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PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per i bilanci 2015/2045(BUD) 3.3.2015 PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'irlanda) (COM(2015)0047 C8-0038/2015 2015/2045(BUD)) Commissione per i bilanci Relatore: Victor Negrescu PR\1052399.doc PE549.358v02-00 Unita nella diversità

PR_BUD_Funds INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...3 ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO...7 MOTIVAZIONE...9 PE549.358v02-00 2/11 PR\1052399.doc

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'irlanda) (COM(2015)0047 C8-0038/2015 2015/2045(BUD)) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0047 C8-0038/2015), visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 1, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 2, in particolare l'articolo 12, visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 3 (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'aii del 2 dicembre 2013, vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0000/2015), A. considerando che l'unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; B. considerando che il sostegno finanziario dell'unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel 1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855. 2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. PR\1052399.doc 3/11 PE549.358v02-00

rispetto dell'aii del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; D. considerando che l'irlanda ha presentato la domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik per un contributo finanziario del FEG in seguito a un totale di 424 esuberi presso Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) e due dei suoi fornitori in Irlanda; E. considerando che, oltre ai 250 beneficiari interessati, le autorità irlandesi offriranno servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 200 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) che abbiano meno di 25 anni alla data di presentazione della domanda; F. considerando che la domanda non soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG e che si basa sulla disposizione relativa alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2; 1. osserva che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG non sono soddisfatte ma concorda con la Commissione sul fatto che l'irlanda ha diritto a un contributo finanziario in virtù della disposizione relativa alle circostanze eccezionali di cui al regolamento in parola, dal momento che la chiusura di Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd e il licenziamento di tutti i dipendenti hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale e regionale; 2. osserva che le autorità irlandesi hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG il 19 settembre 2014, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 14 novembre 2014, e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 6 febbraio 2015; 3. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 7 dicembre 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto; osserva che i servizi personalizzati che sono già stati offerti saranno ammissibili al finanziamento del FEG; 4. ritiene che gli esuberi nel settore della "riparazione e installazione di macchine e apparecchiature" nella regione "Southern and Eastern" in Irlanda siano legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, come dimostrato dalla chiusura del LTAI in conseguenza di un PE549.358v02-00 4/11 PR\1052399.doc

importante mutamento negli scambi di beni e servizi dell'ue, risultante da una migrazione tecnologica verso la produzione di aeromobili e componenti di nuova generazione, dal passaggio a metodi a più vasta scala nella produzione dei componenti di aeromobili, con conseguenti ripercussioni sui fondamentali di mercato del modello aziendale su cui LTAI si basava, e infine dal trasferimento geografico della produzione mondiale di aeromobili; osserva che la tendenza dei vettori statunitensi e dell'europa occidentale è di inviare i propri aeromobili a fusoliera larga in Cina per la manutenzione pesante e che persino la società madre Lufthansa Technik ha deciso di basare le proprie operazioni globali di MRO per l'airbus A330/340 presso la propria controllata Lufthansa Technik Philippines; 5. rileva che a tutt'oggi il settore della riparazione e installazione di macchine e apparecchiature è stato oggetto di due domande di intervento del FEG (compreso il presente caso): l'altro caso è stato collegato alla crisi economica e finanziaria mondiale 1 ; 6. osserva che, secondo le previsioni, gli esuberi avranno un impatto fortemente negativo sulla regione Southern and Eastern, che presenta sacche di svantaggio locale significative, giacché i seguenti indicatori socioeconomici dimostrano: un basso livello di istruzione, la mancanza di qualifiche professionali e livelli elevati di edilizia residenziale pubblica, ossia fattori indicativi di un notevole livello di povertà e svantaggio locale; osserva inoltre che, a causa di una serie di esuberi nelle imprese del settore verificatisi negli ultimi anni, la forza lavoro che possiede alcune competenze molto specifiche e difficilmente sfruttabili in altri settori ha incontrato ancora più difficoltà nella ricerca di un nuovo impiego; rileva che Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh e Tallaght-Fettercairn sono alcune delle zone in cui risiedono i lavoratori della Lufthansa e dove si registra un tasso di disoccupazione medio del 23%; 7. rileva che il pacchetto coordinato dei servizi personalizzati da cofinanziare consiste nelle seguenti azioni: orientamento professionale e pianificazione della carriera, finanziamenti del FEG per la formazione, programmi di formazione e di aggiornamento, programmi di istruzione superiore, sostegno alla creazione di imprese e di attività autonome e sostegni al reddito, compreso il programma del FEG di contributi alle spese per la partecipazione ai corsi (CEC); 8. si compiace che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti così come con i sindacati; 9. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; 10. sottolinea che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza 1 EGF/2009/021 IE/SR Technics PR\1052399.doc 5/11 PE549.358v02-00

del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; 12. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 13. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea; 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. PE549.358v02-00 6/11 PR\1052399.doc

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'irlanda) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 2, in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 3 o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 4, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). (2) Il 19 settembre 2014 l'irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Lufthansa Technik Airmotive Ireland LTD e due fornitori in Irlanda e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma 1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855. 2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 3 Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag.26) 4 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884). PR\1052399.doc 7/11 PE549.358v02-00

dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. (3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 200 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET). (4) È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario di importo complessivo pari a 2 490 758 EUR in relazione alla domanda presentata dall'irlanda, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione europea stabilito per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 490 758 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente PE549.358v02-00 8/11 PR\1052399.doc

MOTIVAZIONE I. Contesto Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale. In base alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 1, il Fondo non può superare un importo massimo annuale di 150 milioni di EUR (a prezzi del 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'unione a titolo di accantonamento. Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 2, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di intervento del Fondo contestualmente a una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo. II. La domanda di Lufthansa Technik e la proposta della Commissione Il 6 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dell'irlanda per sostenere il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. La domanda in esame, la decima nel quadro del bilancio 2015, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 2 490 758 EUR a favore dell'irlanda. Essa riguarda 149 esuberi nel periodo di riferimento dal 1 marzo 2014 al 30 giugno 2014. La domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che consentono, in circostanze eccezionali, di derogare al criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero presso i fornitori e i produttori a valle dell'impresa in questione e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. La domanda è stata trasmessa alla Commissione il 19 settembre 2014. La Commissione è giunta alla conclusione che per la domanda in esame ricorrono le circostanze eccezionali necessarie. Le autorità irlandesi sostengono che la chiusura del LTAI è conseguenza di un importante mutamento negli scambi di beni e servizi dell'ue, risultante da una migrazione tecnologica verso la produzione di aeromobili e componenti di nuova generazione, dal passaggio a metodi 1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. PR\1052399.doc 9/11 PE549.358v02-00

a più vasta scala nella produzione dei componenti di aeromobili, con conseguenti ripercussioni sui fondamentali di mercato del modello aziendale su cui LTAI si basava, e infine dal trasferimento geografico della produzione mondiale di aeromobili. Il pacchetto coordinato dei servizi personalizzati da cofinanziare consiste nelle seguenti azioni: orientamento professionale e pianificazione della carriera, finanziamenti del FEG per la formazione, programmi di formazione e di aggiornamento, programmi di istruzione superiore, sostegno alla creazione di imprese e di attività autonome e sostegni al reddito, compreso il programma del FEG di contributi alle spese per la partecipazione ai corsi (CEC). Secondo le autorità irlandesi, le misure avviate il 7 dicembre 2013 formano nel loro insieme un pacchetto coordinato di servizi personalizzati e rappresentano misure attive per il mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale dei lavoratori. Le autorità irlandesi hanno fornito tutte le necessarie garanzie che: siano rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione; siano rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'ue; le azioni proposte non ricevano un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'unione e sia impedito qualsiasi doppio finanziamento; le azioni proposte siano complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali; il contributo finanziario a valere sul FEG sia conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'unione in materia di aiuti di Stato. Quanto ai sistemi di gestione e di controllo, l'irlanda ha informato la Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dal personale designato del ministero per l'istruzione e la formazione professionale, che è stato nominato autorità di gestione del contributo del FEG. III. Procedura Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 2 490 758 EUR. Si tratta della decima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2015. Il trilogo sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio. PE549.358v02-00 10/11 PR\1052399.doc

In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo. PR\1052399.doc 11/11 PE549.358v02-00