Raccomandazioni per le linee guida sulla revisione degli ordinamenti dei corsi di studio. Collegio dei presidenti di corsi di studio delle classi Matematiche. Questo documento contiene considerazioni e raccomandazioni relative all interpretazione e all implementazione della legge 270/2004 e relativi decreti attuativi (nel seguito indicati con DLT e DLM), considerazioni e raccomandazioni emerse in seguito a un approfondito esame della situazione all interno dei corsi di studio delle classi Matematiche. A) Crediti minimi per attività affini e integrative I decreti LT e LM stabiliscono (art. 3, comma 4) che Gli ordinamenti didattici (...) devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22/10/04, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 (o a 8 e 12 per la LM). L art. 10, comma 5, lettera b) della legge 270 è: "b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. La legislazione precedente indicava espressamente quali settori scientificodisciplinari fossero da intendersi all interno degli ambiti disciplinari affini o integrativi, escludendo settori compresi fra le attività caratterizzanti; la legislazione attuale invece non sembra dare alcuna indicazione esplicita al riguardo. In particolare, è compatibile con essa la possibilità di inserire fra le attività formative affini o integrative insegnamenti in settori scientifico-disciplinari presenti fra quelli indicati all interno delle attività di base e caratterizzanti. Per questo motivo il Collegio raccomanda che le linee guida dichiarino esplicitamente che gli ambiti disciplinari affini o integrativi possano comprendere anche insegnamenti in settori scientifico-disciplinari inclusi fra quelli previsti nelle attività formative di base o caratterizzanti. Il Collegio ricorda che, nel caso specifico dei corsi di studio in Matematica, i settori disciplinari affini e integrativi sono tradizionalmente i settori di Fisica e di Informatica, che sono compresi fra le attività formative di base delle lauree della classe Matematica. Quindi un interpretazione della legge che escluda questi settori dalle attività affini e integrative renderebbe impossibile una programmazione culturalmente sensata di queste attività. B) Crediti minimi per stages e altre attività L'art. 10, comma 5 della 270 recita Oltre alle attività formative qualificanti [di base e caratterizzanti], come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l italiano; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; e) nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. L'art. 3 comma 5 dice "L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4." L'art. 11 comma 4 richiede che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio siano concordati con il mondo del lavoro; l'art. 3 comma 4 dice invece Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Infine, l art. 3 comma 4 dei DLT e DLM impone che Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea ( ) devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22.10.04, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 (8 e 12 per la LM). Il Collegio ritiene che le norme citate rendano obbligatoria l attribuzione di CFU alle attività dell art. 10, comma 5. lettera e) della legge 270 solo per i corsi di laurea orientati all acquisizione di specifiche conoscenze professionali, lasciandola facoltativa per tutti gli altri corsi di laurea, che possono (ma non necessariamente devono) permettere agli studenti di acquisire crediti con tirocini e stages anche all interno delle attività formative dell art. 10, comma 5, lettera d). Il Collegio raccomanda quindi che le linee guida esplicitino che Solo gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea esplicitamente orientati all acquisizione di specifiche conoscenze professionali devono necessariamente attribuire CFU alle attività dell art. 10, comma 5, lettera e) della legge 270; gli ordinamenti didattici degli altri corsi di laurea possono attribuire CFU a tali attività ma non sono obbligati a farlo, e possono, se lo ritengono utile, permettere
agli studenti di acquisire crediti fra le attività dell art. 10, comma 5, lettera d) della legge 270 tramite stages e tirocini. C) Accesso alle lauree magistrali La legge 270, art. 6, comma 2 prevede che Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. Inoltre, l art. 6 del DLM dice: "1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DM 22/10/04, n. 270. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2. 2. Il regolamento didattico di Ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art.11, comma 7, lettera f), della 270. 3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. Infine, l art. 12, comma 2, lettera c) della legge 270 recita: 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: (...) c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali. Il Collegio ritiene culturalmente molto importante che sia garantita la possibilità di iscrizione alle LM della classe Matematica anche a studenti che, pur soddisfacendo i necessari requisiti curricolari, siano in possesso di LT di una classe non Matematica. Necessariamente il percorso di tali studenti all interno della LM potrà essere diverso da quello di studenti provenienti da LT della classe Matematica. Il Collegio rileva con soddisfazione che il comma 3 dell art. 6 del DLM prevede esplicitamente questa possibilità, ma ritiene che la semplice previsione di curricula distinti all interno dell ordinamento sia una soluzione troppo rigida, che impedisce la costruzione di percorsi adattati sia alle caratteristiche degli studenti che vorranno iscriversi sia alla continua evoluzione delle richieste del mercato del lavoro, sicuramente interessato alle figure di confine che si potrebbero formare in questo modo (e che in effetti si stanno già formando con le attuali lauree specialistiche). D altra parte, deve comunque essere prevista la possibilità di indicare esami che devono essere superati
da tali studenti in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di LM. Per questo motivo il Collegio raccomanda quindi che le linee guida ricordino la possibilità di presentazione di piani di studio individuali (coerenti con l ordinamento della LM e soggetti all approvazione da parte del consiglio di corso di studi) soprattutto da parte di studenti provenienti da LT di classe diversa; segnalino la possibilità che la verifica dell adeguatezza della preparazione personale dello studente possa indicare delle prescrizioni (in termini di curriculum da scegliere o di insegnamenti da inserire nel piano di studio individuale) che lo studente deve accettare di soddisfare per poter conseguire la LM; s intende che tali prescrizioni devono essere coerenti con l ordinamento della LM, e che non possono andare a incidere sui CFU dedicati alle attività a scelta dello studente. D) Tetto al numero di esami L'art. 5, comma 4 della 270 dice: I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera d) L'art. 11, comma 7, lettera d) e lettera e) dicono che i regolamenti didattici di Ateneo disciplinano (d) [le] procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; (e) [le] modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami, e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. Infine, gli art. 4, comma 2 dei DLT e DLM dicono Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea [magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'unione Europea,] non possono comunque essere previsti in totale più di 20 [12] esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Il Collegio rileva che la normativa distingue giustamente fra verifica di profitto e valutazione finale di profitto. Il Collegio ritiene dunque che il limite di 20 [12] si applichi solo alle attività formative concluse da esami o valutazioni finali di profitto, escludendo quindi quelle attività formative la cui verifica finale non preveda una valutazione del profitto (ma, per esempio, la sola verifica della frequenza). In particolare, il Collegio ritiene che da questo computo vadano escluse le attività relative alla preparazione della prova finale, in quanto attività tipicamente prive di valutazione finale di profitto (la prova finale ha una valutazione finale, naturalmente, ma questa chiaramente non è compresa nel limite indicato dall art. 4 comma 2 dei DLT e DLM). Infine, il Collegio rileva come sia molto difficile inserire in questo
computo le attività a scelta dello studente, in quanto è impossibile prevedere a priori in cosa consistano e in particolare quanti esami o valutazioni finali di profitto comportino. Per questo motivo il Collegio raccomanda che le linee guida dichiarino che le attività formative la cui verifica di profitto non comprenda una valutazione finale del profitto individuale non siano considerate nel limite imposto dall art. 4, comma 2 dei decreti; le attività formative relative alla preparazione della prova finale e quelle a scelta dello studente siano comunque escluse dal computo di tale limite.