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Transcript:

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2018 ) 1

INDICE GENERALE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Ufficio comunale competente Art. 4 Attivazione del procedimento di definizione Art. 5 - Procedimento ad iniziativa diretta dell ufficio comunale Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente Art. 7 Contraddittorio con il contribuente Art. 8 Atto di accertamento con adesione Art. 9 Perfezionamento della definizione Art.10 Dilazioni di pagamento Art. 11 Effetti della definizione Art. 12 - Riduzione delle sanzioni Art. 13 Disposizioni finali 2

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell istituto dell accertamento con adesione del contribuente, di cui all art. 19 del Regolamento generale delle entrate comunali, in conformità all art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall art. 3, comma 133, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili. 2. Il Regolamento definisce procedure e modalità di esercizio dell accertamento con adesione, volto a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente e potenziare l attività di controllo sostanziale. Art. 2 Ambito di applicazione 1. L istituto dell accertamento con adesione trova applicazione agli accertamenti aventi ad oggetto entrate tributarie dell Ente, a condizione che l obbligazione tributaria non sia determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. 2. E esclusa l applicazione dell accertamento con adesione agli atti di mera liquidazione del tributo o di correzione di errori materiali, conseguenti all attività di controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate e/o nei versamenti eseguiti dal contribuente. 3. L ufficio comunale in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, oltre agli elementi probatori in suo possesso, alle norme applicabili, alle motivazioni prodotte dal contribuente, anche il rapporto costi/benefici derivante dall emissione dell avviso di accertamento ed il rischio di soccombenza in caso di attività contenziosa, anche attraverso l analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive. 4. Con riferimento agli atti per i quali vi siano più coobbligati, l accertamento può essere definito con adesione anche di un solo coobbligato, con conseguente estensione degli effetti dell adesione perfezionata anche nei confronti di tutti i coobbligati. 5. Resta fermo in ogni caso il potere del Responsabile dell Entrata di procedere in autotutela all annullamento totale o parziale dell atto ritenuto illegittimo o errato o alla revoca d ufficio di un atto, secondo le modalità definite dall art. 29 del Regolamento generale delle entrate. Art. 3 Ufficio comunale competente 1. L esercizio delle competenze inerenti la definizione dell accertamento con adesione è attribuito al Responsabile dell Entrata oggetto di accertamento. Art. 4 Attivazione del procedimento di definizione 1. Il procedimento di definizione può essere attivato: a) a cura dell ufficio comunale competente, prima della notifica dell avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, a seguito dell avvenuta notifica dell avviso di accertamento. 3

Art. 5 Procedimento ad iniziativa diretta dell ufficio comunale 1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione effettuata dai messi comunali o tramite PEC, qualora il contribuente disponga un domicilio digitale. 2. L invito a comparire deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) gli elementi identificativi dell atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l accertamento suscettibile di adesione; b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione; d) la maggiore imposta e relative sanzioni ed interessi dovuti; e) gli elementi che hanno dato luogo alla determinazione della maggiore imposta. 3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie che il Comune, ai fini dell esercizio dell attività di controllo, può rivolgere al contribuente ai sensi degli art. 7 e 8 del Regolamento generale delle entrate, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell invito a comparire potranno essere prese in considerazione dall ufficio competente. 5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito a comparire, non costituisce obbligo e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile. 6. L attivazione del procedimento da parte dell ufficio comunale non riveste carattere di obbligatorietà. Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall invito a comparire, di cui al precedente art. 5, può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 2. La presentazione dell istanza di accertamento con adesione deve avvenire presso l Ufficio competente entro sessanta giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, anteriormente all impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, mediante consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria comporta la rinuncia alla definizione agevolata. 3. La presentazione dell istanza, anche da parte di un solo coobbligato, produce l effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza medesima, i termini per l impugnazione e per il pagamento del tributo per tutti i coobbligati. 4. L ufficio competente, entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza da parte del 4

contribuente, formula l invio a comparire, anche telefonicamente o telematicamente. 5. Il procedimento ad iniziativa del contribuente è escluso qualora l Ufficio lo abbia invitato precedentemente a concordare per la medesima fattispecie con esito negativo ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta in merito. 6. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini dell atto oggetto di adesione e determina l inefficacia dell avviso di accertamento notificato. 7. Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può richiedere all Ufficio competente, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell eventuale definizione. Art. 7 Contraddittorio con il contribuente 1. La definizione dell accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente ed il funzionario responsabile dell ufficio competente. 2. Il contribuente nel corso del contraddittorio può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni. 3. La mancata comparizione del contribuente o del Procuratore da Egli nominato, nel giorno indicato nell invito a comparire, comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. 4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente o dal procuratore designato, in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, verranno prese in considerazione dall ufficio competente, purché avanzate entro il giorno antecedente quello fissato per la comparizione. 5. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all ufficio le precisazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari, esibendo i documenti in possesso e fornendo ogni elemento utile all esatta determinazione del tributo dovuto. 6. Per ciascun incontro viene redatto dal Responsabile del procedimento un verbale sintetico dal quale risultino le motivazioni addotte dal contribuente, la documentazione eventualmente esibita, l eventuale mancata comparizione dell interessato e l esito del concordato. I verbali costituiscono parte integrante e sostanziale del successivo atto di accertamento con adesione. Art. 8 Atto di accertamento con adesione 1. L accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, munito di delega, e dal funzionario responsabile del tributo. 2. L atto di adesione dovrà contenere: a) gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti; 5

b) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione; c) i termini e le modalità di versamento delle somme dovute. 3. All atto di adesione dovranno essere allegati i verbali redatti dal Responsabile del procedimento nel corso del contraddittorio, di cui al precedente articolo 7. Art. 9 Perfezionamento della definizione 1. La definizione dell accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, dell intero importo definito o della prima rata, qualora sia stata concessa una rateizzazione ai sensi del successivo articolo 10, secondo le modalità ivi indicate. 2. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente trasmette all ufficio competente la quietanza dell avvenuto pagamento dell intera somma dovuta o della prima rata, qualora sia stata concessa una rateizzazione ai sensi del successivo articolo 10. L ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente la copia dell atto di accertamento con adesione ad esso destinato. 3. L accertamento con adesione ad iniziativa diretta dell Ufficio comunale si perfeziona con la redazione dell atto stesso. 4. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l accordo si considera inesistente. In tal caso il contribuente potrà proporre ricorso avverso l atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge. Art. 10 Dilazioni di pagamento 1. Ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997, a richiesta dell interessato è ammesso il pagamento dilazionato dell importo definito con l atto di accertamento con adesione, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali per importi superiori ai 50.000,00 euro (cinquantamila/00). L importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l ultimo giorno di ciascun trimestre. 2. Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. 3. Entro dieci giorni dal versamento dell intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. Art. 11 Effetti della definizione 1. L accertamento con adesione, perfezionato come disposto dall art. 9, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo. 2. L intervenuta definizione dell atto di accertamento non esclude l esercizio di ulteriore attività di accertamento, entro i termini previsti dalla legge, in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta dall Ufficio alla data di sottoscrizione dell atto di 6

accertamento con adesione e non desumibile dalla denuncia presentata dal contribuente e dagli atti in possesso del Comune a quella data. 3. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. 4. L atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l imposizione in capo a tutti gli altri. Art. 12 Riduzione delle sanzioni 1. A seguito della definizione le sanzioni irrogate dal Responsabile del tributo per le violazioni che hanno determinato l avviso di accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Art. 13 - Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate tributarie e del Regolamento di contabilità dell Ente. 7