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COMUNE DI VICENZA Verbali originali di deliberazioni P.G.n. 46673 Cat. 7 Cl. 14 Deliberazione N. 13 EDILIZIA CONVENZIONATA Aggiornamento dei criteri per la determinazione dei corrispettivi da versare al Comune per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree già concesse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e per altri aspetti convenzionali. VI seduta DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L'anno 2015, il giorno 5 del mese di maggio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Federico Formisano in data 29 aprile 2015 P.G.N. 44149 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto: COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente 1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X 2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X 3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X 4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X 5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X 6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X 7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X 8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X 9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X 10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X 11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X 12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X 13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X 14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X 15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X 16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X 33-Zoppello Lucio X e pertanto risultano Presenti 25 - Assenti 8 Presiede: il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano. Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino. Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Gioia Baggio, Benedetta Miniutti, Lorenza Rizzini. Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Balbi, Bulgarini d'elci, Cavalieri, Nicolai, Rotondi, Sala e Zanetti.

Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto. E' stato presentato n. 1 emendamento. E' stato esaminato n. 1 emendamento, respinto, numerato sub 1). OMISSIS Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato Presenti 23 Astenuti 3 Dovigo, Ferrarin, Zaltron Votanti 20 Favorevoli 20 Ambrosini, Bettiato Fava, Capitanio, Cattaneo, Colombara, Dal Maso, Dal Pra Caputo, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Vivian, Zoppello Contrari / Il Presidente ne fa la proclamazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO La legge n. 865 del 27.10.1971 ha consentito di realizzare, sulle aree con destinazione residenziale a carattere prevalentemente di espansione dell aggregato urbano, già presenti nei Piani Regolatori allora vigenti o nei costituendi per l occasione Programmi di Fabbricazione, o rese tali con varianti approvate assieme al Piano di individuazione delle stesse, appositamente delimitate, espropriate ed acquisite in base ai Piani previsti dalla legge n. 167 del 18.04.1962, o ai sensi dell art. 51 della stessa L. 865/71, edifici da destinare all edilizia economica e popolare e relative opere e servizi complementari, urbani e sociali. Con la legge n. 448 del 23.12.1998, all art. 31 commi da 45 a 50 vengono rivisti alcuni aspetti importanti delle precedenti normative con ridefinizione e precisazione dei contenuti riproposti. Il 18.05.1999, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 ha individuato le aree da escludere dalla possibilità di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, e approvato lo schema di convenzione di cui al comma 46 della legge 448/98. Nell anno successivo, e precisamente il 25 maggio 2000, con deliberazione n. 339, la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la determinazione del corrispettivo da versare al Comune per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree già concesse nei piani di zona. Con deliberazione n. 45 del 29.11.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il programma ABITARE - Il punto sull attuazione dei programmi e gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica approvando anche le dismissioni patrimoniali di ulteriori aree PEEP fissandone i relativi criteri. Nel corso degli anni, dal 2000 al 2013, i proprietari degli alloggi in diritto di superficie che hanno aderito alla proposta di trasformare il diritto di superficie in proprietà, col pagamento del corrispettivo ripartito in base alle quote millesimali di proprietà nel condominio e quelli in proprietà ai sensi dell'art. 35 L.865/71 che hanno eliminato i vincoli parziali (decennali e ventennali) o totali, sono stati circa n. 780 su circa 1500 proposte notificate. Nel maggio 2011, il cosiddetto decreto sviluppo, D.L. n. 70 del 13.05.2011, come convertito in legge n. 106 in data 12 luglio 2011, ha apportato altre significative modifiche ed integrazioni alla legge n. 448/1998, inserendo all art. 31 della legge n. 448/98 i commi 49-bis e 49-ter, riguardo all eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione ed all estensione di tali disposizioni alle convenzioni ex Bucalossi. Successivamente, con D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, art. 23-ter, c. 1-bis, convertito con legge n. 135 del 17 agosto 2012, veniva modificato ulteriormente il comma n. 46 dell art. 31 della legge n. 448/1998, portando la durata delle convenzioni sostitutive ad anni 20 (venti) dai precedenti anni 30 (trenta). Ed infine, la legge n. 147 (legge di stabilità 2014) del 27 dicembre 2013, all art. 1, c. 392, ha disposto che il corrispettivo per le aree cedute venga determinato attraverso il valore venale del bene ridotto al 60%, ma con la facoltà per i comuni di abbattere quest ultimo valore fino ad un ulteriore 50%, il tutto, come in precedenza, al netto degli oneri di

concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 dell art. 31 della legge n. 448/1998. Pur non essendo previsto dalla specifica normativa di legge in argomento, alcune convenzioni, impongono ulteriori vincoli, tra cui il diritto di prelazione del Comune in caso di volontà del proprietario ad alienare l immobile. Per l eliminazione di questi ulteriori vincoli si potrebbe stabilire un corrispettivo anch esso in percentuale di quello di cui al comma 48 della legge n. 448/98. Infine, non ritenendo equo che il corrispettivo da versare possa risultare nullo, in quanto collegato ad operazioni che palesemente arrecano sicuro beneficio ai richiedenti, e tenendo anche conto della facoltatività di dette operazioni, si ritiene di dover confermare i minimi importi da versare anche qualora i conteggi effettuati restituissero importi minori, nulli, o addirittura negativi. Si ricorda che tutti i nuovi interventi in applicazione della Legge n. 448/1998 e succ. mod. ed int., contrariamente alla prima fase che, per legge, richiedeva l iniziativa dell Amministrazione Comunale, dovranno, ugualmente a norma di legge, avvenire su istanza della parte interessata. PERTANTO Si rende necessario stabilire le modalità e condizioni per consentire, ai proprietari interessati, di trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di eliminare i vincoli P.E.E.P. del bene convenzionato, secondo le diverse casistiche oggi presenti ed in base alle sopravvenute disposizioni di legge. Il Consiglio Comunale dovrà, pertanto, deliberare sui seguenti aspetti: a) stabilire come quantificare il valore venale di riferimento per il successivo calcolo del corrispettivo di cui l art. 31, comma 48, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni; b) stabilire la percentuale di abbattimento del valore venale ridotto al 60%, da applicarsi per la determinazione del corrispettivo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà (di cui al comma 47 dell art.31, L 448/98) nonché per la sostituzione della convenzione (di cui al comma 46, art.31, L. 448/98); c) stabilire la libera percentuale da applicare al corrispettivo per l eliminazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-bis dell art. 31 della legge n. 448/1998; d) richiedere uno specifico corrispettivo da applicare per l eliminazione di tutti gli ulteriori eventuali vincoli residui di natura discrezionale tra le parti, cioè quelli non previsti dalla specifica normativa (L. 448/98 e s.m.e i.), tra i quali, il più ricorrente è diritto di prelazione a favore del Comune in caso di cessione del bene. e) stabilire di mantenere, adeguandoli con gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, i minimi, già previsti nelle precedenti deliberazioni che si riportano, aggiornati ed arrotondati, nella tabella sottostante:

IMPORTO SITUAZIONE EDILIZIA 2.000,00 appartamenti di consistenza catastale fino a 5 vani catastali; 3.350,00 appartamenti composti da oltre 5 vani catastali; 5.350,00 appartamenti in case a schiera; 6.700,00 appartamenti in edifici mono e bifamiliari; 5.350,00 per le unità con destinazione direzionale di consistenza catastale fino a 5 vani; 9.400,00 per le unità con destinazione direzionale di consistenza catastale da 6 fino a 7 vani; 13.400,00 per le unità con destinazione direzionale di consistenza catastale oltre i 7 vani; 5.350,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale fino a 30 mq; 9.400,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 30 mq fino a 60 mq; 13.400,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 60 mq fino a 90 mq; 20.100,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 90 mq fino a 120 mq; 20.100,00 + 150,00 per ogni mq eccedente i 120 mq. per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale superiore a 120 mq; Visto il parere della Commissione consiliare controllo e garanzia, espresso nella seduta del 27 aprile 2015: favorevoli: Dal Maso, Giacon e Rizzini. Si riserva di esprimere il parere in aula consiliare la cons. Zaltron. Non è presente al momento dell'espressione del parere il cons. Vivian. Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000. UDITA la relazione dell'assessore Cavalieri, DELIBERA 1) che per il valore venale di riferimento, sul quale applicare le modalità di calcolo del calcolo del corrispettivo di cui all art. 31, comma 48, della legge n. 448/1998, si utilizzino i valori venali in comune commercio per le aree edificabili individuati periodicamente dalla Giunta Comunale ai fini ICI/IMU/TASI; 2) di abbattere di un ulteriore 20% il valore venale ridotto al 60% ai sensi di legge, per la determinazione del corrispettivo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà (di cui al comma 47 dell art.31, L 448/98) nonché per la sostituzione della convenzione (di cui al comma 46, art.31, L. 448/98); 3) che il corrispettivo da richiedere non possa essere inferiore ai minimi sotto indicati: IMPORTO SITUAZIONE EDILIZIA 2.000,00 appartamenti di consistenza catastale fino a 5 vani catastali; 3.350,00 appartamenti composti da oltre 5 vani catastali; 5.350,00 appartamenti in case a schiera; 6.700,00 appartamenti in edifici mono e bifamiliari; 5.350,00 per le unità con destinazione direzionale di consistenza catastale fino a 5 vani;

9.400,00 per le unità con destinazione direzionale di consistenza catastale da 6 fino a 7 vani; 13.400,00 per le unità con destinazione direzionale di consistenza catastale oltre i 7 vani; 5.350,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale fino a 30 mq; 9.400,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 30 mq fino a 60 mq; 13.400,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 60 mq fino a 90 mq; 20.100,00 per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 90 mq fino a 120 mq; 20.100,00 + 150,00 per ogni mq eccedente i 120 mq. per le unità con destinazione commerciale con superficie catastale superiore a 120 mq; 4) di stabilire nel 60 per cento la percentuale da applicare al corrispettivo di cui al punto 2), ovvero al punto 3) in caso l importo del punto 2) fosse inferiore ai minimi, per il calcolo di quanto dovuto per l eliminazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, e per l eliminazione di tutti gli ulteriori eventuali vincoli residui di natura discrezionale tra le parti; 5) di chiarire che non si dovrà addivenire alla stipula di una nuova convenzione qualora si sia provveduto alla trasformazione del diritti di superficie di cui al punto 2) (o si sia già in piena proprietà) nonché alla contemporanea eliminazione dei vincoli di cui al precedente punto 4). IL PRESIDENTE f.to Formisano IL SEGRETARIO GENERALE f.to Caporrino

PARERI DIRIGENTI Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000. Addì 20/4/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Zavagnin Fausto Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art. 153 D.Lgs. 267/2000. Addì 20/4/15 IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia. PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 16/5/2015 AL 30/5/2015 DIVENUTA ESECUTIVA IL 26/5/2015