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REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l elezione delle cariche sociali della Covalm Sca. CAPO II CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA Articolo 2 1. L avviso di convocazione dell Assemblea deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. 2. All avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l illustrazione dei punti all ordine del giorno. 3. Il modulo di delega allegato all avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. 4. Presso la Sede sociale della Covalm Sca deve essere depositata una copia dei documenti obbligatori; di questo deposito si deve far menzione nell avviso di convocazione. Articolo 3 1. L Assemblea dei soci è convocata presso la Sede della Covalm Sca od in altro luogo indicato nell avviso di convocazione, scelto preferibilmente all interno delle Province ove opera la Covalm Sca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. 2. In considerazione delle materie da trattare, l ora dell adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un adeguata discussione assembleare. Articolo 4 1. L avviso di convocazione dell assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà inviato con le

modalità previste dall art. 40 dello statuto sociale. CAPO III COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Articolo 5 1. Possono intervenire ed hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei soci. 2. Possono altresì intervenire i soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell Assemblea. Articolo 6 1. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l orario di ingresso di ciascun socio ed il numero di schede consegnategli. 2. In caso di contestazione sulla legittimazione all intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell Assemblea. 3. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione ed apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea. Articolo 7 1. Nell ora indicata nell avviso di convocazione assume la presidenza dell Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell art. 44 dello Statuto sociale e, in caso di impedimento anche di questi, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall Assemblea. 2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni. 3. Nel corso dell adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione. 4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell adunanza,

anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. 5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Articolo 8 1. Il Presidente dell Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo. Se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l Assemblea ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno un ora da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l Assemblea entro trenta giorni. 2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti. 3. Il socio che esce dal luogo dell adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso. Articolo 9 1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci. 2. L Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. 3. Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. 4. Prima dell apertura della discussione sulle materie elencate nell ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazioni al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle

materie indicate nell avviso di convocazione. CAPO IV DISCUSSIONE ASSEMBLEARE Articolo 10 1. Il Presidente dell Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell ordine del giorno e le proposte sottoposte all approvazione dell Assemblea. Articolo 11 1. Il Presidente dell Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla. 2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiari chiusa la relativa discussione. 3. Ogni intervento non può durare più di 5 minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l oratore a concludere e, scaduto il termine od in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola. 4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento. 5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione. CAPO V VOTAZIONI ASSEMBLEARI Articolo 12 1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell art. 7. Articolo 13 1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un idonea organizzazione. 2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di

Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme. Per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna. 3. Le proposte di deliberazione e le votazioni per l elezione delle cariche sociali sono votate in modo palese e normalmente per alzata di mano. 4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione. 5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni. SEZIONE SECONDA ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 14 1. Ad ogni rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente è tenuto a presentare all Assemblea dei soci una lista da un minimo di 3 ad un massimo di 9 candidati, così come da statuto. 2. Entro Febbraio dell anno in cui l Assemblea dei soci dovrà procedere al rinnovo degli Organi Sociali, possono essere presentate liste alternative sostenute da un numero di soci pari almeno al 20% della base sociale. Il tutto, inoltre, nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del presente Regolamento. Articolo 15 1. La determinazione del numero dei Consiglieri, da parte dell Assemblea dei soci, sarà presa l anno precedente al rinnovo delle cariche sociali e, più esattamente, in occasione dell Assemblea ordinaria convocata per l approvazione del bilancio. Qualora ciò non avvenisse, s intende confermato il numero dei Consiglieri uscenti. Articolo 16

1. I moduli di presentazione dei singoli candidati, che formano una lista completa, debbono essere sottoscritti dagli stessi e la firma deve essere autenticata dal Presidente o suoi delegati. I moduli debbono contenere, inoltre, le seguenti dichiarazioni: a) l attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida; b) l accettazione preventiva dell incarico, in caso di elezione; c) l impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate. Articolo 17 1. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere consegnate all Ufficio della sede legale della Covalm Sca, che ne rilascia copia sottoscritta per ricevuta, entro il mese di Marzo dell anno di rinnovo delle cariche sociali. Articolo 18 1. Tutte le liste, ad eccezione di quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, per acquisire validità, dovranno essere accompagnate dalla firma, in originale ed autenticata, di un numero di soci, esclusi i candidati, non inferiore al 20% dei soci regolarmente iscritti nel Libro dei soci. 2. La firma posta dal socio, sia per la presentazione di una lista sia per la propria candidatura ad una delle cariche sociali, può essere autenticata sia dal Presidente o da suoi delegati. Articolo 19 1. Ogni socio avrà la possibilità di votare per la lista preferita. La lista può essere votata solo nella sua globalità. 2. Nelle elezioni degli Organi Sociali le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. 3. Saranno eletti Consiglieri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione ed altra lista saranno eletti Consiglieri i candidati della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione. A parità di voti,

invece, tra due liste presentate dai Soci si intenderanno eletti i candidati della lista la cui somma degli anni di età è maggiore. Qualora non venissero presentate altre liste oltre quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, quest ultima sarà messa ai voti e per essere eletti, i candidati dovranno ottenere il 50% + 1 dei soci votanti. Articolo 20 1. Il Presidente soprintende al conteggio dei voti, predisponendo un idonea organizzazione. 2. Al conteggio dei voti, in caso di necessità, possono partecipare, chiamati dal Presidente, anche i soci e/o dipendenti della Covalm Sca. 3. Prima delle votazioni il Presidente fissa l orario per eventuali interventi sulla presentazione delle liste. 4. Terminate le operazioni di conteggio dei voti ricevuti dalle singole liste, il Presidente proclama il risultato della votazione. COLLEGIO SINDACALE Articolo 21 1. Il Consiglio di Amministrazione, nell anno in cui l Assemblea dei soci dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali, è tenuto a presentare una lista, composta da 3 candidati a Sindaci Effettivi, di cui uno designato alla carica di Presidente del Collegio, e da 2 candidati a Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Tale lista deve essere consegnata alla Segreteria della Covalm Sca, che ne rilascia copia sottoscritta per ricevuta, entro il mese di Marzo dell anno di rinnovo delle cariche sociali. Articolo 22 1. In alternativa alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, i soci che intendono presentare una lista alternativa, entro il mese di Febbraio dell anno di rinnovo degli Organi Sociali, possono presentare loro liste, le cui composizioni, modalità e tempo di presentazione debbono rispettare il disposto di cui al precedente art. 21. Articolo 23 1. Sia per la presentazione delle liste, sia per la loro validità, sia per la formazione della scheda da presentare all Assemblea dei soci che dovrà esprimere il proprio voto, sia per le modalità

inerenti lo scrutinio delle schede stesse, sia per la dichiarazione degli eletti, valgono le norme dettate dai precedenti art. 15 e seguenti. CHIUSURA DELL ASSEMBLEA E PUBBLICITA DEI SUOI LAVORI Articolo 24 1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l adunanza. 2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell art. 7, riscontra l impossibilità di funzionamento dell Assemblea. Articolo 25 1. Il verbale dell assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall avvenuta verbalizzazione. 2. Sono conservati presso la Sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto. Articolo 26 1. Il presente regolamento può essere modificato dall Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata preventivamente indicata nell avviso di convocazione dell Assemblea stessa. 2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare. Articolo 27 1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale. 2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento.