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Repubblica e Cantone 71 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 7 aprile 15/2017 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di fr. 6 730 000. per la ristrutturazione e ampliamento dello stabile Istituto cantonale di patologia di proprietà del Cantone in via Selva 24 a Locarno (del 14 febbraio 2017) IL GRAN CONSIGLIO visto il messaggio 30 novembre 2016 n. 7252 del Consiglio di Stato, Art. 1 È concesso un credito di fr. 6 730 000. per la ristrutturazione e ampliamento dell Istituto cantonale di patologia (ICP) a Locarno, così suddiviso: a) fr. 6 537 220. (IVA compresa) per la Sezione della logistica; b) fr. 192 780. (IVA compresa) per il Centro sistemi informativi. Art. 2 I crediti sono iscritti: al contro degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Sezione della logistica; al contro degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 febbraio 2017 Per il Gran Consiglio Il Presidente: F. Badasci Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 5 aprile 2017 n. 44) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 72 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 1 450 000. quale aggiornamento del credito concesso con Decreto legislativo del 24 settembre 2012 (Messaggio n. 6616 del 13 marzo 2012), riguardante l elaborazione del progetto definitivo della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese nell ambito del Programma di agglomerato del Luganese (del 14 febbraio 2017) IL GRAN CONSIGLIO visto il messaggio 18 ottobre 2016 n. 7237 del Consiglio di Stato, Art. 1 È stanziato un credito aggiuntivo di fr. 1 450 000. per l elaborazione del progetto definitivo della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese. L ammontare aggiornato del credito per l elaborazione del progetto definitivo della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese nell ambito del Programma di agglomerato del Luganese è di fr. 8 450 000.. Art. 2 Il credito di cui all articolo 1 viene iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Art. 3 I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d entrata. Art. 4 Decorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 febbraio 2017 Per il Gran Consiglio Il Presidente: F. Badasci Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 5 aprile 2017 n. 45) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio (del 5 aprile 2017) IL CONSIGLIO DI STATO considerato il messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 (capitolo 5.1.5.) e l abrogazione, dal 1 gennaio 2017, degli artt. da 55 a 59 Laf che consentivano di poter rimborsare ai genitori la spesa legata al collocamento del figlio durante l esercizio dell attività lavorativa;

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 73 Definizione e genere di collocamento Esercizio di un attività lucrativa Orari di collocamento e orari lavorativi Strutture di accoglienza ammesse Diritto ritenuto, da un lato, l esito della votazione referendaria del 12 febbraio 2017 in occasione della quale il popolo ha accettato la modifica dell art. 10 Laps pure proposta con il messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 e, dall altro, il fatto che nell attesa di poter mettere in atto la riallocazione parziale di risorse a favore di misure che promuovono la conciliabilità lavoro/famiglia rispettivamente l adeguamento delle strutture di accoglienza extra-familiare previste dal citato messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 si ritiene di dover ulteriormente fornire un aiuto economico alle famiglie che necessitano di dover collocare il figlio presso terzi durante l esercizio della loro attività lucrativa; richiamato l art. 14 della Legge per le famiglie; Art. 1 1È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l esercizio di una attività lucrativa oppure durante l assolvimento di una formazione. 2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a: a) un nido dell infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003; b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie. Art. 2 1È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. 2Sono equiparate ad un attività professionale remunerata, in particolare: a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per l insolvenza (LADI); b) la partecipazione a provvedimenti d ordine professionale ai sensi della legge federale sull assicurazione per l invalidità (LAI); c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull assistenza sociale. Art. 3 1La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi o di formazione dell avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento. 2L attestazione è redatta per iscritto sull apposito formulario. Art. 4 La spesa è rimborsata se il figlio è accolto presso una struttura o un servizio di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che adempie i requisiti di sussidiamento. Art. 5 1Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento: a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia; b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile. 2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all accesso del figlio alla scuola dell infanzia ma al massimo fino all anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell infanzia in precedenza.

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 74 3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo. Accesso alla scuola dell infanzia Spesa di collocamento rimborsata Richiesta Termini Conteggio e decisione Modalità di rimborso Obbligo di informare Art. 6 1La spesa di collocamento è rimborsata al massimo fino alla fine del mese di agosto dell anno in cui il figlio può accedere alla scuola dell infanzia conformemente alla legge sulla scuola dell infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996. 2Il genitore o i genitori dimostrano che il figlio che compie i tre anni entro il 30 settembre, per il quale essi chiedono il rimborso della spesa di collocamento, non può accedere alla scuola dell infanzia. Allo scopo, il genitore o i genitori producono una dichiarazione del Comune o del Consorzio. Art. 7 1La spesa di collocamento rimborsata ammonta al massimo a fr. 7. al giorno, rispettivamente fr. 770. al mese, rispettivamente fr. 7 800. all anno. 2Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa. 3Nella spesa di collocamento non sono comprese le spese per i pasti del figlio. Art. 8 1Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, corredata dai documenti che comprovano: a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi; b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del figlio; c) l esercizio di un attività lucrativa o di formazione durante il tempo di collocamento del figlio. 2Per la richiesta, il genitore o i genitori compilano l apposito formulario, corredato dalla documentazione necessaria all accertamento: a) dell unità di riferimento; b) del reddito disponibile residuale; c) del diritto al rimborso della spesa di collocamento. Art. 9 1Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere richiesto al più tardi entro tre mesi dall emissione della relativa fattura di collocamento ma, al più presto, il mese successivo al mese di collocamento del figlio. 2Per data di emissione si intende la data nella quale la fattura è stata emessa la prima volta da parte della struttura di accoglienza. 3La restituzione del termine è accordata qualora l assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso in precedenza. Art. 10 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari emette per ogni rimborso il relativo conteggio relativo al collocamento. 2Il genitore che intende contestare il conteggio, richiede alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l emissione di una decisione formale entro trenta giorni dalla ricezione del conteggio medesimo. Art. 11 1La spesa di collocamento è rimborsata al genitore che ne ha fatto richiesta. 2Se il genitore non provvede a riversare il relativo importo alla struttura di accoglienza, questa può chiedere alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari il versamento diretto, in applicazione per analogia all art. 62 Laf. Art. 12 Il richiedente comunica ogni cambiamento della situazione economica o personale dell unità di riferimento per ogni mese di collocamento per il quale chiede il rimborso, rispetto all ultimo mese per il quale ha ricevuto un rimborso.

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 75 Applicabilità della legislazione sulla Laps e sulla Laf, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari all AVS/AI Art. 13 Al rimborso della spesa di collocamento del figlio sono applicabili le disposizioni della legislazione sulla Laps e sulla Laf, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari all AVS/AI. Organo di esecuzione Finanziamento Entrata in vigore e durata Art. 14 L ordinamento sul rimborso della spesa di collocamento del figlio è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, alla quale spetta la determinazione del diritto alla prestazione e il suo versamento. Art. 15 Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone. Art. 16 1Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Esso entra in vigore il 1 gennaio 2017 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2017. Bellinzona, 5 aprile 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Regolamento sull utilizzazione dell energia (RUEn) del 16 settembre 2008; modifica (del 5 aprile 2017) IL CONSIGLIO DI STATO I Il regolamento sull utilizzazione dell energia del 16 settembre 2008 è così modificato: Art. 3 cpv. 1 1 Le definizioni formulate all art. 1 dell Ordinanza sull energia (OEn) del 7 dicembre 1998, come pure al capitolo 1 (Terminologia) della norma SIA 380/1:2009 «L energia termica nell edilizia» valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente regolamento. Art. 6 cpv. 2 frase introduttiva 2Per la verifica dell isolamento termico si applicano le due procedure definite nella norma SIA 380/1:2009 «L energia termica nell edilizia» con le seguenti delimitazioni: ( ) Art. 13 cpv. 1 1Il fabbisogno termico ammesso per gli edifici nuovi è determinato sommando il valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento con quello per la produzione di acqua calda sanitaria calcolati secondo le condizioni d utilizzazione standard stabilite nella norma SIA 380/1:2009.

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 76 Art. 14a cpv. 1 1Le abitazioni plurifamiliari rientranti nella categoria di edificio «I - Abitazioni plurifamiliari» secondo la SIA 380/1:2009 «L energia termica nell edilizia» edifici di nuova costruzione, i loro ampliamenti, così come quelli esistenti soggetti a risanamento del sistema di produzione e di distribuzione del riscaldamento e/o dell acqua calda sanitaria devono essere muniti di collettori solari termici così da coprire almeno il 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria. Allegato 1a Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20 C. Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento Finestre, porte-finestre e porte Finestre con anteposto un corpo riscaldante Valori limite U li in W/(m 2 K) con giustificativo per i ponti termici Verso esterno o interrati a meno di 2 m 0,20 0,20 Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m 0,25 0,28 Valori limite U li in W/(m 2 K) senza giustificativo per i ponti termici Verso esterno o interrati a meno di 2 m 0,17 0,17 Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m 0,25 0,25 0,20 0,25 0,17 0,25 1,3 1,6 1,3 1,6 1,0 1,3 1,0 1,3 Portoni con più di 6 mq 1,7 2,0 1,7 2,0 Cassonetti degli avvolgibili 0,50 0,50 0,50 0,50 II Questa modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 5 aprile 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012; modifica (del 5 aprile 2017) IL CONSIGLIO DI STATO visti gli art. 63d e 66h della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 77 I Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 è così modificato: Determinazione dei volumi di attività Adeguamenti del contributo globale Determinazione dei costi variabili Ammontare dell adeguamento Adeguamenti del contributo globale per fattori straordinari e imprevedibili TITOLO IVA Ospedalizzazioni nel Cantone Istituti acuti ai sensi dell art. 39 cpv. 1 LAMal Art. 48a Lo Stato e gli Istituti acuti (di seguito Istituti), ai fini della determinazione dei volumi di attività da finanziare con contributo globale, considerano in particolare i seguenti elementi: a) evoluzione storica dei pazienti e dell attività misurata in termini di caseload o di giornate di cura relativa ai pazienti LAMal residenti in Ticino; b) risultati della regressione lineare per casi e attività applicata ai dati storici, di regola a partire dai dati 2012; c) cambiamenti della struttura tariffale particolarmente incisivi per piccole strutture o per ventagli di prestazioni limitati, sulla base delle comunicazioni ufficiali di SwissDRG; d) modifiche dei mandati attribuiti richieste dall Autorità cantonale o imposte da disposizioni federali (medicina altamente specializzata). Art. 48b (nuovo) 1Il contributo globale rimane fisso entro una soglia del +/-3% di variazione dell attività a consuntivo. 2L attività a consuntivo è verificata dall Unità statistiche sanitarie del Dipartimento della sanità e della socialità, sulla base delle codifiche inviate ogni anno all Ufficio federale di statistica, conformemente all art. 48g. 3Variazioni oltre la soglia sono remunerate a costi variabili. Art. 48c (nuovo) I costi variabili rappresentano una percentuale dei costi totali di ogni Istituto e si riferiscono alle seguenti categorie di costo riprese dal piano contabile REKOLE: a) gruppi 30-39 Costi del personale: per il settore somatico-acuto si considera la variazione del costo totale degli ultimi due consuntivi; per la psichiatria e la riabilitazione si considerano il 75% del costo del personale curante e il 25% del costo del personale terapeutico del consuntivo dell anno del contributo; b) gruppo 38 Onorari medici; c) gruppo 40 Fabbisogno medico; d) gruppo 41 Prodotti alimentari; e) gruppo 42 Economia domestica; f) gruppo 48 Altre prestazioni ai pazienti. Art. 48d (nuovo) 1La percentuale di costi variabili determinata secondo i parametri dell art. 48c è applicata alla quota parte di tariffa a carico dello Stato (tariffa degressiva). 2L adeguamento a costi variabili risulta dalla moltiplica della tariffa degressiva per la variazione di attività oltre la soglia ai sensi dell art. 48b. Art. 48e (nuovo) Il contributo globale può essere adeguato, con modalità da concordare di volta in volta per: a) eventi eccezionali (epidemie, catastrofi, ecc.); b) attribuzione di compiti non previsti dalla legislazione in vigore o a seguito di modifiche dei mandati secondo la pianificazione ospedaliera ai sensi dell art. 39 cpv. 1 LAMal;

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 78 c) modifiche legislative federali o cantonali comportanti segnatamente una diversa ripartizione del finanziamento tra lo Stato e le assicurazioni sociali, come pure accordi intercantonali sulle ospedalizzazioni fuori Cantone. Obbligo informativo Statistiche Risultato d esercizio dell attività finanziata con contributo globale Art. 48f (nuovo) 1Gli Istituti sono tenuti a fornire all Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità, entro il 30 aprile di ogni anno: il formulario ITAR-K completo di tutti i suoi fogli; il formulario dati di base e prestazioni; entro il 30 giugno di ogni anno: la suddivisione dell attività effettuata (pazienti, caseload e/o giornate di cura) per gruppo assicurativo; la tabella con i nominativi dei medici assistenti, la specialità e l anno di specializzazione, la data d inizio e di fine del rapporto d impiego; la tabella con gli stage del personale sanitario non universitario suddivisi in numero di allievi e di settimane di formazione offerti; il rapporto di revisione con allegati bilancio e conto economico revisionati; la suddivisione del risultato d esercizio tra attività finanziata con contributo globale e il resto, certificata dall Ufficio di revisione o autocertificata dalla Direzione; il rapporto di attività (se esistente); la dichiarazione di completezza. 2Resta riservato l art. 66n LCAMal. Art. 48g (nuovo) 1Gli Istituti sono tenuti a fornire all Unità statistiche sanitarie del Dipartimento della sanità e della socialità (USS) i dati statistici richiesti dall Ufficio federale di statistica in ossequio alle disposizioni LAMal. 2L USS può richiedere eventuali statistiche supplementari connesse al controllo dei mandati di prestazione. Art. 48h (nuovo) 1Gli Istituti predispongono la propria contabilità al fine di determinare il risultato d esercizio dell attività finanziata con contributo globale, conformemente alle disposizioni federali in materia. 2Gli Istituti presentano il risultato di cui al capoverso 1 certificato dall Ufficio di revisione o autocertificato dalla Direzione. Art. 48i (nuovo) Ex art. 48a TITOLO IVB Ospedalizzazioni fuori Cantone (nuovo) II Questa modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 5 aprile 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 79 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; modifica (del 5 aprile 2017) IL CONSIGLIO DI STATO I. Il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 è modificato come segue: DIPARTIMENTO DELL EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT (DECS) VOLUME 2 Atto No. Art. Oggetto Competenza originaria Delega a Reclamo L 2.5.4.1 34 calcolo sussidi ai comuni sugli stipendi dei docenti CdS DS SI L 2.5.4.1 80 cpv. 2 deroghe durata ore-lezione CdS DECS NO Abrogate VOLUME 5 Atto No. Art. Oggetto Competenza originaria Delega a Reclamo L 5.2.2.1 4 istituzione di commissioni di vigilanza scolastiche CdS DFP NO DL 5.3.3.2.1 approvazione pagamenti relativi all accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università DL 5.3.3.3.2 approvazione pagamenti relativi all accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali CdS / DECS Area studi universitari CdS / DECS Area studi universitari NO NO DL BU 2001, 133 approvazione pagamenti relativi al concordato intercantonale sul coordinamento universitario CdS / DECS Area studi universitari NO Abrogate

15/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 7 aprile 80 II. La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. Bellinzona, 5 aprile 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 18 febbraio 2014; modifica (del 5 aprile 2017) IL CONSIGLIO DI STATO I. Il regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 18 febbraio 2014 è modificato come segue: Pagamento dei contributi Capitolo settimo Contributi cantonali ai cantoni universitari Art. 16a (nuovo) I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 e dall Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 4 giugno 1998, nonché quelli agli organi intercantonali previsti dall Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 e dalla Convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario del 12 novembre 2014 avvengono su autorizzazione dell Area degli studi universitari della DCSU. Capitolo ottavo Norme finali (nuovo) II. La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. Bellinzona, 5 aprile 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri