L ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI COSE SU STRADA



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L ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI COSE SU STRADA Uno speciale di 16 pagine completo di tabelle per i soci ASAPS di Franco Medri* e Maurizio Piraino** Ai sensi dell art. 1/3 comma della legge n. 298/74 e dell art. 1/6 comma della legge 23 dicembre 1997, n. 454, condizione necessaria per l esercizio dell attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, è l iscrizione nell Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Come è avvenuto per le procedure di rilascio delle licenze all autotrasporto di merci in conto proprio, a seguito dell entrata in vigore e completa attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle Province (nelle regioni a statuto ordinario) le funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (art. 105, comma 3, lettera h, del decreto legislativo n. 112/1998). Sulla base dei contenuti dell accordo Stato-Regioni-Enti locali approvato dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni in data 14 febbraio 2002, i compiti di tenuta degli Albi provinciali si intendono comprensivi di tutte le attività di relazione con l utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell Albo nazionale, alle variazioni delle imprese iscritte, alle cancellazioni, all adozione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente. Pertanto, ferme restando le attribuzioni degli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) per l espletamento delle procedure di: immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione; immissione in circolazione dei veicoli (secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai punti D ed E della circolare n. 4/2011 prot. n. 26473 del 7 dicembre 2011 e le successive precisazioni contenute nelle circolari prot. n. 5303 del 27 febbraio 2012 e prot. n. 10670 del 30 aprile 2012); le imprese risultano iscritte presso l Albo della Provincia ove hanno sede. Già in questa sede si ritiene utile anticipare (rinviando per ogni utile approfondimento alla consultazione dei successivi paragrafi) che a seguito: dell applicazione dal 4 dicembre 2011 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio; dell entrata in vigore dalla medesima data a decorrere dalla quale si applica il citato regolamento (e, cioè, dal 4/12/2011) delle relative disposizioni tecniche di prima applicazione dettate con il Decreto Dirigenziale prot. n. 291 del 25 novembre 2011 adottato dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; gli UMC competenti per territorio in relazione alla sede principale dell impresa richiedente provvedono, altresì, ai sensi dell art. 9/2 comma del D.D. prot. n. 291/2011, a rilasciare l autorizzazione per l esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada con la conseguente iscrizione della stessa nel registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada. Infatti, a norma del comma 6 del medesimo art. 9: «L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto comporta l'autorizzazione per l'esercizio della professione». 1 L innovazione è stata esaminata dal Comitato Centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi nella seduta del 30 gennaio 1998, nella quale è stata approvata la delibera n. 1/98 ed è stato specificato che, a decorrere dal 15 gennaio 1998, a seguito dell entrata in vigore della citata legge n. 454/97, sono tenute all iscrizione all Albo degli autotrasportatori tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano imprenditorialmente l attività di autotrasporto di cose per conto terzi con gli autoveicoli di cui all art. 54, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i), n) del Nuovo Codice della Strada, di qualsiasi tipo e massa. A

«Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del Regolamento (CE) 1071/09 provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia ove esse saranno svolte dall Ufficio periferico di Codroipo (UD) via Beano, facente parte dello scrivente Dipartimento. Il regolamento (CE) 1071/09 reca disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, ed è riferito al trasporto sia di persone che di merci. La principale innovazione rispetto all assetto pre-vigente consiste nella previsione sempre che sussistano determinati requisiti dell autorizzazione all esercizio della professione di trasportatore cui è subordinato l esercizio della professione stessa. Corollario di questa innovazione è, tra gli altri, l obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate, che entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere interconnesso e accessibile per tutti gli altri Stati membri dell Unione Europea (art. 16 5). In merito a tale attività sono previste specifiche competenze degli UMC, che riguardano: 1) per il trasporto di persone: autorizzazione all esercizio della professione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale); 2) per il trasporto di merci: autorizzazione all esercizio della professione, previo accertamento del requisito di stabilimento in Italia e dell iscrizione all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (poiché gli ulteriori requisiti sono accertati dal predetto Albo nazionale nel momento dell iscrizione ad esso dell impresa). Per il settore merci si provvede mediante separate istruzioni [cfr. la sopra citata circolare n. 4/2011 del 7 dicembre 2011 (prot. n. 26473) e le successive circolari prot. n. 5303 del 27 febbraio 2012, prot. n. 10670 del 30 aprile 2012, prot. n. 11551 dell 11 maggio 2012, prot. n. 12029 del 18 maggio 2012, prot. n. 12754 del 20 maggio 2012 (circolare D.G. T.S.I. n. 3/2012), prot. n. 12989 del 30 maggio 2012, prot. n. 13027 del 31 maggio 2012, prot. n. 13006 del 31 maggio 2012 (circolare D.G. T.S.I. n. 4/2012), prot. n. 13693 del 7 giugno 2012 e prot. n. 13708 del 7 giugno 2012 (circolare D.G. T.S.I. n. 6/2012) n.d.r.]; 3) vigilanza sulla permanenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con controlli almeno quinquennali e con adozione al verificarsi dei casi previsti dalla norma dei provvedimenti di sospensione o revoca dell autorizzazione; Più in particolare, in attuazione dell articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, l art. 9, co. 2, del DD n. 291/11 attribuisce la potestà di autorizzare all esercizio della professione di trasportatore su strada alla competenza dell UMC che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento l impresa da autorizzare» (cfr. il paragrafo A della circolare n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). DISCIPLINA COMUNITARIA PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI COSE SU STRADA Con il nuovo Regolamento (CE) n. 1071/2009 le cui disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2011 sono state stabilite le norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l attività di trasportatore su strada, con la conseguente abrogazione della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 (che era stata recepita nell ordinamento interno con il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395). Ai sensi dell art. 1 di tale regolamento (che ne delinea «oggetto e ambito di applicazione»): paragrafo 1: «Il presente regolamento disciplina l accesso alla professione di trasportatore su strada e l esercizio della stessa»; paragrafo 2: «Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla»;

paragrafo 4: «In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica: a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada; b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale; c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h»; paragrafo 5: «Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione: a) della natura della merce trasportata; ovvero b) della brevità dei percorsi». Ai sensi dell art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1071/2009: «Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada: a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro; b) sono onorabili; c) possiedono un adeguata idoneità finanziaria; e d) possiedono l idoneità professionale richiesta». Ai sensi dell art. 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1071/2009: «Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di: a) istruire le domande presentate dalle imprese; b) autorizzare l esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate; c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un impresa in qualità di gestore dei trasporti; d) procedere ai controlli necessari per verificare se un impresa soddisfi i requisiti di cui all articolo 3». Ai sensi dell art. 11 del Regolamento (CE) n. 1071/2009: paragrafo 1: «Un impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L autorità competente accerta che l impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo»; paragrafo 2: «L autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)», ovvero: a) denominazione e forma giuridica dell impresa; b) indirizzo della sede; c) nome dei gestori dei trasporti designati per l adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale; d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate.

Il citato art. 16, paragrafo 1, ai fini dell attuazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, dispone che «ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell autorità pubblica designata a tal fine» (i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel predetto registro sono stati fissati con la Decisione n. 2009/992/UE della Commissione del 17 dicembre 2009). A norma del paragrafo 5 del medesimo art. 16 «gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all articolo 18. L accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro» (le norme comuni che consentono l interconnessione dei predetti registri sono state stabilite con il Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010, che si applica a decorrere dalla data del 31/12/2012). DISPOSIZIONI TECNICHE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 ADOTTATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Con il D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011 il Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 con decorrenza dal 4 dicembre 2011 2. 2 Con la nota prot. n. 25806 del 25 novembre 2011, avente per oggetto: «Accesso alla professione di trasportatore su strada. Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009», la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel trasmettere alle Associazioni di categoria dell autotrasporto il D.D. prot. n. 291/2011 ha rappresentato quanto segue: «Come è noto il regolamento in oggetto troverà applicazione obbligatoria dal 4 dicembre 2011 e, in attesa della completa disciplina della materia, si è manifestata l estrema urgenza di definire almeno le procedure e le attività che consentano a tale data l applicazione del Regolamento comunitario, dettando quindi le disposizioni tecniche di prima applicazione, ai fini d ella chiarezza nell applicazione da parte degli operatori e delle diverse Autorità che intervengono per diversi aspetti dell accesso alla professione di autotrasportatore. È stato pertanto adottato il DD prot. n. 291 del 25.11.2011, in c orso di pu bblicazione, che s i al lega al la pr esente ( Allegato 1). Ovviamente c on i l c itato pr ovvedimento amministrativo non è possibile intervenire per i profili relativamente ai quali la norma comunitaria conferisce agli Stati membri f acoltà di s celta d i s oluzioni a lternative. Il D D allegato, per tanto, si limita a d ettare l a regolamentazione tecnica s pecifica d egli as petti c he rientrano ne lle competenze del M inistero e de l D ipartimento, a c ui f a c apo la disciplina del settore dell autotrasporto, lasciando ferme le funzioni e i compiti già attribuiti alle Province o agli altri Enti pr evisti da lla nor mativa vigente. I noltre si è f atta salva ove c onsentito dal la n ormativa comunitaria la disciplina i n m ateria d i ac cesso al la pr ofessione gi à r ecata dal dec reto l egislativo 2 2 di cembre 2000, n. 3 95. P er quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il DD rinvia all esercizio della delega di cui all articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ("Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge c omunitaria 2009"). A l r iguardo è in corso di p redisposizione u no schema di d ecreto legislativo, c he comprenderà anche le sanzioni rispettivamente per il trasporto di merci e di passeggeri su strada. Al fine di evitare vuoti normativi il DD stesso richiama, nel frattempo, l applicazione delle sanzioni, previste dal decreto legislativo 22 dicembre 20 00, n. 395. Il D D in p arola, inoltre, tiene c onto, per q uanto ap plicabile c on un m ero pr ovvedimento amministrativo, dei contenuti del protocollo d intesa Governo Associazioni dell autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011, in particolare per qu anto r iguarda il r egime t ransitorio di a pplicazione del R egolamento ( CE) n. 1071/2009 a decorrere dal 4 dicembre p.v.. Infatti prevede l istituzione del R egistro elettronico naz ionale del le imprese di autotrasporto e la possibilità di autorizzare in via provvisoria all esercizio della professione, sia in ambito nazionale che internazionale, le imprese in attività a tale data, fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento comunitario. Ai sensi dell articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 tale verifica dovrà essere disposta en tro sei m esi. Allo s tato r estano d a de finire le s celte che il R egolamento c omunitario rimette al le determinazioni degli Stati membri dell Unione europea, che riguardano in particolare: possibile estensione dell ambito di applicazione della disciplina; possibilità di circoscrivere e limitare le attività del Gestore dei trasporti; possibilità di elevare il limite minimo per il requisito dell idoneità finanziaria; possibilità di riconoscere l esenzione dagli esami per i soggetti con esperienza decennale nella direzione dell attività di trasporto su strada. Al riguardo sono state predisposte apposite proposte normative, che contengono anche una disciplina che, se pur di contenuto m inimo, richiama i pr incipali ad empimenti previsti da l R egolamento ( CE) n. 1071/ 2009, in m odo da garantire la corretta applicazione dello stesso in coerenza con il decreto dirigenziale adottato. Si segnala, infine, che

Di seguito se ne propongono opportunamente annotati e commentati i principali profili d interesse tecnico-operativo riferiti al settore dell autotrasporto di merci per conto di terzi, rinviando per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento in materia alla consultazione del testo integrale del predetto provvedimento dirigenziale (pubblicato nella G.U. n. 277 del 28/11/2011). Per ulteriori approfondimenti in materia vedasi la 2 a Edizione (gennaio 2012) del prontuario «Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone» (Sapignoli Editore). Per i soci Asaps sconto del 50% sul prezzo di copertina ( 10 anziché 20). all ordine del giorno della prossima Assemblea della Consulta Generale per l autotrasporto e la logistica è previsto l esame ed il parere sulle problematiche applicative del Regolamento comunitario in parola».

DECRETO DIRIGENZIALE PROT. N. 291 DEL 25 NOVEMBRE 2011 Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio [stralcio]. Considerato che, ferme restando le disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, in attesa dell'emanazione della completa disciplina della materia è urgente definire le procedure e le attività che consentano dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del Regolamento comunitario; Ritenuto necessario dettare le disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009; Preambolo Considerato che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i compiti già attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente; Ritenuto necessario, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare salva la disciplina in materia di accesso alla professione già recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonché l assetto normativo vigente; Visto il protocollo d intesa Governo Associazioni dell autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011. Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Definizioni Art. 3 Requisiti per l esercizio della professione di trasportatore su strada Art. 9 Autorizzazione per l esercizio della professione di trasportatore su strada. Autorità competente [4] comma 1: Fatto salvo l ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall articolo 1 del Regolamento stesso, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l attività di trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli, hanno l obbligo di iscriversi all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell onorabilità [1]. comma 1: Ai fini del presente decreto sono richiamate le definizioni di cui all articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009. comma 1: Per ottenere l autorizzazione per l esercizio della professione [2], le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono: a) dimostrare o aver dimostrato l onorabilità, l idoneità professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l iscrizione all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [3]. comma 1: Le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente autorizzate ai fini dell esercizio della professione, ai sensi dell articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009; comma 2: L autorizzazione per l esercizio della professione [2] è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni [4] ; comma 3: L Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all esercizio della professione, nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti; comma 4: L Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell impresa richiedente all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298. L iscrizione all Albo presuppone l avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla sede principale del richiedente l autorizzazione, e che provvedono alla tenuta degli albi provinciali; comma 5: L Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l accertamento e la vigilanza dei requisiti per l accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento [5] e di quello di cui all art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [3], per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell autorizzazione [2] ; comma 6: L iscrizione dell impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all articolo 11 del presente decreto comporta l autorizzazione per l esercizio della professione [2] ; comma 7: I controlli sulla permanenza in capo all impresa di trasporto su strada dei requisiti di cui all articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni; comma 8: I procedimenti amministrativi per l attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; comma 9 [4] : Conseguita l autorizzazione, l impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in funzione dell autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché, ove del caso, veicoli rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento

Art. 10 Sanzioni e ricorsi Art. 11 Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore [8] Art. 12 Disposizioni finali e transitorie della carta di circolazione presentata all ufficio competente secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l impresa documenterà l acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori, ai fini della segnalazione dell inizio dell attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell industria e dell artigianato. Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente [6], la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non può mai essere inferiore a due anni. Ove l impresa, successivamente all inizio dell attività, si trovasse ad esercitare solo con uno o più autoveicoli acquisiti in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente [6], per almeno un veicolo tale contratto non potrà avere durata inferiore a due anni. Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [3], qualora l impresa abbia effettuato l accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilità tramite locazione o comodato non è ammessa. Non è mai ammessa l acquisizione di veicoli in disponibilità tramite contratto di locazione con conducente o di comodato con conducente; comma 10: Con la stessa procedura del comma 9, primo periodo, e nel rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto merci su strada per conto di terzi acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all uopo autorizzate; comma 11: Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la tipologia di autorizzazione rilasciata [7] ; comma 13: L impresa può sospendere l esercizio dell attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. comma 1: Salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 6 del presente decreto, per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi dell articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ("Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009"). comma 1: È istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada. Il Registro è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; comma 2: Il Registro è composto di due sezioni separate: 1. la prima, denominata sezione imprese e gestori, contiene almeno i dati di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) 1071/2009; 2. la seconda, denominata sezione sanzioni, contiene almeno i dati di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (CE) 1071/2009; comma 3: L accesso alla sezione imprese e gestori per la consultazione dei dati è reso disponibile al Comitato centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ed è pubblico, previo adempimento degli obblighi fissati con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; comma 4: Con separati decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i dati da inserire nel Registro di cui al comma 1, fissati i termini e le modalità di inserimento dei dati, le autorità competenti a questo fine e quelle autorizzate ad accedere al Registro; comma 5: Ai fini dell articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, fino al 31 dicembre 2015, nella sezione sanzioni del Registro sono inserite sole le infrazioni più gravi di cui all allegato IV del medesimo regolamento, per le quali è stata inflitta una sanzione o condanna definitiva; comma 6: Ai fini dell interconnessione dei Registri elettronici nazionali in tutta l Unione europea (ERRU), a decorrere dal 1 gennaio 2013 o da altra data fissata dalle autorità dell Unione europea, di cui all articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si considerano solamente i dati minimi di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a f); comma 7: Il Punto di contatto nazionale (PNC) di cui all articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge tale funzione anche in collaborazione con il Comitato centrale per l Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. comma 2: In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui all articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all accesso al mercato e iscritte all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l Albo nazionale degli autotrasportatori. L acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada; comma 3: Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale [ ];

comma 5: Ai sensi dell articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l esercizio della professione di trasportatore su strada, di cui all art. 3, comma 1 del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento; comma 6: Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ("Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009"), s intendono applicabili le sanzioni, connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. comma 1: Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 13 Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) 1071/2009. [1] Il 7 aprile 2012 è entrata in vigore la legge 4 aprile 2012, n. 35 (S.O. n. 69 alla G.U. n. 82 del 6/4/2012), con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). Ai sensi dell art. 11, comma 6-bis, di tale decreto-legge: «Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011». Pertanto, dalla citata data del 7/4/2012, le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l obbligo di iscriversi all Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso del solo requisito dell onorabilità. In definitiva (dal 7/4/2012): è stata ridotta la soglia minima di applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada per conto di terzi (da oltre 3,5 tonnellate ad oltre 1,5 tonnellate); sono stati ripristinati i limiti previsti antecedentemente al 4/12/2011 (quando, cioè, non erano ancora applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009 e non era ancora entrate in vigore quelle tecniche di prima applicazione adottate con il D.D. prot. n. 291/2011). Fino al 3/12/2011, infatti, ai sensi dell art. 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (con cui era stata recepita nell ordinamento interno la previgente direttiva n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996), approvato con D.M. 28 aprile 2005, n. 161: «Le imprese di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l iscrizione nell albo di cui all articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell onorabilità di cui all articolo 5 del decreto legislativo medesimo». Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «a seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa sede, nonché delle novità introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, entrata in vigore il 7/4/2012», con la circolare prot. n. 10670 del 30 aprile 2012, avente per oggetto: «Ulteriori chiarimenti per l esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi», ha fatto presente quanto segue: «I) ACCESSO ALLA PROFESSIONE CON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DL 5/2012, CONVERTITO DALLA L. 35/2012. [ ] B) Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5 ton. e non superiore a 3,5 ton. [ ] 2) Limite di massa per l'esercizio del trasporto di merci alle condizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012. Nel caso in cui le imprese autorizzate all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e non superiore a 3,5 ton. intendano agganciare un rimorchio T.A.T.S. o per trasporto cose con una massa complessiva indicata sulla carta di circolazione tale che, sommata a quella dell'autoveicolo a motore, faccia superare al complesso la massa totale di 3,5 ton., si ricade nella disciplina generale del Regolamento (CE) 1071/2009 e, pertanto, tali imprese dovranno preventivamente documentare un gestore dei trasporti in possesso dell'attestato di idoneità professionale ottenuto per esame o per dispensa dall'esame. Pertanto, gli uffici della Motorizzazione competenti devono verificare specificatamente la posizione autorizzativa dell'impresa che chiede l'immissione in circolazione di un veicolo rimorchiato. [ ] C) Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton. L'esercizio dell'autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton., anche nel caso di superamento di tale massa per l'abbinamento con un rimorchio tecnicamente trainabile, è soggetto all'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con la verifica della sola onorabilità. Si ricorda che non è soggetto all'iscrizione all'albo degli autotrasportatori e alle disposizioni dell'autotrasporto l'esercizio con ciclomotori e motoveicoli compresi i tricicli e i quadricicli purché idonei al trasporto di cose, ferma restando l'indicazione dell'uso di terzi sui certificati o sulle carte di circolazione». Per quanto riguarda le «imprese assoggettate che devono iscriversi all Albo o che richiedono una modifica dell iscrizione ai sensi dell articolo 15 della legge 298/1974 Autorizzazione», l «immissione in circolazione di veicoli da parte delle imprese non soggette al Regolamento» (CE) n. 1071/2009 e l «immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi» vedasi le circolari n. 4/2011 (prot. n. 26473) del 7 dicembre 2011 (punti D e H) e prot. n. 5303 del 27 febbraio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportate nella successiva nota n. [4]. [2] Non sussiste alcun obbligo che imponga all impresa la presenza a bordo dell autoveicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi del certificato di iscrizione al REN (che attesta, altresì, che la stessa è autorizzata all esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi). Infatti, in assenza di apposita richiesta (in bollo) dell impresa interessata, l UMC non provvede alla stampa ed al rilascio di alcuna certificazione di iscrizione al REN, né di autorizzazione all esercizio della professione (AEP). Al riguardo vedasi la successiva nota n. [4]. Allegato n. 2 alla circolare n. 4/2011 del 7/12/2011 (così come sostituito dall allegato n. 2 alla circolare prot. n. 3382/U/R.U./TSI del 9/2/2012) (Da stampare su propria carta intestata da parte dell'umc competente per la sede principale dell'impresa/del consorzio/della cooperativa di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi)

MARCA DA BOLLO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN (Registro Elettronico Nazionale) Si attesta che o l'impresa... con sede a... in... Codice Fiscale iscritta all'albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di al n.... Posizione Mecc.... o il consorzio/la cooperativa... con sede a... in... Codice Fiscale regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell'albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di, di cui all articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al n.... Posizione Mecc.... è autorizzata/o ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi ed è iscritta/o al Registro Elettronico Nazionale di cui all'articolo 16 del citato Regolamento e all'art. 11 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, al n.... in data... Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 40 del DPR 28/12/2000 n. 445, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Il responsabile del procedimento Con la circolare prot. n. RU1606 del 20 gennaio 2012, avente per oggetto: «Modifiche al DPR 445/2000 ("decertificazione") autorizzazione all'esercizio alla professione (Reg. CE 1071/2009) certificati di iscrizione al REN» il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'intermodalità Divisione 2 ha reso noto che: «Dal 1 gennaio scorso sono entrate in vigore alcune modifiche al DPR 28/12/2000 n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"), che per pronta consultazione si allega nella formulazione vigente. Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183. Con l'acclusa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/2011 sono state richiamate le innovazioni recate dalla legge 183/2011 e fornite alcune indicazioni applicative. È opportuno richiamare, tra l'altro, la nuova formulazione dell'articolo 40 comma 2 del DPR 445/2000. Ciò premesso, in relazione alle recenti circolari n. 2/2011 (trasporto su strada di viaggiatori) e n. 4/2011 (trasporto su strada di merci) si evidenzia la necessità di apporre sui certificati attestanti l'iscrizione al REN a pena di nullità la dicitura "Ai sensi dell'articolo 40 del DPR 28/12/2000 n. 445, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". L'eventuale inadempienza configura violazione dei doveri di ufficio ex art. 74 (co. 2 lettera c-bis) del DPR 445/2000. Si fa riserva di ulteriori successive comunicazioni, per quanto di competenza di questa Direzione Generale». Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «a seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa sede, nonché delle novità introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, entrata in vigore il 7/4/2012», con la circolare prot. n. 10670 del 30 aprile 2012, avente per oggetto: «Ulteriori chiarimenti per l esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi», ha fatto presente quanto segue: «III) AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO E IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI. [ ] C) Autorizzazione all esercizio della professione. Situazione attuale.

a) In attesa della completa implementazione e del popolamento a regime del Registro Elettronico Nazionale, è possibile rilasciare all'impresa che abbia già presentato la domanda di autorizzazione all'esercizio, e che, avendone le condizioni, ne faccia specifica richiesta in bollo motivata, il documento di autorizzazione di cui all'allegato 2 della circolare 4/2011 (come sostituito con nota prot. n. 3382 del 9 febbraio 2012 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità), riportando come numero e data di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale il numero di protocollo e la data assegnati alla originaria domanda di autorizzazione. Ove non siano ancora comprovati i requisiti prescritti, sarà aggiunto sul documento, dopo le parole «è autorizzata», la parola «provvisoriamente»; b) qualora, entro 6 (sei) mesi dall'iscrizione all'albo degli Autotrasportatori, l'impresa iscritta non chieda l'autorizzazione all'esercizio, o non abbia immesso in circolazione nessun autoveicolo, viene cancellata dall'albo stesso e perde l'accesso al mercato». [3] Anche a seguito dell applicazione (a decorrere dal 4/12/2011) delle nuove disposizioni comunitarie in materia di esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009, ai fini dell esercizio della professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, continuano ad applicarsi le disposizioni dell art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), così come modificate dall art. 11, comma 6-sexies, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo il quale: «All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"». Pertanto (dal 7 aprile 2012, data a decorrere dalla quale è entrata in vigore la citata legge di conversione n. 35/2012), a norma di quest ultima disposizione di legge così modificata: «Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 5, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate». Le relative disposizioni applicative del più volte menzionato art. 2, comma 227, della legge n. 244/2007 sono state diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 1/2008/APC del 29 gennaio 2008 (prot. n. 8390/23.14.01), mentre con la successiva circolare n. 5/2008 dell 8 agosto 2008 (prot. n. 0065906/23.14.01) lo stesso Dicastero, a seguito di numerosi quesiti pervenuti al riguardo, ha fornito ulteriori chiarimenti ed integrazioni. Tali disposizioni recate con le richiamate circolari n. 1/2008 e n. 5/2008 che vanno necessariamente adeguate ai nuovi criteri normativi in materia di accesso alla professione di trasportatore restano tuttora ferme (cfr. i punti F ed H della circolare n. 4/2011 prot. n. 26473 del 7 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Si evidenzia, infine, che sempre dal 7/4/2012, ai sensi dell art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012: «Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5». Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «a seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa sede, nonché delle novità introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, entrata in vigore il 7/4/2012», con la circolare prot. n. 10670 del 30 aprile 2012, avente per oggetto: «Ulteriori chiarimenti per l esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi», ha fatto presente quanto segue: «IV) ACCESSO AL MERCATO A) Accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton. Accesso diretto al mercato. a) Le disposizioni relative all'accesso tramite consorzio o cooperativa a proprietà divisa valgono esclusivamente per il raggiungimento delle 80 ton. e non si applicano, quindi, all'accesso al mercato per le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.; b) nell'accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton., i due autoveicoli previsti non possono essere in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o di comodato e tale numero minimo deve essere costantemente mantenuto, tranne cause di forza maggiore, la cui valutazione è da rimettere alla Divisione 6 di questa Direzione Generale. Inoltre, le imprese che hanno acceduto al mercato in questo modo non possono immettere in circolazione autoveicoli di massa complessiva di oltre 1,5 ton. e fino a 3,5 ton. al di sotto dell'euro 5, requisito che gli autoveicoli devono possedere da omologazione fin dall'origine. B) Disposizioni transitorie per l'accesso al mercato con autoveicoli EURO 5. 1) Accesso con 80 ton. tramite Consorzi e Cooperative iscritti alla sezione speciale dell'albo degli Autotrasportatori. In relazione all'elevazione da EURO 3 a EURO 5 (fermo restando che non erano idonei autoveicoli che non fossero EURO 3 da omologazione, fin dall'origine, e che lo stesso vale per gli EURO 5) introdotta nell'articolo 2, comma 227, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) con la conversione del decreto legge 5/2012, l'accesso al mercato con 80 ton. tramite costituzione di un consorzio o cooperativa a proprietà divisa, o tramite l'adesione a tali strutture che hanno già acceduto con le 80 ton., è possibile solamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. almeno EURO 5. Per le imprese associate per l'accesso al mercato anteriormente all'entrata in vigore della citata conversione resta il limite EURO 3 anche per autoveicoli immessi in circolazione dopo la conversione stessa. 2) Eccezioni all'accesso con EURO 5. In via transitoria di prima applicazione della nuova normativa che prevede l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 delle caratteristiche degli autoveicoli per l'accesso al mercato con 80 ton., per cessione parco, per l'ingresso in un consorzio o in una cooperativa a proprietà divisa o per la costituzione di tali strutture fermo il disposto della circolare 5/2008 e, in materia, della circolare 4/2011 è consentita l'acquisizione (che può essere anche l'ordine commissionato al rivenditore del mezzo di trasporto) di uno o più autoveicoli EURO 3 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2012. Qualora la documentazione fornita in tal senso appaia controversa, va trasmessa alla Divisione 6 di questa Direzione Generale per la valutazione. Resta fermo, ovviamente, che per le imprese già in attività e con accesso al mercato anteriormente all'entrata in vigore della citata conversione resta il limite EURO 3 anche per autoveicoli immessi in circolazione dopo la conversione stessa». [4] Già prima dell entrata in vigore a decorrere dal 7/4/2012 delle nuove disposizioni contenute nella legge 4/4/2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9/2/2012, n. 5 (quando, cioè, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 si applicava alle imprese che esercitavano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e non ancora anche alle imprese che esercitavano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguardava:

le «imprese assoggettate che devono iscriversi all Albo o che richiedono una modifica dell iscrizione ai sensi dell articolo 15 della legge 298/1974 Autorizzazione» aveva precisato che: «Definita l'iscrizione all'albo o la modifica d'iscrizione con le consuete modalità, opportunamente aggiornate ai sensi del Regolamento [n. 1071/2009 n.d.r.] e del Decreto [prot. n. 291 del 25/11/2011 n.d.r.] l'amministrazione provinciale competente per l'iscrizione stessa continuerà a inserire nel sistema informativo i dati, ivi compresi: a. l'entità della capacità finanziaria documentata; b. i dati del gestore o dei gestori del trasporto. I dati dell'impresa previsti saranno quindi acquisiti al Registro Elettronico Nazionale (REN). Ottenuta l'iscrizione all'albo o la modifica dell'iscrizione, l'impresa presenta all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per la propria sede principale (articolo 9, comma 2, del Decreto), domanda iniziale in bollo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento, come da Allegato 1. La dichiarazione, contenuta nell'allegato 1, concernente il possesso del requisito di stabilimento, potrà essere utilizzata unicamente fino all'emanazione del decreto dirigenziale per le caratteristiche e la dimostrazione del requisito stesso, previsto dall'articolo 5 del Decreto. Le imprese obbligate, ove non dimostrino tale requisito nei tempi e nei modi poi previsti dall'apposito decreto dirigenziale saranno cancellate dal REN e, conseguentemente, dall'albo [con il D.D. n. 3 del 25 gennaio 2012 il Direttore Generale per il Trasporto Stradale e per l Intermodalità del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni applicative dell art. 5 del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di «stabilimento» di cui all art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21/10/2009 n.d.r]. L'Ufficio della Motorizzazione Civile, concessa l'autorizzazione, rilascerà, in bollo, a richiesta, una certificazione in tal senso (Allegato 2). L'impresa potrà in qualunque momento, successivo all'immissione in circolazione dei veicoli in disponibilità, ove lo ritenesse, richiedere un certificato (Allegato 2) attestante l'autorizzazione all'esercizio. Conseguita l'autorizzazione, la nuova impresa dovrà immettere in circolazione, presentando all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sua sede principale la dichiarazione di cui all'allegato 3, almeno un autoveicolo, in funzione comunque dell'accesso al mercato di cui dovrà disporre, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 9, del Decreto. Detto Ufficio provinciale avrà cura di verificare, oltre al possesso dell'accesso al mercato, la capienza del requisito dell'idoneità finanziaria con riferimento al veicolo o ai veicoli da immettere in circolazione. Per le nuove imprese, ai fini della segnalazione della data di inizio attività al Registro delle imprese, va presentata a detto Registro una ricevuta in carta semplice rilasciata dall'albo competente in sede di presentazione allo stesso della copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva concernente l'autoveicolo immesso in circolazione. In tale ricevuta l'albo indica il numero di targa e la data di immatricolazione o, nel caso di veicoli già immatricolati, la data di rilascio dei citati documenti di circolazione. Sarà cura dell'albo interessato, eventualmente attraverso opportune intese con il Registro delle imprese, acquisire la notizia dell'avvenuto adempimento presso il Registro delle imprese stesso. Inoltre, fino all'emanazione del decreto dirigenziale sul requisito di stabilimento [emanato il 25/1/2012 ed avente n. 3 n.d.r.], le nuove imprese potranno immettere in circolazione, in funzione dell'accesso al mercato e dell'idoneità finanziaria posseduti, ulteriori veicoli presentando all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale la dichiarazione di cui all'allegato 3. Nello stesso modo e alle stesse condizioni potranno procedere alla regolarizzazione sui veicoli posseduti le imprese che hanno modificato l'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 della legge 298/1974, nonché immetterne in circolazione altri. L'immissione in circolazione di veicoli da parte delle predette imprese successivamente all'emanazione del citato decreto dirigenziale [emanato il 25/1/2012 ed avente n. 3 n.d.r.] sarà subordinata all'avvenuta dimostrazione del requisito di stabilimento» (cfr. il punto D della circolare n. 4/2011 prot. n. 26473 del 7 dicembre 2011). Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) di cui al sopra richiamato Allegato 3 alla circolare n. 4/2011 il titolare/legale rappresentante dell impresa di autotrasporto, ai fini dell immissione in circolazione del o dei veicoli deve indicarne: targa e/o telaio; forma di disponibilità, ovvero «che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio/comodato». Si precisa, infine, che anche i veicoli in locazione finanziaria (leasing) possono essere concessi in comodato senza conducente previa autorizzazione della società di leasing proprietaria del mezzo; l «immissione in circolazione di veicoli da parte delle imprese non soggette al Regolamento» (CE) n. 1071/2009 aveva chiarito che: «Le imprese assoggettate al solo requisito dell'onorabilità immettono in circolazione i veicoli presentando all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale dell'impresa la dichiarazione di cui all'allegato 3, barrando le caselle pertinenti. Tali imprese, ferma restando la richiesta presso la sede principale, qualora costituite nella forma delle persone giuridiche potranno domandare l'emissione del documento di circolazione anche con l'indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo. Per le persone fisiche, cioè le imprese individuali, detta emissione continua ad avvenire unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico» (cfr. il punto H della circolare n. 4/2011 prot. n. 26473 del 7 dicembre 2011); l «immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi», «a seguito di alcuni quesiti pervenuti sull'applicazione del disposto dalla circolare n. 4/2011, lettere D ed H, emanata in applicazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011», aveva precisato «che l'impresa interessata, sia che acceda al mercato per la prima volta, sia già in esercizio, ai fini dell'immissione in circolazione dei veicoli acquisiti in disponibilità, è tenuta a presentare l'allegato 3 alla citata circolare n. 4/2011 all'ufficio provinciale della Motorizzazione competente per la sua sede principale, che rilascerà una copia dello stesso opportunamente vistata, da allegare al modello TT2119 di richiesta di immatricolazione o duplicato della carta di circolazione. Peraltro, la richiesta di immatricolazione o di duplicato della carta di circolazione può essere avanzata, ai sensi del vigente Codice della Strada, ad un qualunque ufficio della Motorizzazione, purché l'impresa interessata abbia cura di specificarlo nell'allegato 3, da presentare sempre, secondo la procedura di cui al precedente capoverso, all'ufficio competente per la propria sede principale, che, contestualmente al rilascio al richiedente della copia vistata di detto Allegato, ne darà comunicazione via e-mail all'ufficio di immissione in circolazione (specificato, come detto, nell'allegato 3 stesso), che procederà immediatamente senza ulteriore documentazione. Cioè, in tali casi, è sufficiente la citata e-mail per l'ufficio dove si effettua l'immatricolazione o la duplicazione della carta di circolazione, che così procederà a queste operazioni senza che l'impresa interessata debba inserire nel modello TT2119 la copia vistata dell'allegato 3 (nemmeno in fotocopia), né esibirla o altro. Esplicito e formale "nulla osta" andrà invece richiesto, nel caso di primo accesso al mercato per cessione d'azienda o per cessione parco, da parte dell'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale del cessionario a quello competente per la sede del cedente» (cfr. la circolare prot. n. 5303 del 27 febbraio 2012). [5] Con il decreto dirigenziale n. 3 del 25 gennaio 2012 (G.U. n. 28 del 3/2/2012) il Direttore Generale per il Trasporto Stradale e per l Intermodalità del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni applicative dell art. 5 del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di «stabilimento» di cui all art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21/10/2009. In particolare, ai sensi dell art. 1 di tale provvedimento: «Il requisito di stabilimento, di cui all articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 e di cui all articolo 5 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi se rispettano le seguenti condizioni: a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano; b) una volta concessa l autorizzazione all esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009; c) svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano».

[6] Prima dell entrata in vigore del D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011 (che è entrato in vigore dal 4 dicembre 2011, data dalla quale si applica il Regolamento (CE) n. 1071/2009), tra le varie forme di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto nazionale di cose per conto di terzi non era mai stato ricompreso anche il «comodato senza conducente», bensì unicamente la «locazione senza conducente» [cfr. l apposita sezione del presente prontuario dedicata alla LOCAZIONE (NOLEGGIO) DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE]. Pertanto alle condizioni e con i limiti previsti dall art. 9/9 comma del predetto D.D. prot. n. 291/2011 è ora ammessa anche la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato gratuito. «Relativamente al disposto dell'articolo 9, comma 9, del Decreto [prot. n. 291 del 25/11/2011 n.d.r.], la disponibilità ai fini dell'immissione in circolazione di un veicolo in comodato senza conducente è documentata, dall'impresa autorizzata, presentando la dichiarazione di cui all'allegato 3 all'ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa stessa, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. Nel ricordare che il comodato, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, è sempre gratuito, detto Ufficio provinciale, ai fini della circolazione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche» (cfr. il punto E della circolare n. 4/2011 prot. n. 26473 del 7 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Si rammenta che anche i veicoli in locazione finanziaria (leasing) possono essere concessi in comodato senza conducente previa autorizzazione della società di leasing proprietaria del mezzo. Ai sensi del citato art. 94, comma 4-bis (che è stato introdotto dall art. 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120): «Fatto salvo quanto previsto dall art. 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3». «Nell'accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton., i due autoveicoli previsti non possono essere in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o di comodato e tale numero minimo deve essere costantemente mantenuto, tranne cause di forza maggiore, la cui valutazione è da rimettere alla Divisione 6 di questa Direzione Generale» [cfr. il paragrafo IV): «ACCESSO AL MERCATO» lettera A): «Accesso al mercato per l esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.» lettera b) della circolare prot. n. 10670 del 30 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]. A quest ultimo proposito si rammenta che ai sensi dell art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/4/2012, n. 35, a decorrere dal 7/4/2012: «Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5». [7] «Per quanto riguarda il disposto del comma 11 dello stesso articolo, concernente l'utilizzo, da parte dell'impresa autorizzata, di veicoli locati senza conducente, in attesa della definizione del certificato ivi previsto da rilasciare a cura degli Uffici della Motorizzazione civile competenti per la sede principale dell'impresa stessa e ferma la condizione per quest'ultima di regolare idoneo accesso al mercato, ai fini della circolazione il veicolo locato continua ad essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia» (cfr. il punto E della circolare n. 4/2011 prot. n. 26473 del 7 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). [8] Con il decreto dirigenziale 10 gennaio 2012 (G.U. n. 11 del 14/1/2012) il Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni di attuazione dell articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1, del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. In particolare, ai sensi dell art. 1 di tale provvedimento: comma 1: «Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, è tenuto, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, dalla Divisione 7 Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che agisce in base alle indicazioni amministrative fornite dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità»; comma 2: «Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalla direzione generale per il trasporto stradale Divisione 4». ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA PER CONTO DI TERZI Dal 17/08/2005 fino al 03/12/2011 Fino al 3/12/2011, prima dell applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio, ai sensi dell art. 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (con cui era stata recepita nell ordinamento interno la previgente direttiva n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996), approvato con D.M. 28 aprile 2005, n. 161: «Le imprese di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l iscrizione nell albo di cui all articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298,

come previsto dall articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell onorabilità di cui all articolo 5 del decreto legislativo medesimo». Le imprese che, viceversa, intendevano esercitare con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, dovevano dimostrare il possesso di tutti e tre i requisiti per l accesso alla professione (e, cioè, onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale). Dal 04/12/2011 fino al 6/4/2012 Dal 4/12/2011: alle imprese che esercitano o che intendono esercitare l attività di trasportatore su strada si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009, secondo le quali tale regolamento «a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti» non si applica «alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada» (art. 1, paragrafo 4, lettera a); in attesa della definizione delle scelte che la nuova disciplina comunitaria rimetteva alle determinazioni dei singoli Stati membri dell UE (tra cui quella che riguardava la possibile estensione dell ambito di applicazione agli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 3,5 tonnellate) con il Decreto Dirigenziale prot. n. 291 del 25/11/2011 il Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le relative disposizioni tecniche di prima applicazione. Fino al 6/4/2012: tali disposizioni sono state applicate «alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate» (cfr. i punti A ed F della circolare n. 4/2011 del 7/12/2011 dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), le quali per ottenere l iscrizione all Albo degli autotrasportatori dovevano così dimostrare il possesso di tutti e quattro i requisiti prescritti dalla nuova normativa in materia di accesso al mercato (e, cioè, onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio dello Stato italiano); le imprese che esercitavano l attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli (e, cioè, con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate) avevano, invece, l obbligo di iscriversi all Albo dimostrando il solo requisito dell onorabilità (art. 1/1 comma del D.D. prot. n. 291/2011). Dal 07/04/2012 Dal 7/4/2012, a seguito dell entrata in vigore della legge 4/4/2012, n. 35, con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9/2/2012, n. 5 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo): «Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011» (art. 11, comma 6-bis). Pertanto, dal 7/4/2012 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico: fino a 1,5 tonnellate hanno l obbligo di iscriversi all Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso del solo requisito dell onorabilità; superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate hanno l obbligo di iscriversi all Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso di tutti e quattro i requisiti già previsti per le imprese che fino al 6/4/2012 esercitavano o che intendevano esercitare con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (e, cioè, onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio dello Stato italiano) con una sola eccezione: per queste imprese, infatti, il requisito dell idoneità professionale potrà essere soddisfatto con la sola frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare (quindi senza obbligo di sostenere alcun esame al termine dello stesso) e successivamente di un corso di formazione periodica ogni dieci anni; superiore a 3,5 tonnellate hanno l obbligo di iscriversi all Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso di tutti e quattro i suddetti requisiti. Note operative Dal 7/4/2012 è stata ridotta la soglia minima di applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada per conto di terzi (da oltre 3,5 tonnellate ad oltre 1,5 tonnellate). In definitiva sono stati ripristinati i limiti previsti antecedentemente al 4/12/2011 (quando, cioè, non erano ancora applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009 e non era ancora entrate in vigore quelle tecniche di prima applicazione adottate con il D.D. prot. n. 291/2011). «Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (art. 11, comma 6-ter, 2 periodo, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012), ovvero entro il 7/4/2013 (la predetta legge di conversione, infatti, è stata pubblicata sul S.O. n. 69 alla G.U. n. 82 del 6/4/2012 ed è entrata in vigore il giorno successivo). «Si specifica che, in linea generale, le imprese esercenti con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. devono dimostrare tutti i requisiti entro la data del 7 aprile 2013 (paragrafo I, lettera B, punto 1), della circolare prot. 10670 del 30/4/2012)» [cfr. la circolare prot. n. 12029 del 18 maggio 2012 del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]; «Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5» (art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012). «Nell'accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton., i due autoveicoli previsti non possono essere in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o di comodato e tale numero minimo deve essere costantemente mantenuto, tranne cause di forza maggiore, la cui valutazione è da rimettere alla Divisione 6 di questa Direzione Generale» [cfr. il paragrafo IV): «ACCESSO AL MERCATO» lettera A): «Accesso al mercato per l esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.» lettera b) della circolare prot. n. 10670 del 30 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]. A quest ultimo proposito si rammenta che ai sensi dell art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, a decorrere dal 7/4/2012: «Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5». Ai sensi dell art. 11, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012: «All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"». Pertanto, dal 7/4/2012 a norma di quest ultima disposizione di legge così modificata: «Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 5, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate». Con la circolare prot. n. 12029 del 18 maggio 2012, avente per oggetto: «Accesso alla professione di trasportatore su strada Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/4/2012», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «ai fini di una più puntuale attuazione delle disposizioni recentemente emanate», ha riportato «in allegato una tabella riepilogativa delle scadenze e dei soggetti tenuti agli adempimenti relativi al rispetto delle stesse». TABELLA RIEPILOGATIVA SCADENZE IMPRESE ADEMPIMENTI

4 GIUGNO 2012 4 DICEMBRE 2012 7 APRILE 2013 Imprese che non hanno mai dimostrato i tre requisiti per l'accesso alla professione o soggette all'adeguamento a tali requisiti ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2005, cioè: 1) autorizzate alla data del 31/12/1977 («ex dispensate»); 2) iscritte all'albo tra il 1/1/1978 ed il 31/5/1987 tenute alla regolarizzazione entro il 17/8/2007 (Commissione di valutazione della capacità professionale); 3) a) iscritte all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 198/91; b) iscritte all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 198/91. Imprese che già esercitano e che hanno dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale (in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011). 1) Imprese iscritte all'albo per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. con domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione dopo il 4/12/2011 ed entro il 6/4/2012; 2) Imprese già in esercizio al 4/12/2011 con autoveicoli di massa complessiva superiore a 15 t. e fino a 3,5 t. che intendono continuare l'esercizio stesso con autoveicoli entro tali limiti di massa. Dimostrare all'ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale, ove non già dimostrate: - onorabilità; - idoneità professionale (anche tramite la prova della presentazione entro la stessa data del 4/6/2012, alla Provincia di residenza dell'avente titolo incardinato nell'impresa interessata, di domanda di dispensa dall'esame ai sensi del DD 20/4/2012); - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale. (Le imprese di cui lettera a) del punto 3), che esercitino esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., rientrano nella tipologia prevista al punto 2) della successiva scadenza del 7/4/2013). Documentare lo stabilimento all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione. (Le Province dovranno effettuare la verifica dei requisiti dell' idoneità finanziaria e professionale ai sensi della vigente normativa). Dimostrare all'ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: - onorabilità; - idoneità professionale (con frequenza di specifico corso da iniziare entro il 7/4/2013); - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale. Per le imprese del punto 1) non necessario l'accesso al mercato (una successiva cessione aziendale o del parco, non dà titolo all'acquirente di accedere al mercato). Per le imprese del punto 2) l'accesso al mercato diventa limitato agli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t. - Le imprese che successivamente al 4/12/2011 e prima del 4/2/2012 hanno presentato domanda ex novo di accesso alla professione o modifiche ai sensi dell'art. 15 l. 298/74 dovranno entro il 4/8/2012 documentare il requisito di stabilimento all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione. NUOVE IMPRESE PER L'ESERCIZIO CON AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA OLTRE 1,5 t. E FINO A 3,5 t. Imprese con domanda d'iscrizione all'albo o di estensione d'iscrizione, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., dal 7/4/2012 o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. Dimostrare all'ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: - onorabilità; - idoneità professionale (con avvenuta frequenza di specifico corso di formazione). Provvisoriamente è idoneo in luogo del corso, il possesso dell'attestato di frequenza a un corso di formazione esistente iniziato entro il 6/4/2012. Tale attestato è valido solo se non utilizzato per accedere ad esame (con esito negativo) e se non è anteriore a 5 anni al momento della richiesta di iscrizione all'albo; - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato (in base alle rispettive disposizioni dell'art. 11 del d.l.

5/2012 convertito). NUOVE IMPRESE SENZA VINCOLI E LIMITI Imprese a regime Dimostrare all'ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: - onorabilità; - idoneità professionale; - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base secondo le disposizioni vigenti (tra le quali l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 per la cessione parco o l'ingresso diretto con 80 t.). Le imprese che esercitano con autoveicoli di massa non superiore a 1,5 t. si iscrivono all'albo Autotrasportatori con la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità. ** Sostituto Commissario della Polizia Stradale * Ispettore Capo della Polizia Stradale