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Ti trovi in: CNA Interpreta / Lavoro e contrattualistica / Datori di lavoro / Imprese di autotrasporto Indicazioni operative 5/8/2010 Imprese di autotrasporto - modifiche al Codice della strada MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 13.08.10 - Tempi di guida: la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006. - Controlli dei registri di servizio: i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro. - Accertamento delle violazioni: le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui vicoli, nonche' attraverso i documenti di cui sopra. SANZIONI PER I CONDUCENTI - Violazione della durata dei periodi di guida: il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 38 a euro 152. - Violazione dei periodi di riposo giornaliero: al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE), si applica la sanzione da euro 200 a euro 800. - Violazioni di durata superiore al 10% dei limiti imposti alla durata dei periodi di guida ed ai riposi giornalieri: quando le violazioni hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n.561/2006, si applica la sanzione amministrativa euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 1

- Violazioni di durata superiore al 20% dei limiti imposti alla durata dei periodi di guida ed ai riposi giornalieri: quando le violazioni hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.600. - Violazioni del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale: il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se il predetto limite di durata non viene rispettato per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.600. - Violazione del limite minimo di riposo settimanale: il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 350 a euro 1.400. Se il predetto limite di durata non viene rispettato per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.600. - Art. 30 comma 1 - Modifiche all art. 174 del codice della strada. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Riguarda i veicoli cui si applica il regolamento CE n. 561/2006, per il trasporto su strada: a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o - Violazione dei periodi di interruzione della guida: il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 155 a euro 620. - Mancanza dei registri di servizio: il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento(ce) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. SANZIONI PER GLI ALTRI MEMBRI DELL EQUIPAGGIO Le sanzioni di cui ai punti precedenti (commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell art.174) si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. SANZIONI ACCESSORIE 2

semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Al verificarsi delle violazioni inerenti i periodi di guida ed i tempi di riposo di cui sopra (commi 4, 5, 6 e 7 dell art. 174), l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: - provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida; - intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo; - dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; Del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. VIOLAZIONI COMMESSE IN ALTRI STATI UE Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'unione europea, se accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204 bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia. OBBLIGAZIONI SOLIDALI Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. SANZIONI PER L IMPRESA L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento 3

(CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. RECIDIVA Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. PERDITA DEL REQUISITO DELL ONORABILITA Quando le ripetute inadempienze di cui sopra sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, la persona che esercita la direzione dell attività perde il requisito dell onorabilità (c.6 dell'art. 5 del D.lgs. 22 dicembre 2000,n.395) - Tempi di guida: la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggidei veicoli addetti a trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1 luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli che efefttuano trasporti internazionali su strada che si svolgono in parte al di fuori della Ce, la Svizzera e i paesi che sono parte dell accordo sullo Spazio economico europeo (paragrafo 3 dell'art.2 del regolamento CE n. 561/2006). - Controlli dei registri di servizio: i registri di 4

servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo AETR di cui sopra, devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Accertamento delle violazioni: le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui sopra. SANZIONI PER I CONDUCENTI - Violazione della durata dei periodi di guida: il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo AETR è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. - Violazione dei periodi di riposo giornaliero: si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. - Violazioni di durata superiore al 10% dei limiti imposti alla durata dei periodi di guida ed ai riposi giornalieri: quando le violazioni suddette hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo AETR, si applica la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. - Violazioni di durata superiore al 20% dei limiti imposti alla durata dei periodi di guida ed ai riposi giornalieri: quando le violazioni di cui sopra hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo AETR, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.600. - Violazioni del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale: il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo AETR, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Se il predetto limite di durata non viene rispettato per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 5

- Art. 30 comma 3 - Modifiche all art. 178 del codice della strada Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. Riguarda gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo. A questi si applica l'accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti a trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1 luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. L'AETR si applica, in luogo del regolamento CE n.561/06, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori della Comunità Europea o tra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell accordo sullo spazio economico europeo, ai: a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'aetr, per la totalità del tragitto; b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'aetr, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'aetr 1.600. - Violazione del limite minimo di riposo settimanale: il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se il predetto limite di durata non viene rispettato per oltre il 20 per cento,si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.600. - Violazione dei periodi di interruzione della guida: il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo AETR, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. - Mancanza dei registri di servizio: il conducente che e' sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo AETR, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. SANZIONI PER GLI ALTRI MEMBRI DELL EQUIPAGGIO Le sanzioni di cui ai punti precedenti(commi 4, 5, 6,7,8 e 9 dell art. 178) si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo AETR. SANZIONI ACCESSORIE Al verificarsi delle violazioni inerenti i periodi di guida ed i tempi di riposo di cui sopra (commi 4, 5, 6 e 7 dell art. 178)si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174. Pertanto, l organo amministratore oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: - provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida; - intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo; - dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; Del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, 6

completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo.chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. OBBLIGAZIONI SOLIDALI Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. SANZIONI PER L IMPRESA L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo AETR, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. RECIDIVA In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Petanto,l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. 7

PERDITA DEL REQUISITO DELL ONORABILITA Quando le ripetute inadempienze di cui sopra sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, la persona che esercita la direzione dell attività perde il requisito dell onorabilità (c.6 dell'art. 5 del D.lgs. 22 dicembre 2000,n.395) VEICOLI EXTRACE Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'unione europea o dello Spazio economico europeo,la sospensione, la decadenza o la revoca di cui sopra (commi 15,16,17 e 18 dell'art. 174) si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali. Licenziamento per giusta causa a seguito della revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanza stupefacenti - Art. 43, c.1, lett.b) - nuovo comma 3-quater all art. 219 del codice della strada Certificazione di assenza La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti che esercitano professionalmente le seguenti attività di trasporto [art. 186-bis, c. 1,lettere b), c) e d)]: - trasporto di persone, di cui agli articoli 85 (servizio di noleggio con conducente), 86 (servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi) e 87 (servizio di linea); - trasporto di cose, di cui agli articoli 88 (trasporto per conto terzi), 89 (servizio di linea) e 90 (per conto terzi in servizio di piazza); - conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati. che consegue all'accertamento di uno dei seguenti reati: - guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, c. 2, l. b), oppure superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, c.2, l.c); - guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art.187); costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si 8

di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attivita' di autotrasporto art.50 esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le caratteristiche della certificazione di cui sopra, i soggetti competenti a rilasciarla e le procedure di rilascio, dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le spese connesse al rilascio della certificazione sono a carico dei soggetti che la richiedono. 9