimo, a concorrenza delle somme dovute dall Aderente medesimo, è la Contraente, che fin d ora accetta; per l eccedenza, Beneficiario è l Assicurato o nel caso i suoi aventi diritto, al quale la Contraente provvederà a versare tale eccedenza. Nel caso di estinzione anticipata o di risoluzione, laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni è l Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto. Nel caso di estinzione anticipata o di risoluzione, laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni è l Adente/Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto. Art. 9 Premi dell'assicurazione Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA esclusa) e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa. L ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue: 0,08% * VALORE NETTO D ACQUISTO (IVA esclusa) * N MESI DI DURATA DELLA COPERTURA Tale Premio, comprensivo dell imposta di assicurazione, sarà anticipato dalla Contraente e da quest ultima addebitato all Aderente unitamente ai canoni mensili della Locazione finanziaria, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della Locazione finanziaria stessa. La frazione mensile di Premio così determinata è riportata sul contratto di locazione. L ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di Finanziamento, è comprensivo dell imposta di assicurazione attualmente pari a 21,25%. Art. 10 Denuncia dei Sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri Via Tolmezzo, 15 20132 Milano, fax n. 02 77224.261. L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.636.386 (attivo lun - ven 8.30-19.00; sab 09.00-13.00). In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l Assicurato dovrà fornire all Assicuratore la seguente documentazione: In caso di Furto Totale dell Autoveicolo: (a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità; (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell Autoveicolo, rilasciato dal PRA; (c) copia del certificato di proprietà dell Autoveicolo; (d) copia del contratto di Finanziamento; (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; (f) copia del libretto di circolazione dell Autoveicolo; (g) copia della fattura di acquisto dell Autoveicolo; Pagina 4 di 7

In caso di Distruzione per Danno Totale dell Autoveicolo: (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko; (b) copia del certificato di proprietà dell Autoveicolo; (c) copia del contratto di Finanziamento; (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell Autoveicolo, rilasciato dal PRA; (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; (f) copia della patente di guida del soggetto conducente l Autoveicolo al momento del Sinistro; (g) copia del libretto di circolazione dell Autoveicolo; (h) copia della fattura di acquisto dell Autoveicolo; (i) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice; In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. Art. 11 Liquidazione dei sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Art. 12 Legge Applicabile La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 13 Estensione territoriale La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto K dell Art. 7 Esclusioni, nei Paesi dell Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione. Art. 14 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nell art. 18 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri Via Tolmezzo, 15 20132 Milano, fax n. 02 77224.261. Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato. Art. 15 Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 17 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Aderente e/o avente diritto. Art. 18 Reclami Reclami all Impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail Pagina 5 di 7

all Impresa e, in particolare, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers S.A Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - via Tolmezzo 15 Palazzo D - 20132 Milano - n fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all ISVAP I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all ISVAP al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net); all ISVAP che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures. Art. 19 Tutela dati -Informativa ai sensi dell art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Aderente e dei Beneficiari (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda Pagina 6 di 7

all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Rappresentante Generale per l Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di via Tolmezzo 15 Palazzo D - 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com Pagina 7 di 7

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA GAP ( Polizza Collettiva n 5357/02 stipulata tra Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Volkswagen Bank Gmbh ) Confermando di aver ricevuto, in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente, letto, ben compreso ed accettato, il Fascicolo informativo relativo alla Polizza, dichiaro, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, di ADERIRE alla stessa. Costi totali: (di cui all intermediario). Il Premio è incluso nel capitale finanziato, anticipato dalla Contraente e sarà rimborsato, con i relativi interessi, ratealmente, congiuntamente alle rate di finanziamento e con le stesse modalità. Spese di emissione: 10,00. Spese di rimborso a seguito di estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento: 25,00. Luogo e data _Firma del richiedente Approvo, ex artt. 1341 e 1342 cc, i seguenti articoli delle Condizioni Generali: 6 Massimali ; 7 Esclusioni ; 8 Beneficiari delle prestazioni 10 Denuncia dei Sinistri ; 15 Cessione dei diritti. Firma del richiedente Pagina 1 di 1