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SENATO DELLA REPUBBLICA V LEGISLATURA (N. 1502) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore TANCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1971 Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare ONOREVOLI SENATORI. Nell'ordinamento dell'amministrazione locale per l'istruzione elementare di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; non sono previste norme sul personale necessario ad assicurare il servizio di segreteria degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche, né sul personale ausiliario per gli Uffici medesimi e per le scuole. L'articolo 55 del predetto testo unico, tra gli obblighi dei Comuni per il funzionamento delle scuole, pone il «servizio» e la custodia delle scuole stesse. Di fatto, però, i Comuni nella quasi totalità per le condizioni di notevole inadeguatezza di mezzi finanziari non hanno mai provveduto in modo soddisfacente ad assicurare il servizio di bidelli di cui trattasi, con pregiudizio della funzionalità delle scuole. Molti plessi scolastici sono ancora addirittura privi del servizio di bidelli, senza alcuna garanzia per la pulizia dei locali destinati alle scuole. Il servizio di segreteria degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche, assicurato in modo precario fino a qualche anno fa con comando annuale di personale insegnante, è stato oggetto di disciplina con la legge 2 dicembre 1967, n. 1213, articolo 2. Tale disciplina, però, non si ritiene adeguata alle effettive esigenze del servizio; infatti non prevede né un apposito ruolo di personale di segreteria (è prevista solo l'assegnazione di personale insegnante per la durata di un quinquennio), né il ruolo del personale esecutivo (applicati di segreteria), come è stabilito per analoghi servizi negli istituti e scuole di istruzione secondaria. Sussiste in definitiva, allo stato attuale, una obiettiva grave inadeguatezza dell'ordinamento del predetto servizio di segreteria, che oltre a ripercuotersi sul servizio medesimo, arreca serio pregiudizio al rególare svolgimento della funzione ispettiva e direttiva delle scuole, in quanto gli ispettori scolastici e i direttori didattici sono impegnati per notevole tempo in mansioni di carattere strettamente «burocratico», a detrimento della loro più specifica funzione di «animazione» delle attività scolastiche ed educative e di vigilanza sull'efficienza delle istituzioni scolastiche.

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1502 Sul piano dell'attuale ordinamento dei servizi di cui trattasi non può non farsi la comparazione con l'ordinamento di analoghi servizi nell'altro settore delle scuole di istruzione obbligatoria, cioè nelle scuole medie statali, ove sono previsti i ruoli organici per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, componenti di non trascurabile rilevanza nella vita della scuola. Nelle istituzioni scolastiche dell'intero arco della scuola dell'obbligo non si giustificano pregiudizievoli sperequazioni di ordinamento, con gravi riflessi sul regolare andamento dei servizi. Il disegno di legge presentato intende eliminare le lamentate evidenti disparità legislative, al fine di assicurare le migliori condizioni obiettive per lo svolgimento degli importanti servizi di cui trattasi, con conseguente positivo riflesso sulla vita delle istituzioni scolastiche. Data la necessità del nuovo ordinamento proposto e l'obiettività dei motivi a sostegno del disegno di legge in parola, si confida nella sua approvazione.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1502 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1971 sono istituiti nelle scuole statali di istruzione elementare, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, i ruoli nazionali ordinari ed aggiunti del personale di segreteria ed i ruoli provinciali ordinari ed aggiunti del personale ausiliario. Art. 2. All'Ufficio di segreteria di ogni Ispettorato scolastico sono assegnati un segretario di ruolo, che è coadiuvato da un vice segretario, e due applicati di segreteria. Qualora le Direzioni didattiche dipendenti dall'ispettorato scolastico siano in numero superiore a sette, è assegnato un terzo applicato di segreteria; qualora siano in numero superiore a undici, è assegnato un quarto applicato di segreteria. Art. 3. All'Ufficio di segreteria di ogni Direzione didattica sono assegnati un segretario e un applicato di segreteria. Qualora la media della popolazione scolastica del Circolo didattico nell'ultimo biennio superi i 500 alunni è assegnato un altro applicato di segreteria; qualora la media stessa nell'ultimo biennio superi il numero di 1.000 alunni è assegnato un terzo applicato di segreteria. Art. 4. Ad ogni Ispettorato scolastico sono assegnati due inservienti, di cui uno con mansioni anche di autista. Ad ogni Direzione didattica è assegnato un inserviente.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1502 Art. 5. Ad ogni plesso scolastico comprendente cinque posti di organico di insegnante elementare sono assegnati due bidelli, da aumentare di uno per ogni successivo gruppo di quattro posti di organico di insegnante, a cominciare dal primo di ciascun gruppo. Ad ogni plesso scolastico o ad ogni gruppo di plessi scolastici, comprendenti almeno tre posti di organico di insegnante elementare, è assegnato un bidello. Art. 6. In aggiunta al personale ausiliario di cui ai precedenti articoli ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, alle scuole fornite di palestra sono assegnati un bidello se abbiano almeno nove posti di organico di insegnante, due bidelli se abbiano oltre ventidue posti di organico di insegnante. Art. 7. Una percentuale di posti dei bidelli è riservata alle donne in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili. Art. 8. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria ed ausiliario di cui alla presente legge sono disciplinati dalle norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, in quanto applicabili. NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 9. Con effetto dal 1 ottobre 1971 cessano di aver vigore le norme di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1502 A decorrere dalla predetta data gli insegnanti elementari assegnati per i compiti di segreteria agli Ispettorati scolastici e alle Direzioni didattiche per effetto del citato articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, numero 1213, sono collocati, a domanda, permanentemente fuori ruolo secondo le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 8 della legge medesima, per essere destinati con la qualifica di segretario presso gli Uffici predetti. Nella prima applicazione della presente legge, ai posti di segretario degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche, vacanti dopo le destinazioni di cui al precedente comma, possono essere assegnati insegnanti elementari che chiedano di essere collocati permanentemente fuori ruolo secondo le norme di cui al primo e al secondo comma del citato articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213. Art. 10. Il personale ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio senza demerito nelle scuole statali di istruzione elementare, a domanda, viene collocato: a) nei corrispondenti ruoli organici del personale ausiliario di cui alla presente legge, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli dell'amministrazione comunale tenuta a fornire il personale ausiliario ai sensi delle norme vigenti; b) nei corrispondenti ruoli aggiunti del personale ausiliario di cui alla presente legge, ove si tratti di personale non di ruolo (avventizio, provvisorio, giornaliero, contrattista addetto esclusivamente al servizio di bidello, incaricato), a carico dell'amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nelle scuole, anche successivamente al V ottobre 1971, l'anzianità di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini dell'inquadramento.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1502 Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti. Art. 11. Tutti gli oneri a carico dei Comuni, risultanti da disposizioni di legge per il personale ausiliario ai fini del funzionamento delle scuole, rimangono fermi per metà dell'ammontare in essere alla data del 30 settembre 1971. L'importo relativo, considerato consolidato a carico dei Comuni entro il predetto limite della metà, sarà corrisposto allo Stato in sede di riscossione da parte dei Comuni medesimi del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Art. 12. Alla spesa occorrente per l'anno 1971 si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla necessaria variazione di bilancio. Alla spesa per gli anni successivi si provvedere con apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Art. 13. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.