CONTRATTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TURISTICO ALPI ALTA VAL SUSA ESTATE 2013 Premesso che - in data 20 maggio 2013 sono state inviate le lettere di invito a presentare le offerte per il servizio di collegamento turistico Alpi Alta Val Susa per un importo pari ad Euro 59.091,00 (cinquantanovemilanovantuno/00)oltre IVA, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, così come previsto dagli art. 81, 82 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006. - sono state presentate n. offerte nei termini previsti dagli atti di gara; - a seguito dell esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione del il servizio è stato aggiudicato definitivamente che ha presentato l offerta economicamente più vantaggiosa; - l Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali; QUANTO SOPRA PREMESSO TRA: TURISMO TORINO E PROVINCIA (P.IVA/Cod. Fisc. 07401840017), con sede in Torino, Via Maria Vittoria, 19 in persona del Presidente Maurizio Montagnese, domiciliato per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata Il Committente. E: la rappresentata dal in qualità di legale rappresentante della Società, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominata il Fornitore. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 DISCIPLINA DELL APPALTO 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle. 1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati: a) la lettera di invito nonché le dichiarazioni rese dall Appaltatore a corredo dell offerta; b) l offerta economica presentata dall Appaltatore in sede di gara; c) capitolato tecnico (che si allega al presente contratto) 1
1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito, Capitolato tecnico,; (II) altri documenti allegati al presente Contratto. 1.4 In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza: a) Contratto d appalto e capitolato tecnico; b) Lettera invito, Offerta Economica; c) Leggi, regolamenti e norme in materia, in quanto non imperative. ART. 2 OGGETTO Le località delle Alpi Alta Val Susa si presentano con proposte turistiche variegate, vi sono località maggiormente adatte a famiglie ed altre più indicate ai giovani, località di forte interesse storico-culturale o vocate allo sport. Unirle significa proporre a famiglie ed individuali un ampia possibilità di scelta e servizi per tutte le fasce di clientela. Per implementare i collegamenti e i servizi turistici si intende istituire un servizio di navette tra le varie località delle Alpi Alta Val Susa. 2.1 - Servizi richiesti Servizio navette: Il servizio dovrà essere strutturato su 4 linee che svolgeranno 4 corse giornaliere (2 mattino/ 2 pomeriggio) I collegamenti dovranno essere gestiti con mezzi di capacità non inferiore ai 16 posti e dotati della possibilità di trasportare delle biciclette. Le linee individuate sono: 1) Bardonecchia-Oulx-Sauze d Oulx A/R 2) Oulx-Cesana Torinese-Claviere-Cesana Torinese Sauze di Cesana Sestriere A/R 3) Oulx-Susa- A/R 4) Cesana Torinese - Cesana Sansicario Sestriere Pragelato Pattemouche Pragelato Ruà Pragelato Soucheres Basses A/R. Orari e ubicazione delle fermate dovranno essere definiti in modo da integrarsi e non sovrapporsi con i servizi di trasporto pubblico esistenti. In particolare l orario della linea Oulx-Susa-Oulx, dovrà essere pianificato in modo da permettere agli utenti delle altre linee di poterne usufruire almeno 2 volte al giorno. Serigrafie: allestimento dei mezzi con grafiche ad hoc le cui specifiche tecniche ed immagioni saranno fornite da Turismo Torino e Provincia Monitoraggio: dovrà essere fornito un monitoraggio puntuale dell utilizzo del servizio attraverso rilevazione dei passaggi di persone e biciclette su ogni linea e per ogni giorno di esercizio. 2
ART. 3 DURATA del CONTRATTO Il servizio avrà la durata dal 13/07/2013 al 25/08/2013 secondo quanto previsto nel capitolato tecnico e nella lettera di invito relativi alla presente La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar luogo all esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell art. 11, comma 9 del D. Lgs. 163/2006, previo apposito provvedimento del Responsabile del procedimento. ART. 4 PAGAMENTO 4.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell offerta economica dell Appaltatore aggiudicatario e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l esecuzione del Servizio. 4.2 In ogni caso verrà corrisposto solo il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite, previa fatturazione delle stesse. 4.3 Non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo, nemmeno in caso di richiesta da parte del Committente della fornitura di maggior numero di servizi ART. 5 LUOGO D ESECUZIONE DEL SERVIZIO Per quanto riguarda il luogo di esecuzione del servizio, si fa totale riferimento a quanto previsto nel capitolato tecnico e nella lettera d invito relativi alla presente ART. 6 OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 6.1 L aggiudicatario assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato tecnico, all offerta economica ed al Contratto; in caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che il Fornitore possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma. 6.2 Per ciascun giorno di ritardo nell attivazione e nell esecuzione del servizio è dovuta una penale pari allo 0,5 per mille dell ammontare netto contrattuale, ai sensi dell art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010, salvo maggior danno. 6.3 Il Fornitore non potrà cedere a terzi il servizio in tutto o in parte, a qualsiasi titolo; è fatto divieto di subappalto al di fuori delle ipotesi di cui all art. 118 D.Lgs. 163/2006. 3
6.4 Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria, rilasciata dalla fino alla concorrenza di ( /00) 6.5 Il Committente corrisponderà al Fornitore, a fronte dell erogazione del servizio la somma dovuta secondo il prezzo di cui all offerta economica a mezzo bonifico bancario entro 180(centottanta/00) giorni dalla fine del mese di emissione della relativa fattura, previa verifica dell ordine della stazione appaltante e dell effettiva erogazione del servizio, accertata mediante certificazione di regolare esecuzione. Le fatture dovranno essere emesse al termine dell erogazione del servizio. Le coordinate bancarie dell Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di saldo sono le seguenti: 6.6 Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza. Inoltre, il Fornitore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto. ART. 7 MODALITÀ DEL SERVIZIO 7.1 Relativamente alle modalità di svolgimento del servizio, si fa totale riferimento a quanto previsto nel capitolato tecnico e nella lettera di invito relativi alla presente 7.2 Non saranno riconosciute al Fornitore spese, costi o compensi ulteriori rispetto all offerta economica di aggiudicazione. ART. 8 VARIANTI L Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall appalto. E prevista la ripetizione di servizi analoghi, secondo le modalità previste dall art.57 punto 5 lettera b), come modificato dal D.Lgs.113/2007. L affidamento dei nuovi servizi potrà avvenire nei tre anni successivi alla stipula del contratto originario. L offerta tecnica, eventualmente integrata successivamente dal 4
soggetto affidatario, verrà considerata come progetto di base per la ripetizione dei servizi analoghi. Art.9 - DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il direttore dell esecuzione del contratto (di seguito per brevità il Direttore ) verifica il regolare andamento dell esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i.. Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto. ART. 10 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 10.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all art. (6.5) del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo (CIG:513140595B) 10.2 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 10.3 Il Fornitore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, di cui si allega un modello ai sensi del D.P.R. 445/2000. (ALLEGATO F) Il Committente non esegue alcun pagamento all appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s intendono sospesi. 10.4 Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall art. 3, comma 1, della Legge 136/2010. 5
10.5 Il Fornitore deve trasmettere al Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell inserimento dell apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti. ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11.1 Il venir meno, durante l esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente. 11.2 Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c. nei seguenti casi: nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell importo contrattuale; nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto; nel caso di ingiustificata sospensione del contratto; nel caso di subappalto non autorizzato; nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell aggiudicatario; nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; reiterata ed accertata morosità nella consegna. Qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna, il Committente potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., fermo restando l applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni al Fornitore. Trascorso tale ulteriore termine il Committente procederà alla risoluzione del contratto affidando a terzi il servizio o la parte rimanente di questo non effettuata dal Fornitore. 11.3 Il contratto si intende altresì risolto per le cause di cui agli artt. 135 e 140 del D.Lgs. 163/2006. 11.4 Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. 11.5 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti 6
disposizioni di legge. 11.6 Il Fornitore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia. Art. 12 RESPONSABILITA DEL FORNITORE E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente. ART. 13 - CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino e, anche nel caso in cui il Fornitore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana. Art. 14 - CLAUSOLE FINALI 14.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. 14.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto. 14.3 L eventuale invalidità o l inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso. 7
14.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale. 14.5 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile. ART. 15 ALLEGATI a) Capitolato tecnico; b) Offerta economica dell Appaltatore; c) Cauzione definitiva; d) Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi dell art. 10.3 del presente contratto; Letto, confermato e sottoscritto Torino, lì Per TURISMO TORINO E PROVINCIA per il Fornitore Si approvano specificamente, ai sensi dell art. 1341, gli artt. 6.1 (risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore), 6.2 (penale per ritardo nella consegna), 6.5 (pagamento a 180 giorni dffm), 11 (risoluzione del contratto), 12 (responsabilità del fornitore), 13 (elezione del foro competente). per il Fornitore 8
ALLEGATO F Esente da bollo ai sensi dell art. 37 del D.P.R. 445/2000 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000) Il/La Sottoscritto/a Nato/a a Prov. il Residente a Prov. Via Cod. Fisc. In qualità di rappresentante legale della: Denominazione Sede legale in Prov. Via Cod. Fisc. Part. IVA DICHIARA - che, come stabilito dall art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario o postale sotto riportato è DEDICATO, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: IBAN Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto - che la/e persona/e delegata/e ad operare su tale conto sono: Cognome e Nome Luogo di Nascita Residente (Luogo e indirizzo) Codice Fiscale - che il conto è da riferire: al contratto rep. n. del a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia - di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; - di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003) LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE La dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica. 9