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C.C. n. 04 DEL 14/03/2017 OGGETTO: Determinazione aliquote anno 2017 tributo per i servizi indivisibili TASI. IL CONSIGLIO COMUNALE

Transcript:

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE Provincia di Novara COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017. N. 6 L anno duemiladiciassette, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale Sono presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Pr. As. MANZINI MATTEO Sindaco X MILANESI DAVIDE Consigliere X TREVISAN FABIANO Consigliere X BOERI FABRIZIO Consigliere X LICCARDO DOMENICO Consigliere X FERRERA ANTONINO Consigliere X ENFASI DAVIDE Consigliere X PRESTINARA BARBARA Consigliere X MERLINI MAURO Consigliere X PONZETTO ROBERTO Consigliere X CARRERA PIERANGELO Consigliere X Totale 10 1 Non partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Gabrio Mambriniil quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MANZINI MATTEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

Delibera C.C. n.6 del 22/03/2017 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATI: l art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai f i ni dell approvazione del bilancio di previsione»; 1 l art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2017; RICORDATO che l art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; RICORDATO, altresì, che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; RICHIAMATO il regolamento comunale per la gestione dell Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione CC n 14 del 31/07/2014; RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell ambito dell I.M.U. e della T.A.S.I in quanto le tariffe T.A.R.I. saranno deliberate in separato atto; RILEVATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle medesime quelle della TASI; 2 VISTO che la legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 21016, l esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» ; VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l unità immobiliare che l occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; VISTO l articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 e 2017, è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. RITENUTO di dover confermare anche per l anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un aliquota pari a zero per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI; RITENUTO quindi non necessario procedere all individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; RITENUTO, quindi, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU e T.A.S.I. relative all anno 2017, in base alla D.C.C. n. 6 del 19/05.2016; DATTO ATTO che la Giunta comunale, con proprio atto n 9 del 16/02/2017 ha individuato i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi; PRECISATO che l art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l applicazione dell IMU; VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; VISTO l esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: Presenti: n. 10

Votanti: n.10 Astenuti: n.= Voti favorevoli:n.10 Voti contrari: n.= DE L I B E R A 1. DI CONFERMARE per l anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, aliquote I.M.U. e T.A.S.I stabilite con D.C.C. n.6 del 19/05/2016: Imposta Municipale Propria - IMU Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 4,00 per mille 9,8 per mille 9,8 per mille, di cui 7,6% Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Aliquota T.a.s.i. : 1,00 per mille solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 2. DI RILEVARE che le scadenze di pagamento dell IMU e della TASI sono quelle di legge; 3. DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 4. DI DARE ATTO che non si rileva l esigenza di procedere ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alla novità introdotte dalla legge di stabilità 2017 in quanto trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione. 5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 6. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Gabagna Novarese. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: Presenti:10 Votanti:10 Astenuti: = Voti favorevoli:10 Voti contrari:=

D E L I B E R A Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale IL PRESIDENTE F.to MANZINI MATTEO F.to Dr. Gabrio Mambrini REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/2017 Garbagna Novarese, lì 23/03/2017 F.to Dr. Gabrio Mambrini CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) Divenuta esecutiva in data Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. Garbagna Novarese, lì Dr. Gabrio Mambrini E copia conforme all originale per uso amministrativo. Garbagna Novarese, lì 23/03/2017 F.to Dr. Gabrio Mambrini =====================================================================