Regolamento del Consiglio di Istituto (approvato in Consiglio d Istituto il 2 febbraio 2017)

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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.G. TRISSINO Licei Classico Scientifico Linguistico Scienze Applicate Scienze Umane Via Lungo Agno Manzoni, 18 VALDAGNO (VI) Tel. 0445 401615 Liceo Artistico Via G. Marzotto, 1 VALDAGNO (VI) Tel. 0445 411133 www.liceivaldagno.gov.it e-mail: info@liceivaldagno.it Regolamento del Consiglio di Istituto (approvato in Consiglio d Istituto il 2 febbraio 2017) Premessa Il Consiglio d Istituto trae la propria definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Osserva inoltre le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, l O.M. 15 luglio 1991, n. 215 recante Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento. Nel Consiglio d Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. Articolo 1 La prima seduta 1. La prima seduta del Consiglio d Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l elezione del Presidente del Consiglio d Istituto e della Giunta esecutiva del Consiglio. Articolo 2 Elezione del Presidente 1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d Istituto rappresentanti dei genitori. 2. All elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d Istituto. 3. L elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. Articolo 3 Elezione del Vice Presidente 1

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente, proposto tra i membri del Consiglio d Istituto rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità di votazione seguite per l elezione del Presidente. 2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall articolo 4 del Regolamento. 5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. 6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. 1. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio; Articolo 4 Attribuzioni del Presidente b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in formato elettronico. Articolo 5 Segretario del Consiglio e sue attribuzioni 1. Il Segretario del Consiglio è designato dal Presidente per ogni singola seduta ovvero in via permanente sulla base delle disponibilità e di accordi interni al Consiglio stesso. 2. Il Segretario redige il verbale della seduta, che viene sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente. 3. Ogni altra incombenza di natura amministrativa del Consiglio viene svolta dal personale addetto alla segreteria della scuola. Articolo 6 Giunta esecutiva e sue attribuzioni 1. La designazione dei membri della Giunta esecutiva avviene con voto segreto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. 2. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio dì Istituto, in particolare per ciò che riguarda il programma finanziario annuale ed il conto consuntivo. 3. La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico e viene convocata dallo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con l indicazione dell ordine del giorno. Articolo 7 2

Durata del mandato e proroga 1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. 2. Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente. Articolo 8 Consiglieri 1. I Consiglieri che nel corso del mandato perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, purché in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. 2. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere. Articolo 9 Presenza di estranei ed esperti 1. Non è consentito l intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non abbiano titolo per presenziarvi (vedi art. 13, c. 2). 2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle proprie sedute. La partecipazione deve essere approvata, a maggioranza, mediante delibera. La presenza di esperti deve essere limitata all espressione della loro relazione e parere. 3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d Istituto. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d Istituto. Articolo 10 Convocazione 1. Salvo quanto previsto dall articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio. 2. Il Presidente ha l obbligo di convocare il Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione sottoscritta dagli interessati deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. 3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta, nonché dal Consiglio stesso nella seduta precedente. 3

4. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'istituto. 5. L'eventuale documentazione relativa all'o.d.g. è messa a disposizione dei Consiglieri presso l ufficio del Dsga e, quando possibile, con invio tramite mail a ciascun consigliere. 6. L atto di convocazione: a) spetta al Presidente del Consiglio; b) deve avere forma scritta; c) contiene l ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo sintetico ma preciso; d) indica se si tratti di seduta straordinaria; e) deve indicare il giorno, l ora e il luogo della riunione; f) deve essere recapitato ai Consiglieri e pubblicato all albo della scuola almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria ed almeno due giorni prima della seduta straordinaria; g) nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l avviso telefonico. Articolo 11 Ordine del giorno 1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l ordine con il quale sono stati iscritti all ordine del giorno, a meno che il Consiglio, a maggioranza, decida un diverso ordine di trattazione; il Consiglio non può comunque deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti ma, con voto unanime, deliberare di discutere argomenti in aggiunta a quelli previsti dall ordine del giorno. Articolo 12 Svolgimento delle sedute 1. Alle sedute del Consiglio d Istituto, in conformità all art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. 2. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso. 3. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 4. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. 4

Articolo 13 Votazione 1. Ad ogni argomento all o.d.g., dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, lo stesso Presidente mette ai voti la/e proposta/e emersa/e. 2. La votazione può avvenire: a) per alzata di mano; b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; c) per scheda segreta. 3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. 4. I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18 anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all art. 8 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo, secondo e terzo comma. lettera b) dell art. 10. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto. Articolo 14 Deliberazioni e ricorsi 1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l efficacia della delibera s intende sospesa fino al pronunciamento dell organo competente, salvo che il Consiglio decida, all unanimità, di mantenere la delibera valida. Articolo 16 Verbale 1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è compilato dal Segretario del Consiglio su supporto informatico. 4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale 5

delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 5. I singoli componenti del Consiglio hanno diritto, a richiesta, a che siano messe a verbale le loro dichiarazioni. 6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Articolo 17 Pubblicità degli atti 1. Sono pubblicate all albo on line copie conformi dei verbali delle sedute. 2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. 3. Gli atti del Consiglio sono soggetti alle norme sulla trasparenza (L241/90) e sull accesso civico (D.Lgs. 33/2013 e 97/2016). Articolo 17 Commissioni e gruppi di lavoro Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire al proprio interno, per materie di particolare interesse o significato, commissioni o gruppi di lavoro che, pur non avendo alcun potere deliberativo, svolgono attività di studio e approfondimento sulle materie indicate secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio, rendendo conto a quest ultimo delle attività svolte. Articolo 18 Validità Regolamento del Consiglio di Istituto 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del C.d.I. successiva a quella in cui è stato approvato; eventuali modifiche possono essere inserite all O.d.G. per la loro approvazione a partire dalla seduta successiva. 2. Per situazioni non contemplate dal presente regolamento, ci si atterrà alle norme generali vigenti. 6

Regolamento della Giunta Esecutiva (approvato in Consiglio d Istituto il 2 febbraio 2017) Art. 1 - Compiti La Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio d'istituto: predispone il Programma Annuale e il Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere. Cura la preparazione degli atti da proporre all'approvazione del Consiglio. Art. 2 Presidenza Il Dirigente Scolastico è Presidente della Giunta Esecutiva. In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, le sedute della Giunta Esecutiva sono presiedute, per suo incarico, dal docente con la funzione vicaria. Le funzioni di segretario sono svolte dal D.S.G.A. che ne fa parte di diritto. Art. 3 - Sedute La convocazione delle sedute della Giunta Esecutiva spetta al Dirigente Scolastico. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Art. 4 - Componenti della Giunta Oltre al Dirigente Scolastico fa parte della Giunta anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di Segretario della Giunta stessa. Inoltre, eletti dal Consiglio d'istituto con le modalità previste dall art. 6 del Regolamento di tale organo, ne fanno parte: un rappresentante degli insegnanti un rappresentante del personale A.T.A. un rappresentante dei genitori un rappresentante degli studenti. Art. 5 - Decadenza I membri della giunta che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. Art. 6 - Validità del regolamento della Giunta esecutiva Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta della Giunta esecutiva successiva a quella in cui è stato approvato; eventuali modifiche possono essere inserite all O.d.G. per la loro apptovazione a partire dalla seduta successiva. Il Consiglio di Istituto predispone ed approva il presente regolamento. Per situazioni non contemplate dal presente regolamento, ci si atterrà alle norme generali vigenti. 7