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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5-12-2007 C(2007) 6185 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia Aiuto n. N 108/2006 Articolo 1, commi 421 e 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Signor Ministro, 1. Con lettera del 3 febbraio 2006, protocollata l'8 febbraio 2006, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 417, 421, 422 e 427, della legge in oggetto. 2. Con lettera del 20 febbraio 2007, protocollata lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con lettera del 17 marzo 2006. 3. Con lettera del 26 marzo 2007 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane altre informazioni complementari. 4. Dette informazioni sono state trasmesse dalle autorità italiane con e-mail del 18 aprile 2007, protocollato lo stesso giorno. 5. Con lettera del 24 maggio 2007 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni. S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

6. Dette informazioni sono state trasmesse dalle autorità italiane con e-mail del 7 settembre 2007, protocollato lo stesso giorno. Con e-mail del 22 ottobre 2007 le autorità italiane hanno trasmesso alcune precisazioni richieste dai servizi della Commissione. 7. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione di seguito descritte. 8. A titolo preliminare, occorre precisare il campo di applicazione e la portata della presente decisione: - Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane il 20 febbraio 2007 risulta che le disposizioni contenute nei commi 417 e 427 della legge finanziaria per il 2006 fanno riferimento al decreto legge n. 22 del 28 febbraio 2005, attualmente oggetto di esame nell'ambito del fascicolo di aiuto NN 40/05 (ex N 88/05). Le disposizioni in questione, pertanto, saranno esaminate nell'ambito del suddetto fascicolo. Il comma 421 della legge finanziaria per il 2006 prevede in effetti una semplice differenziazione di utilizzo per un contingente di biocarburante che ha beneficiato di un'esenzione da accise approvata nell'ambito dei fascicoli N 461/2001 e N 582/2004. La Commissione si è già pronunciata sulla natura di aiuto di Stato e sulla compatibilità con il mercato comune delle esenzioni da accise applicate al contingente di cui all'articolo 1, comma 421, della legge in oggetto nell'ambito dei fascicoli N 461/2001 1 e N 582/2004 2. Poiché il suddetto comma 421 si limita a prevedere una diversa destinazione per questo contingente senza considerazioni fiscali specifiche, la Commissione non deve ritornare sulla posizione adottata circa la natura di aiuto di Stato e l'ammissibilità delle suddette esenzioni. La presente decisione lascia ugualmente impregiudicata la posizione della Commissione sull'utilizzo del contingente di 20 000 tonnellate di cui all'articolo 1, comma 421, per il quale è prevista la sottoscrizione di contratti di coltivazione o intese di filiera. - Il comma 422 della legge finanziaria per il 2006 prevede il finanziamento di attività di ricerca e sperimentazione nel campo bioenergetico e di progetti agroenergetici mediante utilizzazione degli importi non utilizzati nel 2005 per le esenzioni di accise sopra menzionate. Queste attività saranno affidate al CRA (Consiglio della ricerca e della sperimentazione in agricoltura), ente di diritto pubblico i cui gli organi sono costituiti e controllati dal ministero dell'agricoltura. Poiché le autorità italiane si sono impegnate a notificare in un secondo momento le modalità di funzionamento del fondo previsto dal comma 422, le attività del suddetto fondo non saranno oggetto della valutazione che segue. La presente 1 Decisione C(2002)1788 finale del 3.5.2002. 2 Decisione C(2002)1923 del 21.6.2005. 2

decisione lascia pertanto impregiudicata la posizione della Commissione in merito alla futura utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge in oggetto nonché alla scelta del responsabile delle attività di ricerca e di sperimentazione. Nell'ambito della presente decisione occorre pertanto deliberare soltanto sugli aiuti destinati alle attività di ricerca e di dimostrazione di cui al comma 422 della legge finanziaria per il 2006. 9. Nell adottare la presente decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni esposte di seguito. Descrizione 10. L'articolo1, comma 422, della legge finanziaria per il 2006 recita: "L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato [ ]) fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e di sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. [ ]" 11. L'importo destinato alle attività di ricerca e di dimostrazione di cui al comma 422 ammonta a 5 milioni di euro. 12. Il regime ha una durata di un anno. Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri aiuti aventi le stesse finalità. Valutazione 13. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 14. Le misure in materia di ricerca e di sperimentazione previste dalle autorità italiane all'articolo1, comma 422, della legge in oggetto, corrispondono alla definizione degli aiuti di Stato contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto favoriscono alcune imprese (le imprese agricole che possono utilizzare biocarburanti e che possono incidere sugli scambi tenuto conto della posizione dell'italia nel settore agricolo) 3. 15. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, talune misure possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato comune. 3 A livello intracomunitario, nel 2005 l'italia era il sesto paese esportatore dell'unione, con esportazioni per un importo globale di 14,085 miliardi di euro. 3

16. Nella fattispecie, tenuto conto della natura delle misure previste, la sola deroga che può essere invocata è quella prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 17. Per poter applicare la deroga in questione, tenuto conto delle attività finanziate,occorre rispettare le seguenti disposizioni: - quelle della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, applicabile nella fattispecie 4, - quelle del punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo per il periodo 2000-2006 5 (nelle loro informazioni complementari le autorità italiane hanno precisato che le attività di sperimentazione rivestono la natura di progetti dimostrativi). Attività di ricerca: 18. La Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e all'innovazione contiene al punto 9 delle norme speciali per l'agricoltura. In virtù di queste norme, l'intensità di aiuto può arrivare al 100%, purché siano soddisfatte quattro condizioni: - gli aiuti devono essere di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato; - prima dell'inizio della ricerca devono essere pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alle finalità della ricerca; tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente; - i risultati della ricerca devono essere messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni; tali informazioni devono essere pubblicate su Internet al più tardi alla data in cui sono state eventualmente fornite a membri di organismi specifici; - gli aiuti devono essere concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti. 4 GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1. 5 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17. 4

19. Nelle loro informazioni complementari le autorità italiane si sono impegnate in modo esplicito e dettagliato a rispettare queste condizioni. 20. La Commissione può dunque concludere che il finanziamento delle attività di ricerca previste può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Progetti dimostrativi (sperimentazione) 21. Il punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in virtù del quale i progetti dimostrativi possono beneficiare di aiuti erogati nell'ambito dell'assistenza tecnica, stabilisce che i suddetti aiuti possono essere concessi fino a concorrenza di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure per un importo non superiore al 50% dei costi ammissibili per le PMI (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). 22. Tenuto conto dell'importo concesso ai progetti dimostrativi, del numero di beneficiari (tutti gli agricoltori italiani possono beneficiare della misura) e della durata della misura (lo stanziamento non copre più di un anno), i massimali summenzionati non rischiano di essere superati. 23. Le altre condizioni previste dal punto 14 degli orientamenti (accessibilità a tutti in caso di servizi prestati da associazioni di produttori e limitazione dei contributi ai costi delle associazioni ai costi della prestazione del servizio) non si applicano nella fattispecie perché i progetti sono organizzati da un organismo pubblico. Ciò premesso, nelle loro informazioni complementari le autorità italiane hanno dichiarato che i risultati di questi progetti dovevano essere trasferibili sull'intero territorio italiano, il che dimostra che erano accessibili a tutti gli interessati. Inoltre, la dotazione del CRA (cfr. punto 8) serve alla realizzazione dei progetti in questione. 24. La Commissione può dunque concludere che il finanziamento dei progetti dimostrativi previsti può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 25. Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ha deciso che il finanziamento delle attività di ricerca e dei progetti dimostrativi (sperimentazione) di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è compatibile con il mercato comune. 5

26. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine prestabilito, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/ La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H. Legislazione agricola Unità: H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/94A B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2967672) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione 6