Regolamento Tassa rifiuti

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Regolamento Tassa rifiuti Art.1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Calimera della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15.11.93, nr. 507 di seguito indicato come Decreto 507. TITOLO 1 ELEMENTI DEL TRIBUTO Art.2 Zone di applicazione (art. 59 c. 2-5) 1. La tassa si applica su tutto il centro urbanoe sugli insediamenti e case sparse compresi nella allegata planimetria 2. nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed equiparati e l utente è tenuto, ai sensi dell art. 59 comma 3, al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa. Art.3 Riduzione della tassazione Per carenze organiche del servizio (art. 59 c. 4) 1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l immobile di residenza o di servizio dell attività dell utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all Ufficio Tributi della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi 2. Il responsabile dell ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull originale 3. Il responsabile del servizio di nettezza urbana comunica all ufficio tributi, entro i trenta giorni successivi, l intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l hanno impedita. Art. 4 Riduzione della tassazione Per mancato svolgimento protratto del servizio (Art. 59 c. 6) 1. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l autorità sanitaria competente dichiari l esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all ambiente l utente può provvedere a sue spese sino a quando l autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno 3. L utente che, nei casi di cui al comma precedente, abbia provveduto in proprio alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio pari al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato. Art. 5 Gettito del tributo (Art. 61) 1. La tariffa della tassa è determinata con atto della G.M. il gettito globale annuo dovrà raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall art.61 - commi 2 e 3 -, dall art.67 comma 3 e, per gli anni 1994 e 1995, dall art.79 comma 5 del D. L.vo 507 e successive modificazioni 2. Il gettito complessivo non potrà comunque superare il costo di esercizio del servizio stesso. Art. 6 Tariffazione per il 1994 e 1995 1. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata allasuperficie dei locali e delle aree servite ed all uso a cui sono destinati, fatto salvo il disposto del successivo art.26 del presente Regolamento. Art. 7 PRESUPPOSTO DELLA TASSA (Art. 62 c. 1) Locali tassabili 1. La tassa è dovuta per l occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (queste ultime con decorrenza 1.1.1996 ed espressamente individuate dal presente Regolamento all art.8) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene reso il servizio in via continuativa, che producono rifiuti. 2. Per l abitazione colonica o gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all area di pertinenza dell abitazione o del fabbricato. 3. Si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l esterno, qualunque ne sia la destinazione o l uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi. 4. Sono ad ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di: a) tutti i vani all interno dell abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure

quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre ecc.) escluse le stalle, i fienili, le serre a terra e i locali esclusivamente destinati a centrale termica; b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all esercizio di arti e professi c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di locande, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico; d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco, da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all aperto utilizzabili sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell attività; e) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all aperto finalizzata alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le Unità Sanitarie Locali dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere; f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.; g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze annessi agli impianti sportivi, escluse le superfici destinate all esercizio effettivo dello sport e a gradinate per il pubblico. Art. 8 Aree tassabili (Art. 62) 1. Si considerano aree tassabili a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi; b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli ecc.) nonché l area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via; c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, escluse le aree sulle quali si verifica l esercizio effettivo dello sport, le gradinate e le aree di sosta per il pubblico; d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato, degli altri enti pubblici territoriali, se

adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilabili. Art 9 Esclusioni (art. 62 c. 2-3-5) 1) non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o, ad idonea documentazione. 2) Non sono altresì soggetti alla tassa i locali non utilizzati tenuti a disposizione solo nel caso che non siano funzionalmente e strutturalmente alle dipendenze dell unità abitativa o utilizzati per altri usi soggetti a tassazione. 3) In particolare, non sono soggetti alla tassa: a) i locali e le aree non arredati, impraticabili o comunque dichiarati inagibili dalle competenti autorità; b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie contemplate dall art. 62, comma 5, del Decreto 507; c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento; d) i locali adibiti a sedi di uffici di scuole pubbliche; e) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusioni dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto; f) la Caserma dei Carabinieri limitatamente ai locali strettamente utilizzati per il servizio di istituto. 4) Sono, infine, escluse dalla tassa le superfici operative suscettibili di produrre rifiuti speciali, ancorché assimilati, allo smaltimento dei quali provvedano i produttori stessi a proprie spese, mediante convenzioni appositamente stipulate con operatori abilitati. La richiesta di esclusione della tassa delle predette superfici dovrà essere presentata all ufficio tributi, corredata da idonea documentazione, nei termini ordinari. Art. 10 Unità immobiliare ad uso promiscuo (Art. 62 c. 4)

1. Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un attività economica professionale, la tassa è dovuta, per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l attività specifica. Art. 11 Soggetti passivi (Art. 63 c.1) 1. La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) locali ed aree scoperte di cui ai precedenti articoli 7 e 8 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Art.12 Parti comuni dell edificio (Art. 63 c. 2) 1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie stenditoi, garages senza boxs o parti comuni del garage con box e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell alloggio in condominio. 2. Nel caso di inadempienza, la tassa dovuta è calcolata d ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue: - quando i condomini sono due l aumento è del 10%; - quando i condomini sono 30 o più l aumento è del 2%; - quando il numero dei condomini è ricompreso tra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree condominiali che l amministratore del condominio è tenuto a presentare all ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno. Art.13 Locali in multiproprietà (art. 63 c. 3-4) 1. Per gli alloggi, i locali e i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante da rapporto tributario attinente i locali ed aree in uso esclusivo. 2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l elenco degli occupanti o detentori dell edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

TITOLO II TARIFFAZIONE Art. 14 Obbligazione tributaria (Art. 64 c. 1) 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. La cessazione nel corso dell anno dell occupazione o detenzione dà diritto all abbuono del tributo a decorrere dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione, l obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive: a) quando l utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata, purchè il ritardo della presentazione della denuncia non superi, a pena di decadenza, i sei mesi della notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo; b) quando sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell utente subentrante o per azione di recupero d ufficio. Art. 15 Tariffazione dal 1 gennaio 1996 (Art. 65) 1. A partire dal 1 gennaio 1996 la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei Rifiuti Solidi Urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo di uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento. 2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per l unità di superficie imponibile accertata previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 1. Abitazioni; Art.15 bis Categorie di tassazione

2. Rimesse, autorimesse, scantinati e locali di deposito di pertinenze di abitazioni ed a servizio esclusivo delle stesse; 3. Uffici e studi professionali; 4. Laboratori artigiani; 5. Esercizi commerciali ed esercizi pubblici; 6. Stabilimenti industriali; 7. teatri, cinema; 8. Circoli ed altri istituiti ed associazioni senza scopi di lucro (lettera e) art.7) e locali lettera d) art.7. Art.16 Tariffe per particolari condizioni d uso (Art. 66 ) 1. Con decorrenza 1.1.96 sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte di cui all art.8. 2. La tariffa unitaria è ridotta del 33% nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune; c) locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l esercizio dell attività. 3. La tariffa è ridotta del 33% nei confronti dell utente che trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma risieda o dimori all estero per più di sei mesi all anno. 4. La tariffa è ridotta del 30% relativamente alla parte abitativa della costruzione rurale occupata dall agricoltore. 5. le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall anno successivo. 6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell applicazione delle suddette agevolazioni ; in difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria con le sanzioni per l omessa denuncia di variazione dall at.76 del Decreto 507. Art. 17

Locali ed aree non utilizzati 1. La tassa è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all uso. 2. I locali per abitazione si considerano predisposti all utilizzazione se dotati di arredamento anche precario e di fornitura idrica ed elettrica. Mancando uno di questi requisiti la tassa non è dovuta. 3.I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature o, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. 1. Sono esenti dal tributo : a) i locali condotti da istituti di beneficenza; Art.18 Esenzioni (Art. 67 c. 1) b) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico. Art. 19 Riduzioni (Art. 67) 1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi: a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione sino al 40%; b) Utente che consegni in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio : riduzione sino al 20%. 2. La riduzione, che non potrà comunque superare i limitidi cui al comma 1, è fissata con delibera G.M. su semplice domanda dell utente in relazione all intensità e gli effetti accertati, ricorrendo in caso il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dall ufficio tributi. Art.20 (Art. 67 c. 3) 1. A partire dal bilancio preventivo relativo all esercizio 1996 è individuato, nella parte Spesa, un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui agli artt.18 e 19. Art.21 Contenuto dell atto di determinazione delle tariffe (Art. 69 c. 2)

1. La G. M., sentita la Commissione Consiliare competente, determina entro il 31 ottobre con efficacia dal 1 gennaio successivo: a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni di massima contenute nel secondo comma dell art.68 del decreto 507 e alla esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di tassazione; c) le nuove tariffe derivanti dall utilizzo dei parametri per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese; d) la misura della tariffa della tassa giornaliera di smaltimento di cui all art.27 del presente Regolamento. 2. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo. TITOLO III Art. 22 DENUNCE (Art. 70) 1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. L ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare e della convivenza, che occupano o detengano l immobile di residenza o l abitazione principale ovvero dimorano nell immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l amministrazione, dell ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell occupazione o detenzione

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali invitano l utente a provvedere alla denuncia d uso di locali a disposizione, fatto salvo comunque l obbligo di denuncia di cui al comma 1. 6. La dichiarazione di cui sopra è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Art. 23 Accertamento (Art. 71) 1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente ( dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l ufficio emette avviso di accertamento d ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 2. Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. 3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l indicazione dell organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 4. Ai fini del potenziamento dell azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici per l individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente. Art. 24 Riscossione (Art. 72) 1. Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l art.72 del Decreto Legislativo 507. L art. 24 è stato sostituito con deliberazione di C.C. nr. 40 del 28.11.2005 nel modo seguente: 1. Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l art. 72 del D. L.vo 507/93 e successive modifiche, per quanto applicabile. 2. I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Comune di Calimera Servizio Tesoreria T.A.R.S.U.

3. Le modalità di versamento di cui al comma precedente si osservano anche per eseguire il versamento del maggiore tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito ad attività di accertamento. 4. Demandare alla Giunta Comunale l adozione degli atti necessari all esecuzione del presente articolo. TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO Art. 25 Modalità dei rimborsi (Art. 75) 1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel sesto comma dell art. 59 e nell art.75 del Decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell importo iscritto a ruolo nei termini indicati nell art.75 stesso. 2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. 3. Nel caso risulti già pagato l intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 nr.43. Art. 26 Sanzioni ed interessi (Art. 76) 1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente Regolamento si applicano le norme di cui all art. 76 de decreto 507. 2. L entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3 comma del citato art.76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto del Sindaco in relazione alla gravità della violazione commessa e dell eventuale recidiva dell autore. 3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Art. 27 Tassa giornaliera di smaltimento (Art. 77)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporanea e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento solo se producono rifiuti. 2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. 3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 4. L obbligo della denuncia dell uso temporaneo e assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all atto dell occupazione con il modulo di versamento di cui all art. 50 del D.L.vo 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. 5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 6. Per l accertamento in rettifica o d ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle del D.L.vo 507, relative alla tassa annuale. 7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento. Art.28 Norma transitoria per gli anni 1994 e 1995 (Art. 79) 1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione per gli anni 1994 e 1995, di cui all art. 70 del D.V.vo 507, sono presentate, rispettivamente, entro il trenta settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l indicazione delle aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio, di cui all art.1117 del Codice Civile, e dei locali in multiproprietà di usi comune. 2. Le denunce integrative o modificative anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l elenco di cui al comma 4 dell art. 63 del Decreto 507 sono presentati entro il 30 settembre 1995 e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall anno 1996. Art. 29 Lotta all evasione 1. Per assicurare una efficace lotta all evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue: A) UFFICIO TRIBUTI

A.1 Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.20 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita cartella del contribuente A.2 - La cartella del contribuente di cui al precedente punto dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo; A.3 -Dovrà essere impiantato uno schedario del contribuente le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all utenza. B) UFFICIO TECNICO Dovrà assicurare all ufficio tributi ogni possibile collaborazione. C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza. D) UFFICIO ANAGRAFE D.1 - Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all evasione, nonché di assistenza agli utenti. Art. 30 Rinvio ad altre disposizioni 1. Per quanto non espressamente previste nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.L.vo 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia. Art. 31 Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7/8/1990 nr.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 32 Variazioni al Regolamento 1. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 33 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno della sua ripubblicazione, ai sensi del comma 2 dell art.57 dello Statuto dell Ente. Art. 34 Norma transitoria finale 1. Per gli anni 1994 e 1995 sono in vigore le categorie e le tariffe confermate con delibera della G.M. nr.488 del 21 ottobre 1994.