Sezione 1: Oggetto e durata. del 27 aprile 2018

Documenti analoghi
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Politrice/Politore con certificato federale di formazione pratica (CFP)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) ordina:

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2018)

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata. del 19 agosto 2014 (Stato 1 gennaio 2018)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 15 settembre 2010 (Stato 1 gennaio 2018)

Sezione 1: Oggetto, orientamento e durata. del 19 gennaio 2018 (Stato 1 marzo 2018)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 14 settembre 2010 (Stato 1 settembre 2018)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 24 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Odontotecnica/Odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Riciclatrice/Riciclatore con attestato federale di capacità (AFC)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 ottobre 2014 (Stato 1 gennaio 2018)

Sezione 1: Oggetto, specializzazioni e durata. del 12 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice informatica/operatore informatico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata. dell 8 luglio 2014 (Stato 1 gennaio 2018)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Doratrice corniciaia/doratore corniciaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI (modello per le nuove professioni, le riforme o le

del 14 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Sezione 1: Oggetto, orientamenti, durata e forma. del 10 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ceramista industriale con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto e durata. del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata. dell 8 settembre 2014 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 10 settembre 2015 (Stato 1 gennaio 2018)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto e durata. del 6 novembre 2018

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Laboratorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Lattoniera/Lattoniere con attestato federale di capacità (AFC)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 luglio 2019

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Droghiera/Droghiere con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1

Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 ottobre 2014 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC)

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata. del 6 dicembre 2012 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

del 6 ottobre 2009 (Stato 1 gennaio 2019)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 25 giugno 2019

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fabbro di veicoli con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Agente dei trasporti pubblici con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

del 14 novembre 2008 (Stato 1 marzo 2017)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Lattoniera/Lattoniere con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata. del 25 aprile 2018

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Orologiaia/Orologiaio con attestato federale di capacità (AFC)

30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formnebauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto e durata. del 9 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Cuoca/Cuoco con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Transcript:

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta di chimica e chimica farmaceutica / Addetto di chimica e chimica farmaceutica (CFP) del 27 aprile 2018 37006 Addetta di chimica e chimica farmaceutica CFP / Addetto di chimica e chimica farmaceutica CFP Chemie- und Pharmapraktikerin EBA / Chemie- und Pharmapraktiker EBA Agente en production chimique et pharmaceutique AFP / Agent en production chimique et pharmaceutique AFP La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI), visto l articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale; visto l articolo 12 dell ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr); visto l articolo 4 capoverso 4 dell ordinanza del 28 settembre 2007 3 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina: Sezione 1: Oggetto e durata Art. 1 Profilo professionale Gli addetti di chimica e chimica farmaceutica di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. lavorano negli stabilimenti di produzione dell industria del settore chimico, agrochimico, farmaceutico, cosmetico e delle biotecnologie; b impiegano apparecchi e impianti per realizzare in maniera ecologica e sicura prodotti chimici, biologici e farmaceutici; RS 412.101.222.31 1 RS 412.10 2 RS 412.101 3 RS 822.115 2017-3133 1799

c. predispongono i vettori energetici, gli impianti e gli apparecchi per i processi, maneggiano le sostanze di processo e svolgono il processo produttivo su istruzione; d si occupano della pulizia degli impianti e dei piccoli componenti e svolgono semplici lavori di manutenzione; e. durante lo svolgimento dei processi attuano in modo coscienzioso le prescrizioni aziendali e le norme relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell ambiente; f. lavorano spesso in squadra e in un ambiente di lavoro prestabilito e delimitato. Art. 2 Durata e inizio 1 La formazione professionale di base dura due anni. 2 L inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale. Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi. 2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione. Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: a. preparazione e gestione delle sostanze di processo: 1. individuare e campionare le sostanze del processo di produzione, 2. trasportare e immagazzinare le sostanze di processo all interno dello stabilimento, 3. prelevare le sostanze di processo da fusti, taniche e altri recipienti e prepararle all uso, 4. recuperare o smaltire le sostanze di processo e le eventuali scorie del processo; 1800

b. predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti: 1. predisporre e mettere a punto gli ambienti di lavoro, gli apparecchi e gli impianti per il processo di produzione, 2. predisporre e impiegare le sostanze e i vettori energetici per i processi di produzione, 3. mantenere in buono stato gli ambienti di lavoro, gli apparecchi e gli impianti e verificarne la funzionalità; c. svolgimento dei processi di produzione: 1. immettere le sostanze di processo negli apparecchi e negli impianti, 2. lavorare le sostanze di processo negli apparecchi e negli impianti, 3. rilevare e documentare i parametri di processo durante la lavorazione, 4. prelevare campioni dal processo di produzione in corso e sottoporli a ulteriori lavorazioni, 5. rimuovere le sostanze di processo dagli apparecchi e dagli impianti al termine del processo; d. pulizia degli impianti, degli apparecchi e degli ambienti di lavoro: 1. pulire gli apparecchi, gli impianti e i piccoli componenti, 2. pulire i locali e gli ambienti di lavoro, 3. verificare la funzionalità degli impianti, degli apparecchi, dei piccoli componenti e degli ambienti di lavoro dopo la pulizia. Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell ambiente Art. 5 1 All inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione. 5 L impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato 1801

pericolo d infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d insegnamento Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. Art. 7 Scuola professionale 1 L insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente: Insegnamento 1 anno 2 anno Totale a. Conoscenze professionali Preparazione e gestione delle sostanze di processo 80 60 140 Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti 60 60 120 Svolgimento dei processi di produzione; pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell ambiente di lavoro 60 80 140 Totale conoscenze professionali 200 200 400 b. Cultura generale 120 120 240 c. Educazione fisica 40 40 80 Totale delle lezioni 360 360 720 2 D intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti. 3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 4 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 4 RS 412.101.241 1802

4 La lingua d insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d insegnamento. 5 È raccomandato l insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un altra lingua nazionale o in inglese. Art. 8 Corsi interaziendali 1 I corsi interaziendali comprendono 24 giornate di otto ore. 2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue: Anno Corso Campo di competenze operative Durata 1 Corso 1 Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell ambiente di lavoro 1 Corso 2 Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell ambiente di lavoro Totale 8 giorni 16 giorni 24 giorni 3 Nell ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali. Sezione 5: Piano di formazione Art. 9 1 All entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 5 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro. 2 Il piano di formazione: a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende: 1. il profilo professionale, 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi, 3. il livello richiesto per la professione; 5 Il piano del 27 apr. 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell elenco delle professioni: www.bvz.amin.ch > Professioni A Z. 1803

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell ente presso cui possono essere ottenuti. Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a attestato federale di capacità di tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; b. preparatore chimico tecnico qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento. Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione. 4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l ultimo anno della formazione professionale di base. 5 In casi particolari l autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi. 1804

Sezione 7: Documentazione dell apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni Art. 12 Documentazione dell apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire. 2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell apprendimento e la discute con la persona in formazione. Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l efficacia delle misure concordate e ne riporta l esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all autorità cantonale. Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre. Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale. 1805

Sezione 8: Procedure di qualificazione Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se: 1. ha maturato l esperienza professionale di cui all articolo 32 OFPr, 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell addetto di chimica e chimica farmaceutica CFP, e 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione. Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all articolo 4. Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 12 ore; vale quanto segue: 1. l esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base, 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell apprendimento e dei corsi interaziendali, 1806

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 20 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti: Voce Campi di competenze operative Ponderazione 1 Preparazione e gestione delle sostanze di processo 30 % Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti 2 Svolgimento dei processi di produzione 50 % Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell ambiente di lavoro 3 Colloquio professionale 20 % b. «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue: 1. l esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base, 2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti: Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione 1 Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti 2 Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell ambiente di lavoro 60 min. 50 % 60 min. 50 % c. «cultura generale»; a questo campo di qualificazione si applica l ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d esame. Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note 1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se: a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4. 6 RS 412.101.241 1807

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell esame finale e della nota ponderata relativa all insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento. 3 Per nota relativa all insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali. Art. 20 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 3 Qualora si ripeta l esame finale senza frequentare nuovamente l insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note. Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all insegnamento delle conoscenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 40 per cento; c. cultura generale: 20 per cento. 1808

Sezione 9: Attestazioni e titolo Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP). 2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta di chimica e chimica farmaceutica CFP»/«Addetto di chimica e chimica farmaceutica CFP». 3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell esame finale e, fatto salvo l articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all insegnamento delle conoscenze professionali. Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni legate alla produzione dell industria chimico-farmaceutica 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni legate alla produzione dell industria chimico-farmaceutica è composta da: a. da due a tre rappresentanti di «scienceindustries»; b. da due a tre rappresentanti dell Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche; c. da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni. 2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue: a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate. 3 La Commissione si autocostituisce. 4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti: a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; 1809

b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale. Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 Sono responsabili dei corsi interaziendali: a. «scienceindustries»; b. l Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l ente responsabile l organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento. Sezione 11: Entrata in vigore e prima applicazione di singole disposizioni Art. 25 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2018. 2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16 22) si applicano dal 1 gennaio 2020. 27 aprile 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI: Josef Widmer Direttore supplente 1810