d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Riduzione dell aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l infanzia

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

ENDRIZZI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1198

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, CASTELLONE, SILERI, CASTIELLO, LUCIDI, CAMPAGNA, ANGRISANI, PIARULLI e ROMANO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

BIANCONI, BORIOLI, CONTE, DALLA TOR, GIACOBBE, ICHINO, MANCUSO, PAGLIARI, PEZZOPANE,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 giugno 2009

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale. d iniziativa del senatore MARINELLO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

d iniziativa dei senatori CASTELLONE, CASTALDI, DI NICOLA, SILERI, MAUTONE e Giuseppe PISANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1656

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

EVANGELISTA, RICCARDI, LANNUTTI, DRAGO, GALLICCHIO, LUCIDI, MARILOTTI, ACCOTO, ROMANO, DI PIAZZA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

d iniziativa dei senatori DE PIETRO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, FATTORI, FUCKSIA, GAMBARO, MASTRANGELI, ORELLANA, Paolo ROMANI, ROMANO e SIMEONI

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di emergenza abitativa. d iniziativa del senatore DESSÌ

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BOLDRINI, ALFIERI, CIRINNÀ, CUCCA, GRIMANI, IORI, PATRIARCA, PITTELLA, D ARIENZO, GIACOBBE, FERRAZZI e VALENTE

d iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata PINI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 389

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1112

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici di guerra. d iniziativa della senatrice FASIOLO XVII LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Transcript:

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 285 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019 Disposizioni in materia di credito d imposta per l acquisto di alimenti per lattanti TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 285 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il latte materno è l alimento fondamentale e più appropriato per l alimentazione del neonato e del lattante. Non c è necessità di ricordare nel dettaglio i molteplici vantaggi che l allattamento esclusivo al seno comporta per i piccoli, come riconosciuto da tutte le società scientifiche neonatologiche e pediatriche internazionali, in primis la Società europea di gastroenterologia e nutrizione pediatrica (ESPGAN). Molti lattanti non possono essere alimentanti tramite allattamento al seno a causa della mancanza di latte materno, assoluta o relativa. Qualora si verifichino tali condizioni di «ipogalattia» o «agalattia materna» è necessario integrare o sostituire il latte materno con un preparato il più possibile simile. Gli alimenti per la prima infanzia sono l unico prodotto alimentare che risponde pienamente alle esigenze nutrizionali dei lattanti durante i primi sei mesi di vita fino all introduzione di un adeguata alimentazione complementare. Partendo, quindi, dal presupposto che occorre sempre di più incentivare l allattamento al seno in tutti i modi possibili, cioè con una corretta informazione, un adeguata preparazione della mamma durante la gravidanza ed un equilibrata alimentazione della stessa, in tutte le situazioni in cui la pratica dell allattamento non è possibile o lo stesso latte materno risulta insufficiente, gli alimenti per lattanti costituiscono l unica fonte di sostentamento di questi lattanti che permette una crescita armonica e nutrizionalmente corretta; di conseguenza il loro acquisto risulta imprescindibile per la loro sopravvivenza. Ricordiamo che con alimenti per la prima infanzia o per lattanti ci si riferisce a tutti quei prodotti, definiti sia dalla normativa nazionale che da quella europea, come prodotti la cui composizione di base è formata da proteine di latte vaccino e da proteine di soia, singolarmente o mescolate, così come vi rientrano anche gli alimenti per lattanti basati su idrolizzati delle proteine. Il costo estremamente elevato di questi prodotti è un problema che incide fortemente sul bilancio di quelle famiglie che necessariamente devono acquistare questi prodotti. Soprattutto in Italia tale costo resta troppo alto rispetto alla media europea. In alcuni casi è stato riscontrato che il prezzo, di una specifica marca di latte artificiale, in Italia aveva un costo quasi dieci volte superiore rispetto ad altri Paesi europei, quali Germania e Regno Unito. Nel 2005, l Autorità antitrust aveva sanzionato le principali aziende multinazionali che producono il latte in polvere per lattanti, perché ritenute colpevoli di aver realizzato «un intesa che ha avuto ad oggetto ed effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza, consistente in un coordinamento delle loro politiche commerciali, e determinando il mantenimento di prezzi assai più elevati rispetto agli altri mercati europei, in violazione dell articolo 81 del Trattato UE». I sette maggiori produttori di latte in polvere sono stati sanzionati con una multa totale di quasi 10 milioni di euro. In quel caso il differenziale tra i prezzi italiani e i correlativi prezzi all estero nel canale farmaceutico è stato valutato nella maggioranza dei casi, maggiore del 150 per cento, con punte di oltre il 300 per cento per i latti di partenza,

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 285 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI nonché maggiore del 100 per cento, con punte di oltre il 200 per cento, per i latti di proseguimento. Considerato che, nonostante tutto, il costo di questi prodotti continua ad essere non competitivo, al fine di agevolare le famiglie gravate dall acquisto continuativo (almeno per i primi sei mesi di vita del bambino) il presente disegno di legge istituisce un credito d imposta pari al 50 per cento del costo sostenuto.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 285 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Per l acquisto di «alimenti per lattanti», ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti» come definiti ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, spetta un credito d imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 2. Il credito d imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alla persona fisica, a condizione che il nucleo familiare di cui fa parte, abbia un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. 3. Il credito d imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 2. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, nel limite massimo di 10 mi-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 285 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI lioni di euro annui a decorrere dall anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1,00