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CITTÀ DI CERIGNOLA COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Atto N.295 In data 15-11-2013 OGGETTO: Approvazione tariffe Imposta sulla Pubblicita' e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. - Anno 2013. L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita sotto la presidenza del signor GIANNATEMPO dr. Antonio, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione dott.ssa Rosaria. Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Risultano presenti n. 5 e assenti n. 2: GIANNATEMPO dr. Antonio SINDACO P RUOCCO avv. Roberto VICE SINDACO A DECOSMO dott. Francesco ASSESSORE COMUNALE A MENNUNI p.i. Pasquale ASSESSORE COMUNALE P MERLICCO avv. Marco ASSESSORE COMUNALE P ROMANO dr. Michele ASSESSORE COMUNALE P SPIONE geom. Rosario ASSESSORE COMUNALE P Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 Esito Data Responsabile del Settore REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 28-10-13 F.to SARACINO DOTT. ADRIANO REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 28-10-13 F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Il Sindaco, GIANNATEMPO dr. Antonio, propone l'adozione del presente provvedimento: «Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tributari, Saracino dr. Adriano, responsabile del procedimento, su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, riferisce che entro il termine per l'adozione del bilancio preventivo, occorre approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni. L'art. 30, comma 17 della Legge 23/12/1999, n. 488, con decorrenza 1/1/2000, prevede che le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50%. Pertanto, con delibera di Giunta Comunale n. 500 del 29/12/2000, le suddette tariffe sono state aumentate del 30 per cento e, con successiva delibera di Giunta Comunale n. 68 dell 8/3/2007, la tariffa relativa alla sola pubblicità ordinaria è stata aumentata fino a concorrenza del 50%». Tenuto conto che l art. 4, comma 4 della Legge 26/4/2012, n. 44 ha abolito la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi prevista dall art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, questa Amministrazione Comunale intende confermare per l anno 2013 le tariffe adottate per l anno 2012. LA GIUNTA COMUNALE Udita la relazione di cui sopra e fattala propria; Attesa la propria competenza ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Visto il comma 123, art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220; 44; Visto il comma 4, art. 4 della Legge 26 aprile 2012, n Visto il comma 5 dell art. art. 3 del decreto legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l anno 2007); 2/10

Visto il decreto del Sindaco del 15/10/2012, prot. n. 152/Gab., con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Con voti unanimi e a scrutinio palese; D E L I B E R A 1) di confermare per l'anno 2013 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni adottate per l anno 2012, come nella versione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così anche per la maggiorazione prevista per la categoria speciale; 2) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, dr. Valter Cannerozzi; 3) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 3/10

(A l l e g a t o) TARIFFA per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (D.Lgs. 15/11/93, n. 507) A) Tariffa per la pubblicità ordinaria (art. 12) 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente: - non luminosa e non illuminata 18,60 - luminosa o illuminata 37,20 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista; 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nel comma 1; 4. Per la pubblicità di cui ai comma precedenti che abbia superficie compresa tra mg. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento; B)Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13) 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta dovuta è la seguente: - non luminosa e non illuminata 16,01 - luminosa o illuminata 32,02 Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4; 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede; 4/10

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1 gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe: - per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 96,57 - autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 64,55 - per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie 32,02 Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 0,5 mq.; 5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'impresa e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. C) Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14) 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla seguente tariffa: - luminosa o illuminata 74,36 2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista; 3. Per la pubblicità prevista dai comma 1 e 2, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe; 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: - luminosa o illuminata 4,13 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica 5/10

una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. D) Tariffa per la pubblicità varia (art. 15) 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1: - striscioni o simili 18,60 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura di: 96,57 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista nel comma 2; 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: - distribuzione ecc. 4,13 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: - sonora 11,87 E) Riduzioni dell'imposta (art. 16) 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali che deve risultare da apposito atto deliberativo (delibera di giunta o consiglio) formalmente adottato e reso esecutivo; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. F) Esenzioni dall'imposta (art. 17) 6/10

1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 mq. per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 0,5 mq., e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 mq.; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino 0,5 mq. di superficie. G) Tariffa per il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19) 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, 7/10

un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione; 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. (70x100) per i periodi di seguito indicati è la seguente: - per i primi 10 giorni 1,61 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,48 3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento; 4. Per i manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento; 5. Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. H) Riduzioni del diritto (art. 20) 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali che deve risultare da apposito atto deliberativo (delibera di giunta o consiglio) formalmente adottato e reso esecutivo; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. I) Esenzioni dal diritto (art. 21) 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 8/10

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 9/10

Approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to GIANNATEMPO dr. Antonio IL SEGRETARIO GENERALE F.to Claudione dott.ssa Rosaria Rilasciata copia in data 18-11-13 IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che la presente deliberazione: attesta sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 18-11-13 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. 26282 del 18-11-13 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000); è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000); è divenuta esecutiva il giorno 18-11-13 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). Dal Palazzo di Città, 18-11-13 IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 18-11-13 al 02-12-13, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Dal Palazzo di Città, 03-12-13 IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria