PROVINCIA DI RAVENNA

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PROVINCIA DI RAVENNA Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione nel Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell art. 4 comma 2 della L. R. 12/2005. Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 10/07/2007 1

Art. 1 1. l presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione, revisione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato nel Registro provinciale di Ravenna di cui all art. 4 comma 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 Norma per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L. R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266- legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L. R. 31 maggio 1993, n. 26) nonché la direttiva regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 13/02/2006, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1971/2006 del 29/12/2006, contente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato. 2. Esso definisce, relativamente al Registro provinciale, di seguito Registro, delle organizzazioni di volontariato, i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché la Provincia di Ravenna disciplini le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione. 3. L iscrizione nei registri del volontariato dà diritto ad agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale, nonché attribuisce la natura fiscale di ONLUS ai sensi dell art. 10, comma 8 del Decreto legislativo n. 460/1997. Art. 2 Requisiti generali delle organizzazioni iscrivibili 1. Nel registro del volontariato sono iscrivibili le organizzazioni di volontariato che hanno sede legale ed operano nel territorio della Provincia, non aventi rilevanza regionale ai sensi della deliberazione delle Giunta Regionale n. 140 del 13/02/2006, che presentino contestualmente i seguenti requisiti sostanziali e formali: a) si avvalgano in modo determinante prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. Sono, quindi, iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite. Le prestazioni personali non possono essere effettuate che da persone fisiche, il che esclude che possano essere iscritte nei Registri del volontariato organizzazioni a cui aderiscano come associati soggetti collettivi (con l eccezione degli organismi di collegamento quali ad esempio consulta, centro 2

di servizio). In relazione ai requisiti di spontaneità e volontarietà si esclude che possano essere considerati volontari coloro che operano a titolo gratuito presso l organizzazione non per libero scelta personale (es. religiosi); b) siano liberamente costituite a fine di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino a favore di persone terze rispetto all organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazione di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che promuove e tutela i diritti di cittadinanza e che li rende esigibili. Inoltre promuove: la qualità della vita per tutte e per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggio di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e territoriale attraverso anche la promozione e l organizzazione di attività educative, culturali e di tutela dei beni culturali e ambientali. Non sono iscrivibili le organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano unicamente o prevalentemente in appoggio ad iniziative solidaristiche gestite da altri soggetti. Sono iscrivibili al Registro le organizzazioni che si propongono la salvaguardia di specie animali in via di estinzione, che perseguono attività di protezione civile anche con l impiego di animali, che si propongono di diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali comprese quelle che concorrono, con le istituzioni pubbliche, attraverso il servizio di vigilanza ecologica, alla tutela del patrimonio naturale ed ambientale poiché le loro finalità contribuiscono allo sviluppo ed al mantenimento di un sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future. Le organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrivibili qualora valorizzino l animale attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico che abbiano l obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ovvero, nel rispetto della L.R. 27/2000 Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina, svolgano attività di controllo efficace della popolazione felina e canina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio fra uomo e animale sulla base della tutela dell incolumità delle persone e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica; c) siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale. Per le organizzazioni a struttura semplice tale requisito è connesso alla loro stessa esistenza e non deve essere comprovato. Invece, per le organizzazioni 3

che costituiscono articolazioni locali di organizzazioni nazionali, l autonomia deve essere accertata ed emergere esplicitamente dallo statuto o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle medesime. Qualora lo statuto delle organizzazioni nazionali o locali non preveda una parte normativa specifica per le articolazioni, queste ultime, al fine di ottenere l iscrizione, devono dotarsi di Atto interno per l adozione di un proprio Statuto o, in via minimale e per quanto compatibile con la vita dell articolazione stessa, per l adozione dello statuto dell organizzazione sopra ordinata come propria normativa interna; d) abbiano sede legale nel territorio provinciale; e) siano effettivamente operanti nel territorio provinciale da almeno sei mesi, ivi comprese: le Organizzazioni che contribuiscono all attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale, dei Paesi in via di sviluppo e/o all attuazione di attività svolte all estero riconducibili al concetto di volontariato espresso dalla L.R. 12/2005; le Organizzazioni non governative che non svolgono più attività di cooperazione internazionale, ma operino solo sul territorio nazionale svolgendo attività di volontariato nell ambito della Provincia di Ravenna. Sono invece escluse le ONG che svolgono effettivamente attività di cooperazione internazionale allo sviluppo operanti ai sensi della Legge n. 49 del 26/02/1987 e successive integrazioni, anche se affiancate da altre attività che darebbero titolo all iscrizione. L operatività delle Organizzazioni di Volontariato esplica il fine solidaristico delle stesse. Pertanto è necessario accertarne l effettiva continuata e consolidata sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali, anche con il concorso degli enti locali e di altre istituzioni. La previsione di almeno sei mesi di attività deve essere dunque intesa come garanzia delle attitudini e delle capacità operative delle Organizzazioni richiedenti l iscrizione, nonché della serietà e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse; f) siano dotate di atti costitutivi o statuto redatto nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano, oltre agli elementi di cui 4

successivo capoverso, anche criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l indicazione dei loro obblighi e diritti. Pur se non espressamente indicato nella Legge n. 266/1991, né nella L.R. 12/2005, l atto costitutivo e lo statuto devono ovviamente indicare anche la denominazione dell Organizzazione, la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi (articolo 16, codice civile); g) siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione effettiva da: g.1) Assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Conseguentemente: gli eventuali utili devono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell organizzazione e non possono essere ripartiti tra gli associati; gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura; è esclusa la possibilità di ripartire tra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento dell organizzazione (utilità/remunerazione differita); gli eventuali corrispettivi derivanti alle organizzazioni di volontariato da prestazioni solidaristiche effettuate a favore di privati, affinché non siano considerati rilevanti a fini fiscali, devono sempre essere riferiti esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenuti per l esercizio di dette prestazioni. g.2) Elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all amministrazione attiva dell organizzazione. Ne deriva che: dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all organizzazione; dette cariche possono essere attribuite dalla base associativa; è esclusa la possibilità che dette cariche vengano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all organizzazione, o da soggetti interni all organizzazione diversi dalla base associativa; la sostituzione all interno degli organismi direttivi può essere ammessa solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e deve avvenire per nomina dei primi non eletti; è ammesso che i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) vengano nominati dalla base associativa tra persone non aderenti all organizzazione a garanzia di professionalità e imparzialità; 5

g.3) Gratuità delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione; g.4) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione. Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall organizzazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall organizzazione stessa; g.5) Obbligatorietà del bilancio, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell organizzazione debbono sottoporre il rendiconto all approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (Art. 3 comma 3 Legge n. 266/1991); g.6) Democraticità della struttura. La democraticità prevista quale requisito ulteriore rispetto alla elettività delle cariche può essere verificata in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute. Si fa, inoltre, riferimento alla direttiva regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 139, del 13/02/2006 modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1971/2006 del 29/12/2006, contenente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato. Art. 3 Organismi di collegamento e di coordinamento 1. Sono iscrivibili nel Registro anche gli organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati di sole organizzazioni di volontariato già iscritte in numero prevalente nei Registri. Art. 4 Forma giuridica delle organizzazioni 1. Ai sensi dell art. 3, comma 1 della L.R. 12/2005 le organizzazioni di volontariato possono essere iscritte nel Registro qualunque sia la forma giuridica assunta e se liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile. 6

2. Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all art. 3, comma 3 della L.R. 12/20005 e all art. 4, comma 6 della L.R. 34/2002, la libertà di forma riconosciuta dalla norma consente sostanzialmente di iscrivere nei Registri in oggetto: a) le organizzazioni giuridicamente riconosciute ai sensi dell Art. 14 (ex Art. 12) Codice Civile; b) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente, siano esse costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata; c) le sezioni autonome delle organizzazioni di cui alla lettera a- o di cui alla lettera b- che, a loro volta, possono essere giuridicamente riconosciute, ovvero costituite con atto notarile, con scrittura privata registrata o con atto dell organo competente dell organizzazione nazionale o regionale di riferimento; d) le fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche, cioè quelle la cui normativa statutaria preveda, al di là della definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa e modalità di funzionamento proprie delle Associazioni. Come affermato anche con parere del Consiglio di Stato Sez. I, n. 739 del 25/05/1994, non possono essere iscritti nel Registro i soggetti aventi natura pubblica stanti al riferimento alla normativa del Codice Civile di cui all Art. 3 Comma 3 della Legge 266/1991. Art. 5 Procedure di iscrizione 1. La domanda redatta, in carta semplice ai sensi dell art. 8 della L. 266/1991, secondo apposito modello, è sottoscritta dal legale rappresentante dell organizzazione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia. 2. Copia della domanda va inoltrata contestualmente anche al Comune sede legale dell organizzazione per l espressione del parere preventivo sull iscrivibilità. 3. Il parere del Comune è obbligatorio, deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve accertare l effettiva operatività di almeno sei mesi dell organizzazione richiedente secondo i propri fini istituzionali di tipo solidaristico. Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso, la Provincia può prescindere dal parere. 4. I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Provincia in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati. 7

5. La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione: a) NORMATIVA INTERNA DELL ORGANIZZAZIONE E PRECISAMENTE: a.1) Per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente. a.2) Per le organizzazioni costituite con atto notarile, copia anche non autenticata dell atto costitutivo e dello statuto vigente. Qualora quest ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata recante lo statuto vigente. a.3) Per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata, copia anche non autenticata della scrittura stessa recante lo statuto vigente. Qualora quest ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata anche non autenticata recante lo Statuto vigente, unitamente a copia dell Atto costitutivo non necessariamente registrato. Le articolazioni locali di organizzazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata registrata e non dotate di proprio Statuto, debbono inviare l atto con cui l organo competente dell organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l esistenza, l autonomia e ne disciplini l ordinamento e copia della scrittura privata registrata con cui l organo competente delle articolazioni locali ha adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna. Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l autonomia delle articolazioni locali, queste ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell ambito dell organizzazione nazionale. b) RELAZIONE DETTAGLIATA SULL ATTIVITA SVOLTA DALL ORGANIZZAZIONE CHE EVIDENZI TRA L ALTRO: b.1) L ambito solidaristico in cui opera l Organizzazione. b.2) L effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionale ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari. 8

b.3) Il fatto che l organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all organizzazione stessa. c) COPIA DI RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE O DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DATA DI PRESENTAZIONE. d) GLI ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO DEBBONO INOLTRE ALLEGARE L ELENCO DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI. Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell Organizzazione. Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000. Ai fini dell iscrizione nel Registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli Enti locali e ad altre Istituzioni. Il procedimento di iscrizione, da disporsi nei termini dettati dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche, si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini. Entro trenta giorni dall assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle organizzazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione. A quest ultima va trasmesso anche copia dell istanza presentata dalle singole organizzazioni. Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l elenco di tutte le organizzazioni aderenti. Ai fini dell iscrizione nel registro, la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni. 9

Art. 6 Comunicazione delle modifiche 1. Le organizzazioni iscritte nel Registro con atto formale comunicano alla Provincia: le modifiche di atto costitutivo e statuto; il trasferimento della sede legale; la deliberazione di scioglimento; le modifiche alle cariche associative. 2. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla formalizzazione pena, previa diffida, la cancellazione dal Registro. Art. 7 Cancellazione 1. La cancellazione dal Registro provinciale è disposta ai sensi della legge n. 241/90 con atto motivato che deve essere comunicato entro 30 giorni dall assunzione alla Regione, all organizzazione interessata ed al Comune ove essa ha sede legale. 2. Cause della cancellazione sono: richiesta della stessa organizzazione iscritta; riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell attività o nell utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione (vedi art. 17 L.R. 12/2005), previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie; mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; mancata comunicazione delle modifiche entro i termini di cui al 2 comma dell art. 6 precedente. 10

Art. 8 Revisione 1. Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. 2. La revisione viene svolta di norma ogni due anni con modalità che verranno disposte dalla Provincia di Ravenna a seguito di indicazione regionale. Art. 9 Effetto dell iscrizione 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro e regionale hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L eventuale diniego all accesso deve essere motivato. Art. 10 Diritto di partecipazione e di informazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o nei Registri provinciali: - possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività; - possono proporre alla Regione e agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse; - possono esercitare il diritto di richiedere, su loro richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse. 11

Art. 11 Spazi ed attrezzature 1. La Provincia può concedere alle organizzazioni iscritte, anche a titolo gratuito, spazi e attrezzature alle seguenti condizioni: a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie; b) il legale rappresentante dell organizzazione concessionaria si impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d uso. Art. 12 Disposizioni in materia di edilizia 1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale. 2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico - sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell art. 15, commi 1 e 3 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 (disciplina generale dell edilizia). 3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell art. 30, comma 1 lettera e) della legge regionale n. 31 del 2002. Art. 13 Convenzioni 1. La Provincia può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi per l erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale compatibili con la natura e le finalità del volontariato. 2. La Provincia dovrà pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterrà opportuno, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le 12

organizzazioni del proprio territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della comunicazione. 3. Le convenzioni dovranno essere stipulate ai sensi dell art. 13, comma 3 della L. R. 12/2005. 4. I criteri di priorità per le convenzioni sono quelli indicati all art 14 della L. R. 12/2005. Art. 14 Dati informativi 1. La Provincia si riserva di chiedere alle organizzazioni dati informativi inerenti: a. la coerenza dell attività svolta con lo status di organizzazione di volontariato; b. le modalità di utilizzo delle forme di sostegno eventualmente ricevute; c. altre informazioni che di volta in volta dovessero rendersi necessari ad adempiere i compiti in capo alla Provincia previsti dalla L. R. 12/2005. 2. Qualora delle attività di cui al comma 1 risultino difformità insanabili, la Provincia attiva il procedimento di cancellazione dal Registro. Art. 15 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti di diniego dell iscrizione e di cancellazione è ammesso, entro 60 giorni, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Art. 16 Entrata in vigore 1. Ai sensi dell art. 48, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 13