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COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI

Richiamate le norme Della legge organica comunale; Della legge sanitaria; Della legge federale contro l inquinamento delle acque (LIA) e relativa legge d applicazione cantonale (LALIA); Della legge federale sulla protezione dell ambiente (LPA); Del regolamento comunale A) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Principio Il deposito, la raccolta e la distruzione dei rifiuti sul territorio comunale sono di competenza del Municipio. Per le zone agricole, la trasformazione in concime dei rifiuti domestici ed affini avviene in ossequio alle norme per l igiene del suolo e dell abitato. Art. 2 - Obbligatorietà La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio. Il Municipio può dispensare dall obbligo suddetto il richiedente in grado di eliminare convenientemente i rifiuti con mezzi propri. Art. 3 - Rifiuti esclusi Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi: a) i materiali che non sono ricevuti dal centro regionale di discarica o incenerimento (materiale ingombrante e non combustibile); b) i rifiuti industriali di qualsiasi genere e derivazione; c) i materiali infiammabili ed esplosivi, i rifiuti di demolizione e di giardino, sassi, terra, imballaggi di vetro e simili; d) i rifiuti elencati al punto 3 a), b), c), devono essere eliminati conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia e previa autorizzazione delle istanze comunali e cantonali; e) i rifiuti speciali e quelli che sono raccolti separatamente per il riciclaggio. Sono rifiuti speciali quelli designati nell Ordinanza del 12.11.1986 sul traffico dei rifiuti speciali (OTSR) quali materiali solidi e liquidi pericolosi;

Art. 4 - Eliminazione dei rifiuti esclusi I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a sue spese conformemente alle disposizioni di leggi vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali, comunali e consortili. Art. 5 - Raccolte speciali e differenziate Il Municipio può istituire servizi speciali per la raccolta separata di determinati generi di rifiuti quali il vetro, la carta, i metalli, gli olii, le pile o le batterie, i medicinali usati, per destinarli al riciclaggio o ad altri scopi. In tale caso gli utenti devono sottostare alle relative ordinanze. Per i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche, il Municipio può organizzare la raccolta secondo le indicazioni che saranno impartite di volta in volta. Art. 6 - Contenitori I rifiuti devono essere messi nei sacchi appositamente fabbricati a questo scopo e prescritti dall ordinanza municipale e depositati nei contenitori collocati nei luoghi fissati dal Municipio. Rifiuti messi in altri recipienti non verranno raccolti ed il trasgressore è passibile di multa. L adozione del contenitore da parte di privati è soggetta ad autorizzazione municipale, previa regolare domanda inoltrata al Municipio. Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa, è a carico del proprietario. I contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio dell apposito automezzo non vengono vuotati. Art. 7 - Acquisto e manutenzione contenitori La posa dei contenitori è a cura e spese del Municipio. Per gli stabili a partire da 5 (cinque) appartamenti e per le industrie l acquisto dei contenitori, la loro pulizia e manutenzione sono a carico dei privati. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita o di danni ai contenitori. Iscrizioni o affissioni sui contenitori devono essere approvate dal Municipio Art. 8 - Comprensorio Il servizio viene svolto lungo le strade pubbliche, entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio. In casi particolari il Comune può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate zone, obbligando gli utenti a provvedere direttamente secondo le disposizioni che saranno indicate al riguardo. Art. 9 - Raccolta dei rifiuti ingombranti Il Municipio organizza la raccolta dei rifiuti ingombranti. La materia viene regolamentata tramite apposita ordinanza che fissa le modalità e gli orari di consegna e di esposizione.

Art. 10 - Raccolta degli scarti vegetali Il Municipio organizza la raccolta degli scarti vegetali non direttamente compostati dai privati ad esclusione degli scarti di cucina di ogni genere. Sono pure esclusi dalla raccolta gli scarti provenienti da: - tagli eseguiti da giardinieri o imprese private - taglio di aree private incolte o abbandonate - taglio di alberi di alto fusto La materia viene regolamentata tramite apposita ordinanza che fissa le modalità e gli orari di consegna e di esposizione. Art. 11- Depositi abusivi E proibito depositare spazzatura, residui, rifiuti e rottami sia su terreno pubblico sia privato, nei fiumi, nei riali, nelle cunette e nelle bocchette stradali. E pure vietato depositare rifiuti domestici, come pure provenienti dalla pulizia di locali o dall esercizio di commerci, nei cestini stradali che sono esclusivamente destinati all uso dei passanti. B) GENERE DELLA RACCOLTA Art. 12.- a) raccolta normale b) raccolta straordinaria Art. 13.- Raccolta normale Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, gabinetti medici ed in genere da tutte le attività a carattere commerciale. L ordinanza stabilirà il genere dei rifiuti ammessi per la raccolta normale. Art. 14.-Raccolta straordinaria A giudizio del Municipio, che emanerà tempestivi avvisi, potranno effettuarsi raccolte straordinarie di materiale ingombrante.

C) TASSE Art. 15.- Rifiuti domestici a) dai fuochi da fr. 150. a fr. 400. all anno + da fr. 20. a fr. 50. all anno per componente dell economia domestica, fino ad un massimo di 4. b) case secondarie e da fr. 150. a fr. 400. all anno appartamenti di vacanza + da fr. 20. a fr. 50. all anno, calcolato sul numero dei posti letto. Le persone sole o più persone dello stesso fuoco che beneficiano della prestazione complementare AVS/AI beneficiano di una riduzione complessiva di fr. 50. Art. 16.- Rifiuti non domestici a) alberghi, pensioni, da fr. 500.-- a fr. 1'500. l anno esercizi pubblici con o senza alloggio b) negozi, magazzini, imprese, da fr. 200.-- a fr. 1'200. l anno artigiani, uffici c) fabbriche da fr. 500.-- a fr. 2'000. l anno (secondo quantitativo) E riservata l esclusione ai sensi dell art. 3b) PAGAMENTO La tassa deve essere versata entro il termine di 30 giorni dalla sua intimazione.

D) DISPOSIZIONI FINALI Art. 17.- Infrazioni Le infrazioni al presente regolamento sono punibili di multa da un minimo di fr. 50. ad un massimo di fr. 1'000.--, riservate eventuali azioni di risarcimento danni. Art. 18- Reclami Contro la tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dall intimazione della tassa. Art. 19.- Ricorsi Contro la decisione sul reclamo e contro l imposizione di multe è dato diritto di ricorso come previsto dagli art. 145 e 148 LOC. Art. 20.- Entrata in vigore Il presente regolamento annulla le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore con l approvazione del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato. Adottato dal Consiglio comunale di Brusino Arsizio nella seduta del 20 dicembre 2004 Approvato dalla Sezione enti locali il 29 agosto 2005 Modifica art. 6 e 7 approvata dal Consiglio comunale di Brusino Arsizio nella seduta del 10 luglio 2006