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Direzione Finanziaria - San Marco 4030 30124 VENEZIA - tel. 0412744091 - via Forte Marghera 111 30173 MESTRE - tel. 0412746091 Informativa n. 05/A/IDS/2018 Venezia, 24 dicembre 2018 REVISIONE TARIFFARIA LOCAZIONI TURISTICHE La Giunta Comunale, con delibera n. 3 66 /20 18, ha approvato le nuove tariffe dell imposta di soggiorno per le locazioni turistiche ex art. 27 bis della Legge regionale 11/2013. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 01/01/2019. La tariffa è articolata in funzione della categoria catastale delle unità abitative che sono state aggregate in tre gruppi: Gruppo categoria catastale Tariffa IDS pers./notte 1 A/1 A/8 A/9 5,00 2 A/2 A/3 A/6 A/7 A/11 4,00 (aumento di 1 ) 3 A/4 A/5 3,00 (aumento di 1 ) A tali tariffe dovranno applicarsi le riduzioni ed esenzioni previste dal regolamento. Sotto tale profilo, il Gestore, nella determinazione della tariffa afferente la struttura gestita, dovrà tener conto delle modifiche regolamentari che entreranno in vigore il prossimo 01/01/2019 e meglio specificate nella precedente Informativa n. 5/IDS/2018. Si rammenta, in particolare che per le sole strutture adibite a LOCAZIONE TURISTICA ex art. 27bis della L.R.V. 11/2013, è stata eliminata la riduzione della tariffa base legata alla territorialità rimanendo, invece, confermate, le riduzioni per stagionalità e per i giovani di età compresa tra i 10 ed i 16 anni di età. Pertanto, a coloro che pernottano in strutture ricettive destinate a locazione turistica, non saranno più applicabili le riduzioni - del 20% per le strutture ubicate nelle isole della laguna di Venezia; - del 30% per le strutture ubicate in Terraferma. Di seguito le tariffe IDS per gli ospiti delle locazioni turistiche valevoli dal 01/01/2019.

LOCAZIONI TURISTICHE art. 27 bis L.R.V. 11/2013 TARIFFE IDS dal 01.01.2019 ALTA STAGIONE 1 febbraio - 31 dicembre Tipologia TARIFFA BASE Venezia Centro Storico, Giudecca Isole dedicate alla funzione ricettiva, Lido e Isole, Terraferma Intero Ridotto 50% (giovani tra i 10 ed i 16 anni di età) GRUPPO 1: A/1 A/8 A/9 5,00 2,50 GRUPPO 2: A/2 A/3 A/6 A/7 A/11 4,00 2,00 GRUPPO 3: A/4 A/5 3,00 1,50 BASSA STAGIONE 1 gennaio - 31 gennaio TARIFFA BASE RIDOTTA DEL 30% Venezia Centro Storico, Giudecca Isole dedicate alla funzione ricettiva, Lido e Isole, Terraferma Tipologia Intero Ridotto 50% (giovani tra i 10 ed i 16 anni di età) GRUPPO 1: A/1 A/8 A/9 3,50 1,70 GRUPPO 2: A/2 A/3 A/6 A/7 A/11 2,80 1,40 GRUPPO 3: A/4 A/5 2,10 1,00

CONTATTI Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all imposta di soggiorno oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari: CITTA DI VENEZIA DIREZIONE FINANZIARIA San Marco, 4030-30124 Venezia (Ve) Tel. 0412744091 Fax 0412744050 Via Forte Marghera, 111-30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412744050 mail: Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 12:30 Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel sito internet del Comune.

Direzione Finanziaria - San Marco 4030 30124 VENEZIA - tel. 0412744091 - via Forte Marghera 111 30173 MESTRE - tel. 0412746091 Informativa n. 05/IDS/2018 Venezia, 24 dicembre 2018 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Il Comune di Venezia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di pubblicazione, ha approvato alcune modifiche al regolamento dell imposta di soggiorno. Le disposizioni che modificano il regolamento entreranno in vigore il 01/01/2019. Le principali novità riguardano i punti di seguito esposti. OBBLIGHI DEL GESTORE Le norme riguardanti gli obblighi facenti capo al Gestore delle strutture ricettive sono state oggetto di revisione e accorpamento con la finalità di una migliore specificazione degli adempimenti ed una lettura più chiara degli stessi. Non vi sono, quindi, particolari innovazioni rispetto agli adempimenti già previsti. Viene, infatti, precisato che il Gestore ha l obbligo di riscuotere l imposta di soggiorno corrisposta da coloro che soggiornano nella struttura stessa ed a riversare e rendicontare al comune le somme incassate secondo le seguenti modalità: - informare l ospite circa l applicazione ed il versamento dell imposta, richiedendone il pagamento entro il periodo di soggiorno e rilasciandone quietanza; - far compilare all ospite che si rifiuti di pagare l imposta, apposito modulo di rifiuto da trasmettere al Comune entro il secondo giorno successivo; - iscriversi al Portale dei Servizi IDS entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione trimestrale dei pernottamenti successiva all avvio dell attività. Eventuali variazioni inerenti il Gestore o la struttura devono essere comunicati sempre tramite il Portale entro il termine per la dichiarazione trimestrale successiva all evento. Il Gestore, al momento dell iscrizione al Portale o in occasione delle successive variazioni, è tenuto a registrare tutti i dati richiesti; quelli relativi alla localizzazione e alla denominazione delle strutture gestite sono pubblicati nel sito web comunale con i riferimenti cartografici e di numerazione civica.

- dichiarare al Comune entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti soggetti a tariffa, di quelli esenti e di quelli esclusi nonché la somma incassata dagli ospiti nel trimestre di riferimento. Il Gestore è tenuto ad informare il Comune se nel trimestre di riferimento non ha avuto pernottamenti: in questo caso, la dichiarazione sarà compilata al Portale ponendo a zero tutti i campi riferiti al numero di pernottamenti. - depositare in Comune, in qualità di agente contabile, il conto della gestione. - riversare al Comune ogni somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE La disciplina sanzionatoria è stata oggetto di una migliore specificazione: si distingue tra: - sanzioni tributarie, applicabili agli ospiti della struttura ricettiva in caso di omesso/parziale versamento dell imposta (sanzione del 30%). normativa di riferimento: D.Lgs. n. 471, n. 472, n. 473 del 1997. - sanzioni amministrative, applicabili ai Gestori in caso di violazione a norme regolamentari (sanzione da 25,00 ad 500,00). normativa di riferimento: D.Lgs. 267 del 2000; L. 689 del 1981; delibere comunali. In particolare è sanzionabile qualsiasi violazione degli adempimenti facenti capo al Gestore (elencati nel paragrafo precedente). Nel caso in cui il Gestore non riscuota l imposta (tutta o in parte) dagli ospiti, la sanzione è applicata per ciascun pernottamento non riscosso o parzialmente riscosso. Nel caso in cui il Gestore non riversi al Comune l imposta incassata dagli ospiti, la sanzione è applicata per ciascun pernottamento non riversato. LOCAZIONI TURISTICHE: MISURA DELL IMPOSTA RIDUZIONI Per le sole strutture adibite a LOCAZIONE TURISTICA ex art. 27bis della L.R.V. 11/2013, è stata eliminata la riduzione della tariffa base legata alla territorialità rimanendo, invece, confermate, le riduzioni per stagionalità e per i giovani di età compresa tra i 10 ed i 16 anni di età. Pertanto, a coloro che pernottano in strutture ricettive destinate a locazione turistica, non saranno più applicabili le riduzioni - del 20% per le strutture ubicate nelle isole della laguna di Venezia; - del 30% per le strutture ubicate in Terraferma. ESENZIONI - eliminazione dell esenzione prevista per coloro che soggiornano presso gli ostelli della gioventù, individuati secondo i requisiti della L.R.V. 33/2002. Tale modifica è stata introdotta in adeguamento alla normativa regionale sul turismo attualmente in vigore che ha rivisto la classificazione delle strutture ricettive precedentemente disciplinata dalla L.R.V. 33/2002.

- riscrittura della norma esonerativa prevista per il personale appartenente a specifiche categorie: non è tenuto al pagamento dell imposta il personale delle Forze Armate e delle Forze dell Ordine, oltreché il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L esenzione resta applicabile qualora il personale addetto pernotti in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale per motivi di servizio e previo rilascio, da parte dell ospite, di apposita autocertificazione. CONTATTI Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all imposta di soggiorno oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari: CITTA DI VENEZIA DIREZIONE FINANZIARIA San Marco, 4030-30124 Venezia (Ve) Tel. 0412744091 Fax 0412744050 Via Forte Marghera, 111-30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412744050 mail: Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 12:30 Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel sito internet del Comune.