Ministero degli Affari Esteri

Documenti analoghi
REGOLAMENTO. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E

Ministero della Difesa

REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Estensore: Comitato Unico di Garanzia. Approvazione: Direttore Generale dott. Paolo Bordon Autorizzazione: documento soggetto a decretazione

COMUNE DI LIVORNO. Articolo 1 Principi e Finalità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SOLESINO. Art. 1 Oggetto del Regolamento

Comune di Rignano Flaminio (Provincia di Roma)

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA Approvato all unanimità nella seduta del

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL

Regolamento interno del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Provincia di Cuneo

ALFA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L ACCREDITAMENTO REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SASSARI

Regolamento. per la disciplina delle modalità di. funzionamento del Comitato Unico. di garanzia per le pari opportunità,

COMUNE DI MULAZZANO Provincia di Lodi

COMUNE DI ARCOLA Provincia della Spezia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

LAVORO E BENESSERE VARESE 26 SETTEMBRE LA NASCITA E L EVOLUZIONE L CUG ALL INTERNO DELL A.O MACCHI Dott.ssa Adelina Salzillo Presidente CUG

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

Art. 1 Istituzione e finalità

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità fra uomo e donna ;

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI MAGNAGO. Provincia di Milano REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza

COMUNE DI CASOREZZO. Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORTEMAGGIORE

Comune di Asti C.U.G.

CITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA. Art. 1 Oggetto del Regolamento

COMUNE DI CANCELLARA. (Provincia di POTENZA) REGOLAMENTO per il funzionamento del Comitato Unico Di Garanzia

CITTA DI TRICASE PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRICASE

COMUNE DI ADRIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE DI QUARTU SANT ELENA

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del )

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Autorità Idrica Toscana

Art. 5 Convocazioni Art. 6 Modalità di funzionamento del Comitato Art. 7 Dimissioni dei Componenti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA USL DI MODENA

Regolamento per la disciplina del funzionamento del

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 Finalità del CUG Art. 3 - Competenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia C.U.G. Allegato "A" COMUNE DI Cavallino Treporti (Provincia di Venezia)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COMUNE DI CANEGRATE Provincia di Milano

COMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap tel fax

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna -

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL PERSONALE DOCENTE CON COMPETENZE ANALOGHE AL CUG

Art. 4 Modalità di funzionamento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 1 COMPOSIZIONE E DURATA. Art. 2 IL PRESIDENTE

Progr. n.: 175 PG n.: /2012 Data seduta: 11/09/2012 Data inizio vigore: 11/09/2012

COMUNE DI MARTELLAGO P. IVA: PROVINCIA DI VENEZIA C.F.:

REGOLAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL ASL N. 8 CAGLIARI. Art. 1 Oggetto del Regolamento

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA Provincia di Bari

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Comune di Torremaggiore REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Emanato con Decreto 10 febbraio 2015, n. 68 Ultime modifiche emanate con Decreto 2 marzo 2015, n. 135 Entrate in vigore il 2 marzo 2015

COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano)

OGGETTO : REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Oggetto del Regolamento Composizione e sede Durata in carica Compiti del Presidente

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI COLLEFERRO

Comune di Urbino COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

COMITATO UNICO DI GARANZIA per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni C.U.G.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI REGGIOLO. Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Comune di Macerata REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI OSTIGLIA. Provincia di Mantova

Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate M.se

COMUNE DI CITTADELLA

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (Provincia di Varese) AREA RISORSE (Servizio Personale)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO DI PADOVA I.R.C.C.S.

COMUNE DI SOVIZZO REGOLAMENTO PER

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA USL 2 DI LUCCA

ART.2 COMPOSIZIONE ART.3 NOMINA, DURATA DELL INCARICO E CESSAZIONE DEI COMPONENTI

Articolo 1 Oggetto. Articolo 2 Nomina e composizione del comitato

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI FIRENZE

Articolo 1 Istituzione

Comitato Unico di Garanzia. per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi. lavora e contro le discriminazioni CUG

OGGETTO. Art.1 Attribuzioni

Approvato nella seduta del C.U.G. n. 1 del 28/08/2018. Art. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 1 (Costituzione e composizione)

COMUNE DI TREVISO. (delibera G.C. n. 9 del 20 gennaio 2016)

Transcript:

Ministero degli Affari Esteri Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento ; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità fra uomo e donna ; VISTA la Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione e per le Pari Opportunità, 23 maggio 2007, recante Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante Disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ; VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ; VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante Semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche e in particolare l art. 21; VISTA la Circolare 18 novembre 2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ; VISTO il Decreto Ministeriale 29 maggio 2009, n. 029/128/BIS, relativo all adozione del Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing presso il Ministero degli affari esteri; 1

VISTO il Decreto Ministeriale 29 febbraio 2008, n. 64-bis, recante le norme di funzionamento dello Sportello di ascolto sul fenomeno del mobbing presso il Ministero degli affari esteri, anche con riguardo al trattamento dei dati personali; VISTO il Decreto Ministeriale 13 aprile 2011, n. 146bis, recante Codice contro le molestie sessuali presso il Ministero degli affari esteri; VISTO il Decreto Ministeriale 15 aprile 2011, n.149bis, recante Sportello di ascolto contro le molestie sessuali istituito presso il Ministero degli Affari Esteri. VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2011, recante Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ; VISTO l Atto costitutivo n. 0168/BIS, del 20 aprile 2011; CONSIDERATO che, in applicazione dell art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito presso il Ministero degli Affari Esteri, con Atto costitutivo n. 0168/BIS del 20 aprile 2011, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (in seguito denominato Comitato oppure C.U.G ) e che, a norma di legge, il predetto CUG sostituisce il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi. RILEVATO altresì che, ai sensi dell art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del C.U.G. è previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno. CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le procedure del CUG, per regolamentarne il funzionamento interno, prevedere il corretto trattamento dei dati personali ed assicurare l efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali ed esterni; VISTA la delibera del Comitato, adottata in data 17 giugno 2011 EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Obiettivi 1. In conformità con le linee guida di cui alla citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, il Comitato opera all interno dell Amministrazione con compiti propositivi, consultivi e di verifica, al fine di contribuire all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per il miglioramento dell efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 2

Articolo 2 Composizione e ruolo del Presidente 1. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato dai rappresentanti dell Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali individuati dall atto costitutivo, decreto n. 0168/BIS, del 20 aprile 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni, salvo il caso di dimissioni ovvero di impedimento permanente a partecipare ai lavori del Comitato. 3. Il CUG è presieduto da un rappresentante designato dall Amministrazione. 4. Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente scelto dalle Organizzazioni Sindacali. 5. Il Presidente: i. convoca le sedute del C.U.G., predisponendo gli argomenti all ordine del giorno di ciascuna riunione e dirigendo i lavori della seduta; ii. rappresenta il C.U.G. sia all interno dell Amministrazione degli Affari Esteri, sia all esterno, con particolare riguardo agli organismi nazionali competenti iii. nelle materie di lavoro del C.U.G.; assicura i contatti tra il C.U.G. ed il Ministro, la Segreteria Generale e la Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione. 6. A mente dell atto costitutivo, per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente, che potrà prendere parte ai lavori del C.U.G. in sostituzione del componente effettivo. Con atto del Direttore Generale per le Risorse e l Organizzazione, si provvede a designare per ciascuno dei componenti effettivi di parte pubblica lo specifico componente supplente titolato a sostituirlo in caso di impedimento. Articolo 3 Organi di supporto 1. Il CUG istituisce al proprio interno uno Sportello di ascolto, che dipende dal Comitato ed ad esso riferisce. Lo Sportello raccoglie le eventuali istanze del personale in servizio presso l Amministrazione concernenti, in particolare, episodi di mobbing o molestie sessuali, fornisce informazioni ai dipendenti su tali fenomeni, riferisce al Comitato circa l effettiva consistenza dei fenomeni segnalati. La composizione dello Sportello è demandata ad apposito ordine di servizio del Direttore Generale per le Risorse e l Innovazione, che potrà individuarne i componenti anche tra i membri supplenti del CUG. 2. Ove ritenuto opportuno, il Comitato si avvale della collaborazione di un Consigliere di fiducia, previo conferimento di tale incarico da parte del Presidente a personale in servizio presso l Amministrazione centrale. 3. Il Presidente, anche su proposta di singoli componenti del C.U.G., può istituire all interno del Comitato stesso gruppi di lavoro incaricati di approfondire specifiche tematiche secondo le indicazioni formulate dal Presidente stesso. Può altresì delegare un componente a rappresentarlo in attività istituzionali, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari o ad altri impegni all interno o all esterno di questa Amministrazione. 3

Articolo 4 Segreteria 1. Ai sensi dell art. 2.2. dell Atto costitutivo, il Presidente designa il Segretario del Comitato fra i componenti appartenenti alla Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione. 2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono temporaneamente affidate dal Presidente ad un altro componente del C.U.G.. Articolo 5 Funzionamento del Comitato 1. Il Presidente convoca il C.U.G. per iscritto, avvalendosi della posta elettronica, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, rendendo noto l ordine del giorno di quest ultima anche con successiva comunicazione. 2. Il C.U.G. si riunisce in via ordinaria almeno una volta al bimestre. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta formulata in forma scritta da almeno 1/3 dei componenti, può convocare il C.U.G. in qualsiasi momento, ove sussistano motivi di particolare urgenza o necessità. 3. Le sedute sono legittimamente costituite qualora siano presenti la metà più uno dei componenti. Ciascuno dei presenti può richiedere la verifica del numero legale. 4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. I pareri consultivi sono adottati con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti del C.U.G. stesso. 5. Le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario, fatta salva la previsione dell art.4, comma 2. 6. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal C.U.G.. 7. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da chi ne ha fatto le veci è approvato a maggioranza dai componenti del C.U.G. nel corso della riunione successiva. 8. Il verbale è pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalle vigenti norme sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali. Articolo 6 Individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali ed ambito del trattamento 1. Ai fini del presente regolamento, sono incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell art.4, comma 1, lettera h) e dell art. 30 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente e tutti i componenti del Comitato, il Consigliere, i membri degli Sportelli e gli addetti della Direzione generale per l'amministrazione, l informatica e le comunicazioni, individuati dal Direttore Generale/Centrale, a cui è conferita la responsabilità del salvataggio informatico dei dati trattati dal Comitato. 2. L incarico ha inizio a seguito del perfezionamento del relativo atto di nomina quale componente del Comitato e termina al momento della cessazione dallo stesso. 4

3. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni. 4. I dati sensibili trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dalla tabella relativa alla Direzione Generale per il Personale, allegata al decreto ministeriale 23 giugno 2004, n.225, con le finalità e le operazioni eseguibili ivi indicate. Articolo 7 Obblighi degli incaricati 1. Gli incaricati si impegnano, in particolare, a: a. trattare i dati personali rispettando i princìpi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice), avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi. Il trattamento avviene dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice). b. utilizzare i dati personali per le attività ed il tempo strettamente necessari all espletamento dei compiti assegnati ed a compiere le sole operazioni di trattamento a ciò strumentali; c. non diffondere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali e gli esiti della trattazione dei dati, fatte salve le pertinenti comunicazioni al Comitato; d. attenersi alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dal Codice (articoli da 31 a 36). Articolo 8 Collaborazione con altri organismi 1. Nell esercizio delle sue funzioni, il C.U.G. può collaborare nelle modalità ritenute compatibili con l ordinato svolgimento delle proprie attività con altri organismi attivi nelle materie di propria competenza quali, a titolo esemplificativo: a) Il/la Consigliere/a nazionale di parità, previsto/a dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato dalla legge 183/2010); b) L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica; c) L Organismo Indipendente di Valutazione, allo scopo di attuare la valutazione delle performance anche alla luce dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo. 5

Articolo 9 Atti e procedimenti 1. Il C.U.G. ispira il proprio operato alle norme in materia di dematerializzazione dell attività amministrativa, nonché al principio di semplificazione dei procedimenti. 2. Il Presidente fissa un termine congruo per la conclusione dei procedimenti avviati dal C.U.G.. 3. II Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla sua costituzione una relazione sulla situazione del personale, riferita all anno precedente, riguardante l attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing). La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi del Ministero degli Affari Esteri. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta di almeno la metà dei componenti, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei Componenti del C.U.G. stesso. 2. Il presente Regolamento, registrato presso la Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione, viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri. La pubblicazione determina l entrata in vigore del Regolamento. Roma, lì 17 giugno 2011 Il Presidente Rita Di Giovanni 6