ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

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2 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2018

INDICE Normativa Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7 Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 8 Legge 27 aprile 1982, n. 186,, art.9 Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 10 Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 11 Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 10, comma 2 bis Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006) art.8 Criteri Regolamento per le elezioni del Consiglio di Presidenza (approvato il 19 marzo 1988) Casistica Elezioni suppletive Seduta del 23 maggio 2002 Seduta del 18 luglio 2002 cg 2

NORMATIVA cg 3

L. 27-4-1982 n. 186. Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.) Art. 7.Composizione del consiglio di presidenza. 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto: a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali; d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c) (5). 2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. 3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, cg 4

per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti (6). 5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. 6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. 7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito. 8. In caso di parità prevale il voto del presidente (7). (5) Vedi, anche, l'art. 18, comma 2, L. 21 luglio 2000, n. 205. (6) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52), a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto. L art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 2018 n. 10 (pubblicata sulla G.U. - I serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2018) nella parte in cui ha modificato l art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l abrogazione del comma 4 dell art. 7 della legge n. 186 del 1982. (7) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 21 luglio 2000, n. 205. Art. 8. Ineleggibilità. Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitano funzioni istituzionali. cg 5

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare. Art. 9.Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti. Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato. Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. Ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. Ai componenti elettivi si applica il comma 2- bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. [In caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi] (8). Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età (9). (8) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52), a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto. L art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 2018 n. 10 cg 6

(pubblicata sulla G.U. - I serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2018) nella parte in cui ha modificato l art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l abrogazione del comma 4 dell art. 7 della legge n. 186 del 1982. (9) Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 25 luglio 2005, n. 150. Art. 10. Contestazioni e reclami. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza. Art. 11. Scioglimento del consiglio di presidenza. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento. cg 7

L. 13 aprile 1988 n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1988, n. 88) Art. 10. Consiglio di presidenza della Corte dei conti. omissis 2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico. Omissis cg 8

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006) art.8 Articolo 8 Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute 1 1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo. 2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma. 1 Articolo modificato dapprima con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall 8 ottobre 2015) e successivamente con delibera del 28 maggio 2018, con la quale il testo dell articolo modificato è stato sostituito con quello previgente, in quanto l art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 2018 n. 10 (pubblicata sulla G.U.- I serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2018) nella parte in cui ha modificato l art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l abrogazione del comma 4 dell art. 7 della legge n. 186 del 1982. Si riporta il testo dell art. 8, come modificato con la delibera del 18 giugno 2015: Nel caso in cui i membri eletti, nel corso del quadriennio, perdano i requisiti di eleggibilità, o si dimettano o cessino per qualsiasi causa dal servizio o passino dal Consiglio di Stato ai TT.AA.RR. o viceversa, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del componente interessato. cg 9

CRITERI cg 10

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (approvato il 19 marzo 1988) 1. Il periodo di tre anni di durata in carica dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa decorre dalla data del decreto di costituzione dell organo. 2. La data delle elezioni è di norma fissata in un giorno festivo del mese anteriore alla scadenza. 3. Almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Stato fissa il giorno della votazione, provvede agli adempimenti di cui all art. 9, primo e secondo comma L. 27 aprile 1982 n. 186 e fissa il termine, anteriore di almeno 30 giorni alla data di votazione, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare all Ufficio elettorale la propria candidatura. 4. Almeno venti giorni prima del giorno fissato per le votazioni, i nomi dei candidati, distinti per ciascun gruppo elettorale, in ordine alfabetico e con l indicazione della qualifica e della sede di appartenenza, sono pubblicati sul Notiziario del Consiglio; copia del Notiziario viene affissa presso l aula della votazione. 5. Resta salva la facoltà di votare per soggetti diversi da quelli indicati nel notiziario. cg 11

CASISTICA cg 12

Elezioni suppletive Seduta C.P. 23 maggio 2002 Il Consiglio, in occasione della decadenza di un magistrato dalla qualità di componente dell organo di autogoverno, ha preso atto dell indisponibilità di tutti i magistrati non eletti ed ha pertanto deliberato l indizione di elezioni suppletive. Seduta C.P. 18 luglio 2002 Nell adottare il decreto di indizione delle elezioni per la sostituzione di un componente del Consiglio di Presidenza (6 ottobre 2002), il Presidente del Consiglio di Stato ha fatto propria l interpretazione del Consiglio di Presidenza. cg 13