Conchiuso il 30 maggio 1974 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 1974

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Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria concernente i trasporti internazionali su strada 2 Conchiuso il 30 maggio 1974 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 1974 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria, desiderosi di agevolare i trasporti stradali di persone e merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Campo d applicazione Le disposizioni del presente accordo s applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell altra Parte contraente. Art. 2 Definizioni 1 Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica la quale, sia in Svizzera, sia nella Repubblica popolare di Bulgaria, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o merci per strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese. 2 Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica e, se del caso, il rimorchio o il semirimorchio, adibiti al trasporto: a) di più di otto persone sedute, non compreso il conducente; b) di merci. 3 Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti. RU 1974 1638 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Mediante note del 21 giugno 1991/23 febbraio/8 marzo/10 aprile 1996, la Svizzera e la Bulgaria hanno esteso il campo d applicazione dell Acc. al Principato del Liechtenstein, con effetto dal 23 febbraio 1996 e fintanto che questo Stato è vincolato alla Svizzera da un trattato d unione doganale (RS 0.631.112.514) (vedi RU 1996 1926). 1

Circolazione stradale Art. 3 2 Trasporti di persone 1 Sono esonerati dall autorizzazione i trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti: a) trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto un viaggio, i cui punti di partenza e d arrivo sono situati nel Paese di immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso né alle fermate fuori di detto Paese (circuito chiuso); oppure b) trasporto di un gruppo di persone da una località del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo a una località situata nell altra Parte contraente, con ritorno del veicolo vuoto nel suo Paese d immatricolazione; oppure c) viaggi in transito attraverso il territorio dell altra Parte contraente, eccettuate le corse pendolari eseguite regolarmente ad intervalli di meno di 16 giorni; in caso di transito a vuoto, il vettore dovrà giustificare che attraversa a vuoto il territorio dell altra Parte contraente. 2 I trasporti diversi da quelli di cui al capoverso 1 soggiacciono ad autorizzazione secondo il diritto interno delle Parti contraenti. Art. 4 Trasporto di merci 1 Qualsiasi vettore di una Parte contraente è autorizzato ad importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell altra Parte contraente, allo scopo di trasportare merci: a) tra qualsiasi luogo del territorio di una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell altra Parte contraente; oppure b) in partenza dal territorio dell altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell altra Parte contraente; oppure c) in transito attraverso il territorio dell altra Parte contraente. 2 Per i trasporti di cui al capoverso 1 lettera b è necessaria un autorizzazione soltanto nel caso in cui il veicolo non transita attraverso il territorio del Paese nel quale è stato immatricolato. Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale Per tutte le materie non disciplinate nel presente accordo, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l obbligo di rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell altra Parte contraente, quando circolano sul territorio di quest ultima. Art. 6 Divieto di eseguire trasporti interni Nessuna disposizione del presente accordo conferisce ad un vettore di una Parte contraente il diritto di caricare persone o merci all interno del territorio dell altra Parte contraente per deporle all interno del medesimo territorio.

Trasporti internazionali Acc. con la Bulgaria Art. 7 Infrazioni 1 Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affiché i vettori osservino le disposizioni del presente accordo. 2 I vettori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o alle leggi e regolamenti inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell autorità competente di questo Paese, costituire oggetto dei seguenti provvedimenti, adottabili dalle autorità dei Paese d immatricolazione del veicolo: a) avvertimento; b) soppressione temporanea, parziale o totale, del diritto d eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l infrazione. Sono riservate le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale sono state commesse siffatte infrazioni. 3 L autorità che ha preso un tale provvedimento ne informa l autorità competente dell altra Parte contraente. Art. 8 Modalità d applicazione Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono riguardo alle modalità d applicazione del presente accordo mediante un protocollo compilato simultaneamente al medesimo. Art. 9 Commissione mista L autorità competente di una Parte contraente può domandare la convocazione di una commissione mista, composta di rappresentanti delle due Parti contraenti, per trattare questioni inerenti all applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell articolo 8. Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità Il presente accordo entrerà in vigore non appena ciascuna Parte contraente avrà notificato all altra d essersi conformata alle prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore di accordi internazionali. L accordo è valevole per una durata indeterminata; potrà essere disdetto da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di almeno tre mesi. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo. 3

Circolazione stradale Fatto a Sofia, il 30 maggio 1974, nelle lingue francese e bulgara, i due testi facenti parimente fede. Per il Consiglio federale svizzero: Giorgetti Per il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria: Mutaftchiev 4

Trasporti internazionali Acc. con la Bulgaria Protocollo In conformità dell articolo 8 dell accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria concernente trasporti internazionali su strada, firmato a Sofia il 30 maggio 1974, è convenuto quanto segue: 1. Trasporti di persone (articolo 3) Ad cpv.2 Le domande d autorizzazione per i trasporti che non soddisfano le condizioni menzionate nell articolo 3 capoverso 1 dell accordo, ad esempio corse pendolari o entrate con veicolo vuoto, devono essere presentate per scritto alle autorità competenti dell altra Parte contraente. L autorità che ha rilasciato l autorizzazione ne informa l autorità competente dell altra Parte contraente, trasmettendole una copia del documento rilasciato. Le autorizzazioni devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentate su domanda degli organi di controllo. 2. Trasporto di merci (articolo 4) Le disposizioni dell accordo sono applicabili ai veicoli combinati soltanto nella misura in cui il veicolo trattore è immatricolato in una delle Parti contraenti. 3. Applicazione della legislazione nazionale (articolo 5) Le Parti contraenti prendono atto che l articolo 5 dell accordo si riferisce segnatamente alla legislazione su i trasporti stradali, la circolazione stradale i pesi e le dimensioni dei veicoli, la durata del lavoro e del riposo dell equipaggio dei veicoli e i periodi di guida al volante. 4. Autorità competenti Le autorità competenti per l applicazione dell accordo sono: per la Svizzera: Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (Telex 33 179 eav ch 3 ), tel. Berna 614111. 3 Ora: telex 912 791 bar ch. 5

Circolazione stradale per la Bulgaria: Ministero dei trasporti, Dipartimento delle Relazioni internazionali, Rue Levsky 9, Sofia C, Telefono 87 49 42 o 88 03 92, Telex n. 22 553 Mintra nsport 5. Rilascio di visti Le autorità competenti delle due Parti contraenti rilasciano senza indugi ai conducenti dei veicoli a motore e al personale in servizio delle imprese eseguenti trasporti internazionali di persone o merci i visti necessari, di una durata prestabilita, valevoli per un numero indeterminato di viaggi. 6. Pesi e dimensioni dei veicoli In materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si obbliga a non sottoporre i veicoli immatricolati nell altra Parte contraente a condizioni più restrittive di quelle vigenti per i veicoli immatricolati sul proprio territorio. Nel caso in cui i veicoli superano i pesi e le dimensioni massime stabilite nella legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente, sono rispettivamente applicabili le procedure seguenti, per la Svizzera: i veicoli immatricolati in Bulgaria possono penetrare in Svizzera, nella zona adiacente al confine stabilita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia mediante autorizzazione rilasciata sia dall Ufficio doganale svizzero, sia dalla Divisione federale di polizia 4, servizio della circolazione stradale, Berna. Per i trasporti oltre detta zona, la Divisione federale di polizia 5, servizio della circolazione stradale, CH-3003 Berna (telex 32153) 6, rilascia autorizzazioni speciali soltanto per merci indivisibili e se le condizioni stradali permettono il rilascio dell autorizzazione. Le domande devono essere presentate anticipatamente a questa autorità. Il peso totale iscritto nella licenza di circolazione non deve in nessun caso essere superato. Per la Bulgaria: i veicoli immatricolati in Svizzera possono penetrare in Bulgaria mediante autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento delle relazioni internazionali, Sofia C. Le domande devono essere presentate almeno un mese prima dell esecuzione del trasporto. 4 Ora: Ufficio federale di polizia. 5 Ora: Ufficio federale di polizia. 6 Ora: telex 912 240 bap ch. 6

Trasporti internazionali Acc. con la Bulgaria 7. Ordinamento doganale I combustibili e i carburanti contenuti in serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d entrata e senza proibizioni né restrizioni all importazione. I pezzi di ricambio introdotti per riparare un veicolo determinato, già importato temporaneamente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d entrata e senza divieti né restrizioni d importazione. Le Parti contraenti possono esigere che detti pezzi di ricambio siano scortati da un documento di importazione temporanea. I pezzi sostituiti saranno sdoganati, riesportati o distrutti sotto il controllo doganale. 8. Esenzione da diritti e tasse La legislazione svizzera vigente non sottopone ad alcun diritto o tassa di trasporto o di circolazione i vettori bulgari eseguenti in Svizzera trasporti disciplinati nelle disposizioní dell accordo, mediante veicoli immatricolati in Bulgaria. Per reciprocità, la Bulgaria accorda la stessa esenzione fiscale ai vettori svizzeri eseguenti, sul territorio della Bulgaria, trasporti disciplinati nell accordo, mediante veicoli immatricolati in Svizzera. È riservata la riscossione di tasse di concessione e, se necessario, di diritti intesi ad autorizzare deroghe alla legislazione sulla circolazione stradale, come il superamento dei pesi e delle dimensioni dei veicoli o il divieto di circolare la domenica. Il transito della galleria italo-svizzera del Gran San Bernardo è sottoposto al pagamento della tassa ordinaria. Sofia, 30 maggio 1974 Il Capo della delegazione svizzera: Giorgetti Il Capo della delegazione bulgara: Mutaftchiev 7

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