BOLLETTINO UFFICIALE S.I.Co.



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BOLLETTINO UFFICIALE S.I.Co. Bando d Esame Il giorno 25 Ottobre 2013, si terrà a Trani presso Hotel Trani, Corso Imbriani n 137, l esame valutativo per l ammissione al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. Società Italiana di Counseling. Sono ammessi a sostenere l esame tutti i Soci che: - abbiano presentato formale richiesta di iscrizione al Registro; - siano in regola con i versamenti delle quote associative; - abbiano presentato regolare documentazione come da richiesta del Comitato di Valutazione Preliminare; - abbiano versato la quota una tantum relativa ai diritti di segreteria. ( 160 tramite c/c postale) - abbiano ricevuto la convocazione ufficiale ad personam tramite raccomandata o posta certificata Criteri di svolgimento dell Esame. Il Candidato, esclusivamente su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 25 Ottobre 2013 alle ore 09,30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le operazioni di segreteria. Alle ore 10,00 verranno dettati due titoli di temi con argomento il Counseling. Il candidato dovrà sceglierne uno e svolgerlo in tre ore, secondo le proprie conoscenze, il proprio indirizzo, ed il proprio campo di competenza. Nell aula d esame non sono ammessi cellulari, testi di nessun genere, ecc. (vedi Reg. B e B1) Alle 14,30 dello stesso giorno, il candidato si ripresenterà per discutere il proprio elaborato con i componenti la Commissione d esame. La Commissione esprimerà una unica valutazione in trentesimi sul lavoro complessivo del candidato. Al candidato sarà inviata comunicazione scritta della valutazione dell esame. Si ribadisce che l esame valutativo non è prettamente culturale, cioè non viene saggiata tanto la conoscenza culturale, ma la congruenza tra il sapere e il saper fare; non la conoscenza teorica dunque, ma la competenza nel Counseling. Per il C.d.A. L Amministratore delegato Gigliola Crocetti Roma 25/09/2013 1

B - Regolamento per l iscrizione al Registro Italiano Counselor Professionisti, per l attestazione di professionalità e la certificazione delle competenze (Aggiornamento approvato dal C.d.A. in data 2/5/2001) Articolo 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l Attestazione delle competenze dei professionisti del counseling ai fini della loro iscrizione al "Registro Italiano Counselor Professionisti. Il regolamento stabilisce anche le condizioni per mantenere l'iscrizione al registro. Gli iscritti al Registro conseguono la possibilità di fregiarsi del MARCHIO DI QUALITA relativo al proprio ambito di competenza. Sulla corretta applicazione del presente regolamento sorveglia il Consiglio di Amministrazione. Il presente regolamento si applica a tutti i candidati che abbiano presentato richiesta di iscrizione al Registro. Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI L attestazione delle competenze secondo lo schema S.I.Co. è volontaria. Con la presentazione della richiesta di attestazione, il candidato accetta tutte le condizioni indicate nel regolamento in vigore. La S.I.Co. garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati e degli iscritti al Registro Italiano Counselor Professionisti, avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni e che il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della S.I.Co., mentre il responsabile del trattamento dei dati personali è l Amministratore Delegato della S.I.Co. Articolo 3 - PROCEDURA PER L ATTESTAZIONE 3.1 Presentazione della richiesta Il Candidato che intenda conseguire l attestazione delle competenze deve presentare richiesta al C.d.A., ovvero alle Sedi Regionali, le quali provvederanno ad inoltrarla all Amministratore Delegato. 3.2 Istruzione della richiesta e verifica titoli. Al ricevimento della richiesta, il Comitato di Valutazione Preliminare provvede alla annotazione della data di ricezione ed alla verifica dei titoli secondo le modalità previste dall Art. 9 del Regolamento A e dal Regolamento H. Nel caso di incompletezza della documentazione, l Amministratore Delegato segnala le carenze al Candidato, richiedendo l'invio della documentazione mancante. Al completamento di questa prima fase dell'iscritto alla S.I.Co., l Amministratore Delegato comunica l'esito ai Candidati provvedendo agli adempimenti previsti dalla Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni attraverso l'invio del presente regolamento e del Modello A1. (allegato) 3.3 Procedure d'esame 3.3.1 La Commissione d'esame La Commissione d'esame è costituita dal Presidente della Commissione e dai Commissari. Della Commissione d'esame fa parte, con il ruolo di Commissario e di Segretario Tecnico, l Amministratore Delegato S.I.Co. o un suo delegato a ciò Responsabile. Tutti i membri della S.I.Co., sentiti il C.d.A., il suo Presidente e l Amministratore Delegato, possono essere chiamati a svolgere il ruolo di Commissario d'esame, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco dei Commissari. La Commissione, per essere considerata valida ai fini dell'esame di un candidato, deve essere composta da un minimo di 3 Commissari con diritto di voto. La commissione esaminatrice minima sarà composta da un rappresentante del C.d.A., un rappresentante di uno dei C.D.S. (Consiglio Direttivo di Sede periferica) e da un docente Universitario, anche non iscritto alla S.I.Co. 3.3.2 Presidente della Commissione d'esame Garantisce circa il corretto svolgimento dell'esame nel rispetto della presente procedura. Concorda con l Amministratore Delegato le modalità operative ed i dettagli relativi alla sessione d'esame. In collaborazione con gli altri Commissari d'esame e sentiti gli eventuali Consulenti della Commissione d'esame, valuta le singole prove d'esame sostenute dai Candidati ed esprime un giudizio complessivo di certificabilità, proponendo al CdA ed alla Presidenza il rilascio della attestazione. 3.3.3 Struttura dell'esame 2

La valutazione delle competenze del candidato viene effettuata dalla commissione sulla base dei percorsi d esame stabiliti dal bando d iscrizione. All'interno del bando di attestazione sono altresì definiti i contenuti e le modalità di conduzione e valutazione di ogni singola prova d'esame. 3.3.4 Modalità di conduzione dell'esame Nel corso dell esame scritto devono essere sempre presenti almeno due Commissari d'esame. Non sono ammessi testi di norme, volumi, cellulari, ecc. I candidati che dovessero essere trovati in possesso di documenti, libri, norme e cellulari verranno allontanati immediatamente e la prova d'esame annullata senza alcuna possibilità di appello. Per altre infrazioni di carattere minore, il Candidato verrà richiamato formalmente una prima volta. Al ripetersi della stessa infrazione sarà allontanato e la prova d'esame annullata. Nel corso dello svolgimento della prova orale sono presenti almeno tre Commissari d'esame. Gli argomenti trattati e le prestazioni del candidato vengono registrate a cura di ogni singolo Commissario sulla propria scheda di valutazione. I punti di forza e di debolezza del candidato, vengono registrati da ogni singolo Commissario mentre il Presidente della Commissione od un suo incaricato, nel caso di più Commissioni, provvedono alle sintesi. Le prove scritte ed orali avvengono a porte chiuse. Alle stesse può essere invitato a partecipare, in qualità di Osservatore, un rappresentante del CNEL, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Sanità, del Ministero degli Affari Sociali, delle Associazioni dei consumatori inserite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. I membri del C.d.A. e l Amministratore Delegato del S.I.Co. hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun preavviso, a tutte le prove di esame, relazionando circa l'esito della loro presenza al Presidente del C.d.A.. Gli atti della Commissione sono riportati in verbali o comunicazioni redatte e trasmesse all Amministratore Delegato. 3.4 Rilascio della Attestazione e della certificazione di competenza Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove d'esame, l Amministratore Delegato sottoscrive il certificato e lo sottopone alla firma del Presidente S.I.Co. Il certificato viene accompagnato dalla dichiarazione relativa agli ambiti di intervento in cui l iscritto all Albo ha maturato la propria esperienza specifica ed eventualmente l indirizzo applicativo specifico, su richiesta dell interessato. Le attività della Direzione S.I.Co. e della Commissione d'esame sono sottoposte al controllo ed alla sorveglianza del C.d.A. L attestato di competenza può essere emesso nei confronti di quei Candidati che: Abbiano i titoli richiesti; Abbiano superato la prova scritta e quella orale con una votazione complessiva non inferiore a 18/30 ; Siano in regola con il pagamento delle quote; Abbiano sottoscritto la documentazione preliminare. Siano stati iscritti al 31 Dicembre 1999 nell Albo Professionale Privato S.I.Co., secondo quanto previsto dalle precedenti Norme Transitorie dello Statuto e del Regolamento Interno S.I.Co. Entro i successivi 90 giorni dal termine di ogni sessione d'esame, viene convocato un Consiglio di Amministrazione allo scopo di ratificare l'emissione degli attestati ed effettuare eventuali verifiche sulle pratiche dei candidati. Durante il C.d.A. l Amministratore Delegato presenta una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: numero delle domande ricevute e accettate per la sessione in oggetto; resoconto, con riferimento ai singoli verbali, delle attività svolte dalla Commissione d'esame; elenco alfabetico dei candidati ammessi alle varie fasi d'esame; votazione conseguita dai candidati nelle singole prove; elenco alfabetico dei candidati giudicati idonei all attestazione con l'indicazione degli ambiti di intervento; Il Consiglio di Amministrazione: prende atto della relazione dell Amministratore Delegato; analizza alcune o tutte le pratiche di attestazione verificando la corretta applicazione delle metodologie; ratifica le certificazioni emesse. Articolo 4 - RIPETIZIONE DELL'ESAME 3

La domanda di iscrizione ha la validità di tre anni dalla data della sua accettazione, entro tale termine, prorogabile di ulteriori sei mesi, il processo di attestazione e certificazione si deve completare pena la necessità di presentare una nuova richiesta di attestazione a qualsiasi punto si sia arrestato l'iter. Il Candidato può ripetere quante volte desidera le prove scritte e la prova orale. Il superamento dell eventuale prova scritta è sempre valida ai fini della ammissione al successivo esame orale. Articolo 5 - RINNOVO DELLA ATTESTAZIONE Entro 90 giorni dalla data di scadenza del certificato (triennale) l iscritto nel registro e'tenuto a: presentare richiesta scritta di rinnovo del certificato in carta semplice a mezzo R/R. aggiornare il curriculum dell esperienza professionale, specifica ed operativa. Il documento deve essere firmato dal Candidato, datato e corredato con le dichiarazioni di eventuale convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di lavoro (pubblici e/o privati) o dagli utenti/clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di attestazione, contratti ecc.; fornire la fotocopia autenticata degli attestati di frequenza a corsi/seminari di counseling e di aggiornamento su tematiche attinenti il counseling, frequentati negli ultimi tre anni; fornire evidenza oggettiva della esperienza operativa maturata negli ultimi tre anni. Affinché venga rinnovata l'attestazione della competenza, l iscritto nel Registro Italiano Counselor Professionisti deve avere effettuato nel triennio: 5.1 almeno 16 giorni lavorativi mensili. Ai fini del calcolo dei giorni lavorativi, al numero dei giorni di effettivo lavoro, per attività svolte verso istituzioni, enti, o gruppi in ogni modo costituiti, viene aggiunto convenzionalmente un giorno per la preparazione ed un giorno per la documentazione; 5.2 avere frequentato almeno 100 ore di aggiornamento su tematiche attinenti il Counseling nel proprio ambito di intervento e/o di indirizzo, o 70 ore nel proprio ambito di intervento e/o di indirizzo e 30 in ambiti o indirizzi diversi, (con rilascio di attestato di partecipazione); oltre ad un minimo di 30 ore di supervisione professionale e/o percorso individuale certificati. 5.2.1 Saranno riconosciuti quale aggiornamento professionale: - Partecipazione a Convegni scientifici relativi al proprio campo di competenza; - Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shoop, stage effettuati nelle scuole accreditate presso la S.I.Co. relativi al proprio campo di competenza; - Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shoop, stage, autorizzati dal C.d.A. effettuati presso le Sedi Periferiche S.I.Co. o c/o il Centro Formazione e Aggiornamento Professionale della S.I.Co.; I corsi di aggiornamento debbono essere strutturati con un minimo di 24 ore ed i conve-gni scientifici con un minimo di 8 ore. Le ore sono cumulabili. Aggiornamenti di tipo diverso saranno valutati ad insindacabile giudizio dalla commissione. 5.3 non avere dato luogo a più di un giustificato reclamo da parte di utenti/clienti o da parte di soggetti Aziende private o pubbliche negli ultimi tre anni; 5.4 non avere dato luogo a più di un richiamo scritto da parte della S.I.Co. per violazioni accertate del codice di deontologia professionale; 5.5 non avere dato luogo a più di una sospensione della attestazione per violazioni accertate al codice di deontologia professionale e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi. Nel caso in cui l iscritto al Registro non soddisfi uno dei sopraelencati requisiti, verrà convocato dal C.d.A. a sostenere nuovamente la prova orale finalizzata a verificare il mantenimento delle competenze. La ripetizione della prova orale è gratuita. In funzione della documentazione presentata e dell'esito dell'eventuale ripetizione della prova orale, l attestazione di competenza potrà essere rinnovata per il successivo triennio, rinnovata per un solo anno, sospesa o ritirata. Articolo 6 - SOSPENSIONE E REVOCA 6.1 Sospensione 4

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta della Commissione d esame, il Presidente S.I.Co., su richiesta dell Amministratore Delegato, dispone la sospensione della attestazione. Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso al Candidato a mezzo raccomandata AR. Il Collegio dei Probiviri, per il tramite del Presidente, su richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di un provvedimento di sospensione dell attestazione emesso dal Presidente S.I.Co. Il provvedimento di sospensione può essere applicato: per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale; nel caso in cui l iscritto al Registro Italiano Counselor Professionisti non abbia presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre tre mesi; nel caso in cui l iscritto al Registro non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso la quota di iscrizione; nel caso in cui il Candidato abbia presentato all'atto del rinnovo una documentazione insufficiente, o non integrata, nei giorni successivi secondo quanto richiesto dalla S.I.Co.; nel caso in cui l iscritto al Registro non sottoscriva, entro 30 giorni da quando gli sia richiesto, i documenti previsti. La sospensione comporta per l iscritto al Registro l'obbligo: di sospendere l'impiego di qualsiasi marchio di qualità S.I.Co.; l'obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro Italiano Counselor Professionisti; l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione al proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata o singolo individuo. Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà della S.I.Co. decidere circa il raddoppio del periodo di sospensione (senza limitazioni) e la diffusione della notizia circa l'avvenuta sospensione a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili. 6.2 Revoca Il C.d.A., su proposta motivata dell Amministratore Delegato, delibera circa la revoca della attestazione e la cancellazione dal Registro. Il Presidente S.I.Co., su richiesta o parere positivo del C.d.A., dispone il ritiro dell attestazione e la cancellazione dal Registro. Il provvedimento di revoca della attestazione e cancellazione può essere applicato: per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale; nel caso in cui l iscritto al Registro non abbia presentata richiesta di rinnovo del certificato scaduto da oltre tre mesi e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla scadenza del certificato, alla presentazione delle certificazioni. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione all iscritto al Registro a mezzo raccomandata AR; nel caso in cui l iscritto non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso, la quota di iscrizione e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla data di emissione dell'avviso. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione dell iscritto dal Registro a mezzo raccomandata AR, nel caso in cui il Candidato abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata nei 60 giorni successivi secondo quanto richiesto dal C.d.A. o non abbia provveduto alla presentazione nei successivi sei mesi dalla data di scadenza del certificato. La revoca dell attestazione di competenza e la cancellazione dal relativo registro comporta per l iscritto al Registro Italiano Counselor Professionisti: l'obbligo di riconsegnare l attestato, il timbro e le eventuali tessere di identificazione ricevute dalla S.I.Co. entro 15 giorni dalla data di revoca e cancellazione; l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio di qualità S.I.Co.; l'obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro Italiano Counselor Professionisti; l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione al proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata o singolo individuo. Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà della S.I.Co. tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, oltre che dare avviso della avvenuta revoca e cancellazione a mezzo stampa e direttamente a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili. Di tutti i provvedimenti di revoca e cancellazione viene comunque dato avviso al CNEL, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Sanità, al Ministero degli Affari Sociali, alle Associazioni dei Consumatori inserite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. 5

Articolo 7 - RECLAMI I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto all Amministratore Delegato S.I.Co. ovvero al Presidente S.I.Co.. I reclami vengono analizzati, comunque, sempre dal C.d.A. che ne risponde direttamente. Il C.d.A. comunica al Candidato o all iscritto al Registro l'avvenuta ricezione del reclamo indicando i tempi entro i quali sarà possibile fornire una risposta. Decorso tale termine il C.d.A. deve comunicare al Candidato o all iscritto al Registro le motivazioni del ritardo. Articolo 8 - RICORSI I ricorsi contro l'operato degli Organi Proponenti (Commissione d'esame) e deliberanti l attestazione (C.d.A. e Presidenza S.I.Co.), vengono proposti dalla parte lesa al Collegio dei Probiviri per il tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto. Il Collegio, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato. Il giudizio emesso dal Collegio non è appellabile nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati requisiti di accreditamento da parte della S.I.Co. Articolo 9 - USO SCORRETTO DEGLI ATTESTATI E DEI MARCHI L'utilizzo del marchio di qualità S.I.Co., dell attestazione di competenza, delle eventuali tessere di identificazione e del timbro ed i comportamenti sono regolamentati dal Codice Deontologico S.I.Co.. In tale documento e nel Regolamento di Giustizia e Disciplina sono stabilite le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione. In particolare è proibito l'uso del marchio di qualità S.I.Co. per offrire, effettuare e documentare attività diverse da quella di operatore del Counseling. B1- Regolamento dell esame valutativo per l iscrizione al Registro (ex Albo approv. 24/3/99 e seguenti) (Aggiornamento approvato dal C.d.A. in data 2/5/2001) Sono ammessi a sostenere l esame tutti i Soci che: - abbiano presentato formale richiesta di iscrizione al Registro (Albo); - siano in regola con i versamenti delle quote associative; - abbiano presentato regolare documentazione come da richiesta del Comitato di Valutazione Preliminare; - abbiano versato la quota una tantum relativa ai diritti di segreteria. Criteri di svolgimento dell Esame. Il Candidato, su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno stabilito alle ore 9.30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le operazioni di segreteria. Alle ore 10,00 verranno dettati due titoli di temi con argomento il Counseling. Il candidato dovrà sceglierne uno e svolgerlo in tre ore, secondo le proprie conoscenze, il proprio indirizzo, ed il proprio campo di competenza. Nell aula d esame non sono ammessi cellulari, testi di nessun genere, ecc. (vedi Reg. B art. 3.3.4) Alle 14,30 dello stesso giorno, il candidato si ripresenterà per discutere il proprio elaborato con i componenti la Commissione d esame. La Commissione esprimerà una unica valutazione in trentesimi sul lavoro complessivo del candidato. Al candidato sarà inviata comunicazione scritta della valutazione dell esame. 6