per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP)

Documenti analoghi
Ordinanza sulla garanzia dell approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza

Ordinanza per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP) Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

del 21 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla protezione d emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

Ordinanza concernente l organizzazione d intervento in caso di aumento della radioattività

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulle riserve d importanza internazionale e nazionale d uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia

Ordinanza concernente l organizzazione d intervento in caso di aumento della radioattività

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul controllo del latte

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Allegato g) Inventario delle captazioni d acqua potabile quale base per la pianificazione regionale

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonche l impiego del relativo raccolto

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Ordinanza sulla misurazione nazionale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d acqua

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Transcript:

[Signature] [QR Code] Ordinanza Avamprogetto per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 57 capoverso della legge del 7 giugno 06 sull approvvigionamento del Paese (LAP), ordina: Sezione : Disposizioni generali Art. Oggetto e campo d applicazione La presente ordinanza disciplina i provvedimenti preventivi per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria di cui all articolo lettera b LAP. I provvedimenti devono assicurare: a. l approvvigionamento di acqua potabile il più a lungo possibile; b. la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento; c. l approvvigionamento indisturbato e la rimozione rapida delle turbative. La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di approvvigionamento di utilità pubblica e ai servizi incaricati dell evacuazione e depurazione delle acque, nella misura in cui possano mettere in pericolo l approvvigionamento di acqua potabile. Art. Quantità minime In una situazione di grave penuria, devono essere sempre disponibili almeno le seguenti quantità di acqua potabile: a. fino al terzo giorno: il più possibile; b. dal quarto giorno:. per le economie domestiche, almeno 4 litri per persona e al giorno, RU... RS 53 08 3509

. per ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili, aziende agricole e aziende che producono beni d importanza vitale: la quantità stabilita dal Cantone. I Cantoni possono prescrivere che siano messe a disposizione quantità supplementari di acqua potabile. 3 La quantità di acqua potabile necessaria globalmente viene calcolata per ogni zona di approvvigionamento con dati aggiornati in base al numero di abitanti, al numero di aziende agricole e di aziende che producono beni d importanza vitale. Sezione : Compiti dei Cantoni Art. 3 Principio I Cantoni provvedono a garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Per adempiere i loro compiti possono collaborare con altri Cantoni. Art. 4 Preparativi I Cantoni creano un inventario digitale degli impianti per l approvvigionamento di acqua, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano a garantire l approvvigionamento di acqua potabile. L inventario deve contenere in particolare indicazioni su: a. la portata e la qualità delle falde freatiche; b. le captazioni di acqua di laghi e di fiumi; c. le captazioni in falda e le sorgenti; d. i serbatoi e gli impianti di pompaggio; e. le reti di distribuzione e le fontane a getto continuo di acqua potabile; f. le captazioni di emergenza di acque sotterranee e le trivellazioni di prospezione acquifera. I Cantoni designano gli impianti indispensabili per l approvvigionamento in base a una valutazione dei rischi. 3 Designano i Comuni che devono garantire l approvvigionamento in una determinata zona, da soli o assieme ad altri Comuni, nelle situazioni di grave penuria. 4 Elaborano in base all inventario cartine digitali e le aggiornano periodicamente. L Ufficio federale dell ambiente (UFAM) ne stabilisce le disposizioni necessarie. 5 L inventario e le cartine digitali vengono classificati come confidenziali conformemente all articolo 6 capoverso lettera d dell ordinanza del 4 luglio 007 sulla protezione delle informazioni.

Art. 5 Depositi e acquisto di materiale Se le quantità minime di cui all articolo non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla gestione di depositi regionali e all acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell acqua. Art. 6 Analisi della qualità dell acqua potabile I Cantoni provvedono affinché le analisi della qualità dell acqua potabile possano essere intensificate a breve termine. Sezione 3: Compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico Art. 7 Principi Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico adottano provvedimenti per evitare situazioni di grave penuria. Gli esercenti degli impianti di una zona di approvvigionamento idrico collaborano sul piano organizzativo e tecnico per adempiere i compiti loro attribuiti dall autorità cantonale competente. Art. 8 Piano per garantire l approvvigionamento di acqua potabile Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano un piano per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Il piano deve contenere le seguenti indicazioni: a. il bilanciamento della quantità di acqua; b. i possibili pericoli e danni considerati nella pianificazione; c. il tipo e l entità dei provvedimenti; d. la successione temporale dell esecuzione dei provvedimenti; e. la collaborazione con le autorità competenti e con gli organismi d intervento; f. informazioni per la popolazione sulle scorte di emergenza. Il piano deve essere sottoposto all autorità cantonale per approvazione. 3 È classificato come confidenziale conformemente all articolo 6 capoverso lettera d dell ordinanza del 4 luglio 007 sulla protezione delle informazioni. Art. 9 Documentazione Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano una documentazione per le situazioni di grave penuria. La documentazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni: 3

a. i provvedimenti immediati per rimuovere le turbative; b. le basi per il calcolo delle quantità minime necessarie; c. il materiale di riserva e di riparazione; d. l inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche; e. i piani d intervento e i capitolati d oneri per il personale, nonché gli avvisi per la popolazione; f. i piani d intervento del mutuo aiuto regionale e interregionale. 3 Gli esercenti controllano periodicamente la correttezza e la completezza della documentazione. 4 Mettono a disposizione delle autorità cantonali competenti a loro richiesta gratuitamente una copia della documentazione. 5 La documentazione è classificata come confidenziale conformemente all articolo 6 capoverso lettera d dell ordinanza del 4 luglio 007 sulla protezione delle informazioni. Art. 0 Formazione, formazione continua ed esercitazioni Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono regolarmente alla formazione professionale, alla formazione continua e alle esercitazioni. Art. Materiale di riserva e di riparazione Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale di riserva e di riparazione necessario a garantire l approvvigionamento di acqua potabile, compresi i prodotti di disinfezione e di decontaminazione. Il materiale deve essere protetto da influssi dannosi esogeni. Art. Provvedimenti edili, d esercizio e organizzativi Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico adottano i provvedimenti edili, d esercizio e organizzativi necessari per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Provvedono in particolare affinché: a. sia possibile ricorrere a sorgenti e a captazioni di emergenza o sia garantito l apporto sufficiente di acqua potabile in caso di guasto parziale o totale della rete di distribuzione; b. gli impianti siano protetti da qualsiasi tipo di danno; c. gli impianti indispensabili dispongano almeno di un ulteriore fonte indipendente di approvvigionamento dal punto di vista idrologico; 4

d. gli impianti di approvvigionamento limitrofi possano essere raggruppati con raccordi; e. l accesso agli impianti sia impedito a qualsiasi persona non autorizzata. 3 Verificano periodicamente l efficacia dei provvedimenti. Sezione 4: Compiti degli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque Art. 3 Gli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque provvedono affinché i loro impianti non pregiudichino l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria ed eventuali incidenti che si producono all interno di essi non perturbino l approvvigionamento di acqua potabile. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 4 Esecuzione I Cantoni eseguono la presente ordinanza. L UFAM e il settore Energia dell Approvvigionamento economico del Paese effettuano regolarmente rilevamenti sullo stato dei preparativi. Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 0 novembre 99 sulla garanzia dell approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza è abrogata. Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 00.. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr RS 53.3 5

6