Disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del dicembre 998 (stato gennaio 0) emanate dal Governo il dicembre 998 sulla base dell'art. 4 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 7 giugno 998 ). Attività di esercizi pubblici e alberghi * Art. Indicazioni e domanda * La patente ai sensi dell'articolo sgg. della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità e indirizzo della persona avente diritto; b) descrizione esatta dell'esercizio o della manifestazione; c) descrizione esatta degli esercizi accessori; d) per le patenti limitate nel tempo la loro durata. La domanda completa deve essere inoltrata all'autorità del comune sul cui territorio si trova l'esercizio o si svolge la manifestazione. * Le domande di rilascio di una patente per la gestione di un esercizio devono essere presentate in tempo utile, prima dell'avvio dell'attività dell'esercizio pubblico e dell'albergo. Lo stesso vale per le assunzioni di esercizi. * Art. Esercizi accessori Vengono considerati esercizi accessori gli esercizi che si trovano nell'esercizio principale o nelle sue immediate vicinanze e che figurano nella patente come tali. Art. a * Comprova La comprova che nel corso degli ultimi cinque non si è violata ripetutamente o in modo grave la legislazione federale o cantonale sulle derrate alimentari può essere richiesta al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. ) CSC 945.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
Art. Obbligo di notifica * Chi dà alloggio a stranieri dietro compenso, è tenuto a garantire che gli stranieri compilino la cedola di notifica. * Viene considerato alloggiamento anche la messa a disposizione di un fondo per abitarvi in tenda temporaneamente o per un periodo di tempo più lungo, di roulotte o di attrezzature simili. I comuni possono estendere l'obbligo di notifica agli svizzeri al massimo fino al dicembre 04, nonché disciplinare la trasmissione della notifica a un ufficio comunale. * Art. 4 Eccezioni dall'obbligo di notifica * Non sono soggetti a obbligo di notifica gli ospedali, le case per anziani e di cura, le istituzioni stazionarie per i bambini in età prescolastica e scolastica, le istituzioni stazionarie per handicappati, le istituzioni per l'aiuto ai tossicodipendenti nonché ulteriori istituzioni analoghe. Art. 5 Cedola di notifica La notifica viene effettuata su una cedola ufficiale di notifica, che viene rilasciata alla persona alloggiante attraverso intermediazione del comune. Il contenuto delle cedole speciali di notifica dei comuni e dei privati deve corrispondere a quello della cedola ufficiale di notifica. * Art. 6 * Art. 7 Coniugi, figli I coniugi e le coppie che vivono in unione domestica registrata devono compilare una sola cedola di notifica. * I figli accompagnati da una persona responsabile della loro educazione possono essere registrati nella cedola di quest'ultima. Art. 8 Gruppi Per i gruppi di oltre cinque persone al posto della cedola di notifica può essere utilizzata una lista collettiva. La direzione del gruppo deve compilare una cedola di notifica ufficiale sulla quale va indicato il numero dei membri del gruppo. Art. 9 * Obblighi della persona alloggiante La persona che dà alloggio provvede a che la cedola di notifica venga debitamente compilata e firmata dalla persona alloggiata.
I dati devono essere verificati sulla scorta di un documento d'identificazione valido (passaporto, carta d'identità o altro documento sostitutivo del passaporto); genere e numero del documento d'identificazione devono essere annotati sulla cedola di notifica. Art. 0 * Conservazione della cedola di notifica La persona che dà alloggio deve conservare le cedole di notifica per un anno e metterle in qualunque momento a disposizione degli organi di polizia. Art. *. Commercio al minuto di bevande distillate * Art. * Domande Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'avvio dell'attività di commercio al minuto, rispettivamente prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio o dell'attuazione di una manifestazione a mezzo del modulo ufficiale all'ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (Ufficio). Art. Moduli L'Ufficio mette a disposizione dei comuni i moduli ufficiali. * Questi li recapitano alla persona avente diritto al più tardi unitamente alla patente rilasciata sulla base dell'articolo capoverso della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi ). Art. 4 Notifiche I comuni devono trasmettere in copia all'ufficio le patenti da loro rilasciate nonché le decisioni relative a pene e provvedimenti. * Essi notificano immediatamente all'ufficio se un esercizio cessa la propria attività. * L'autorità cantonale competente trasmette ai comuni le decisioni relative a pene e provvedimenti contro esercizi che si trovano sul loro territorio. * Art. 5 Determinazione della tassa Chi vende bevande distillate deve dare indicazioni esatte sul loro acquisto sul modulo messo a disposizione dall'ufficio, entro il termine prescritto di 0 giorni. * ) CSC 945.00
L'Ufficio stabilisce cinque regioni nelle quali le indicazioni sulla vendita di bevande distillate vengono rilevate una volta ogni cinque anni. * Sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente e, in caso di necessità, dei propri rilevamenti, l'ufficio fissa l'importo della tassa tramite attribuzione a una classe di vendita conformemente all'articolo 7 della legge ). Di regola è determinante la media annua della quantità acquistata negli ultimi cinque anni. * 4 Su richiesta del contribuente l'attribuzione a una classe di vendita può essere modificata. * 5 In caso di forti dubbi relativi all'autodichiarazione, a controllo avvenuto l'ufficio può apportare una correzione all'attribuzione attuale a una classe di vendita. * 6 Per i produttori di acquavite e gli esercizi che sono pure in possesso di una patente per il commercio all'ingrosso, è determinante il fatturato del commercio al minuto conseguito nel Cantone. * Art. 6 * Tassazione discrezionale Per nuove patenti, ampliamenti dell'esercizio nonché interruzioni dello stesso oppure se manca una documentazione attendibile sulla quantità acquistata, l'attribuzione a una classe di vendita viene fissata sulla base del presunto fatturato. Art. 7 Conservazione delle pezze giustificative; contenuto Le pezze giustificative concernenti la quantità di bevande distillate acquistata devono essere conservate ordinatamente nell'esercizio per cinque anni. Esse devono contenere: data della fornitura, designazione delle qualità, quantità acquistata, indirizzo della ditta fornitrice. Per i produttori di acquavite e per gli esercizi che sono pure in possesso di una pa - tente per il commercio all'ingrosso, tale obbligo vale per il commercio al minuto nel Cantone. Art. 8 Controlli L'Ufficio è autorizzato a effettuare i necessari controlli. * Esso può prendere visione in modo particolare della documentazione ed esaminare le scorte, se queste sono importanti per la determinazione delle tasse ai sensi dell'articolo 7 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi ). ) CSC 945.00 ) CSC 945.00 4
. Procedura di multa disciplinare * Art. 8a * Competenza Il membro della Sovrastanza comunale competente per i compiti di polizia, rispettivamente terzi ai quali il comune ha affidato tali compiti sono autorizzati a punire con una multa disciplinare di 00 franchi le contravvenzioni alle disposizioni per la protezione dall'istigazione all'abuso di alcol conformemente all'articolo a della legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi ). La multa disciplinare può essere riscossa sul posto soltanto se l'infrazione è stata osservata direttamente dall'organo di polizia, se il contravventore si dichiara d'accordo e se sono soddisfatti gli altri presupposti della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero ). Art. 8b * Procedura Se il contravventore paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta. Essa è anonima e conferma la ricezione dell'importo della multa disciplinare pagata. Se il contravventore non paga immediatamente la multa, gli viene rilasciato un modulo della multa. Le persone domiciliate all'estero devono depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata. Il modulo della multa deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, data di nascita e domicilio del contravventore; b) ora e luogo dell'infrazione all'articolo della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni ) ; c) importo della multa; d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro 0 giorni sarà avviata la procedura penale amministrativa ordinaria; e) data del rilascio del modulo della multa; f) firma dell'organo di polizia. 4 Se la multa viene pagata entro il termine, il modulo viene distrutto. In caso contrario si procede alla denuncia presso la competente autorità comunale e viene avviata la procedura penale amministrativa ordinaria, soggetta a spese. 4. Disposizioni finali Art. 9 * ) CSC 945.00 ) CSC 50.00 ) CSC 945.00 5
Art. 0 * Disposizioni transitorie Fino all'inoltro di una tassazione in base al nuovo diritto per la determinazione della tassa tramite l'attribuzione a una classe di vendita conformemente all'articolo 7 della legge ) sono determinanti le tassazioni valide sinora. Art. Entrata in vigore Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il gennaio 999. ) CSC 945.00 6
Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS..998 0.0.999 atto normativo prima versione - 0.0.007 0.04.007 Art. 7 cpv. modifica 007, 0 7.0.007 0.06.007 Art. cpv. modifica - 7.0.007 0.06.007 Art. 5 cpv. modifica - 7.0.007 0.06.007 Art. 6 abrogazione - 7.0.007 0.06.007 Art. 9 revisione totale - 7.0.007 0.06.007 Art. 0 revisione totale - 8..007 0.0.008 Titolo. modifica - 8..007 0.0.008 Art. modifica titolo - 8..007 0.0.008 Art. cpv. introduzione - 8..007 0.0.008 Art. cpv. introduzione - 8..007 0.0.008 Art. a introduzione - 8..007 0.0.008 Art. modifica titolo - 8..007 0.0.008 Art. 4 modifica titolo - 8..007 0.0.008 Art. abrogazione - 8..007 0.0.008 Titolo. modifica - 8..007 0.0.008 Art. cpv. modifica - 8..007 0.0.008 Art. 4 cpv. modifica - 8..007 0.0.008 Art. 4 cpv. introduzione - 8..007 0.0.008 Art. 5 cpv. modifica - 8..007 0.0.008 Art. 5 cpv. modifica - 8..007 0.0.008 Art. 5 cpv. modifica - 8..007 0.0.008 Art. 5 cpv. 4 modifica - 8..007 0.0.008 Art. 5 cpv. 5 introduzione - 8..007 0.0.008 Art. 5 cpv. 6 introduzione - 8..007 0.0.008 Art. 6 revisione totale - 8..007 0.0.008 Art. 9 abrogazione - 8..007 0.0.008 Art. 0 revisione totale - 9.05.009 0.0.00 Art. revisione totale - 9.05.009 0.0.00 Art. 4 cpv. modifica - 9.05.009 0.0.00 Art. 8 cpv. modifica -..00 0.0.0 Titolo. introduzione 00, 488..00 0.0.0 Art. 8a introduzione 00, 488..00 0.0.0 Art. 8b introduzione 00, 488 0..0 0.0.0 Art. cpv. modifica - 7
Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo..998 0.0.999 prima versione - Titolo. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 8..007 0.0.008 modifica titolo - Art. cpv. 8..007 0.0.008 introduzione - Art. cpv. 8..007 0.0.008 introduzione - Art. a 8..007 0.0.008 introduzione - Art. 8..007 0.0.008 modifica titolo - Art. cpv. 7.0.007 0.06.007 modifica - Art. cpv. 0..0 0.0.0 modifica - Art. 4 8..007 0.0.008 modifica titolo - Art. 5 cpv. 7.0.007 0.06.007 modifica - Art. 6 7.0.007 0.06.007 abrogazione - Art. 7 cpv. 0.0.007 0.04.007 modifica 007, 0 Art. 9 7.0.007 0.06.007 revisione totale - Art. 0 7.0.007 0.06.007 revisione totale - Art. 8..007 0.0.008 abrogazione - Titolo. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 9.05.009 0.0.00 revisione totale - Art. cpv. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 4 cpv. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 4 cpv. 9.05.009 0.0.00 modifica - Art. 4 cpv. 8..007 0.0.008 introduzione - Art. 5 cpv. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 5 cpv. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 5 cpv. 8..007 0.0.008 modifica - Art. 5 cpv. 4 8..007 0.0.008 modifica - Art. 5 cpv. 5 8..007 0.0.008 introduzione - Art. 5 cpv. 6 8..007 0.0.008 introduzione - Art. 6 8..007 0.0.008 revisione totale - Art. 8 cpv. 9.05.009 0.0.00 modifica - Titolo...00 0.0.0 introduzione 00, 488 Art. 8a..00 0.0.0 introduzione 00, 488 Art. 8b..00 0.0.0 introduzione 00, 488 Art. 9 8..007 0.0.008 abrogazione - Art. 0 8..007 0.0.008 revisione totale - 8