AREA FISCO, PARTECIPATE, PRIVACY, NORMATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE ED ATTIVITA LEGATE ALLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

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AREA FISCO, PARTECIPATE, PRIVACY, NORMATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE ED ATTIVITA LEGATE ALLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE Ufficio Normativa d Ateneo REGOLAMENTO DI ATENEO IN TEMA DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DI STARTUP INNOVATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELL INCUBATORE TECHNEST Art. 1 - Premesse emanato con decreto rettorale 6 maggio 2015, n. 688 modificato con decreto rettorale 22 ottobre 2018, n. 1616 1. L Università della Calabria (di seguito anche Università), in conformità ai principi del proprio Statuto (art. 1.1), promuove la cultura dell imprenditorialità e dell innovazione fra gli studenti, i laureati e i docenti per sostenere lo sviluppo di imprese innovative, ponendo la cultura, la legalità e la scienza come base fondamentale per il rinnovamento e la crescita economica e morale della regione Calabria e del Paese. 2. L Università intende creare le condizioni di sistema favorevoli alla nascita e allo sviluppo di startup innovative per fornire un contributo rilevante alla crescita economica e all occupazione, specie quella giovanile, facilitando un ampia diffusione della conoscenza su tutto il tessuto imprenditoriale regionale e nazionale. L Università, inoltre, attraverso il sostegno dell imprenditorialità innovativa, intende favorire una maggiore equità e mobilità sociale, contribuire al contrasto dell illegalità, rafforzare il legame tra università e impresa e promuovere una maggiore propensione all assunzione di rischio imprenditoriale. 3. Per sostenere e accompagnare lo sviluppo delle startup, dal concepimento dell idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, l Università si avvale dell incubatore TechNest, attivo dal novembre 2010. Art. 2 - Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina i servizi per la promozione di start up innovative e le modalità di accesso ai servizi erogati dall incubatore TechNest. 2. La finalità è quella di definire l'insieme delle attività svolte dall'ateneo per: a. l avviamento di nuove iniziative imprenditoriali a carattere innovativo; b. sostenere lo sviluppo di imprese innovative che sono nelle prime fasi di vita; c. contribuire alla valorizzazione dei giovani talenti nei loro percorsi di crescita e al rafforzamento della competitività del territorio. Art. 3 - Attività e servizi 1. Le attività e i servizi svolti per perseguire le finalità di cui al precedente art. 2 sono i seguenti: a. Scouting: attività e programmi finalizzati a stimolare e individuare la nascita di idee imprenditoriali innovative attraverso la promozione della cultura imprenditoriale e dell innovazione;

b. Pre-incubazione: servizi di affiancamento, consulenza e accesso a spazi di coworking destinati a persone fisiche e finalizzati allo sviluppo dell idea imprenditoriale, fino alla redazione di un piano di impresa; c. Incubazione: servizi di base (logistici e di assistenza) e servizi specialistici erogati alle imprese ammesse nell'incubatore TechNest, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento e dal contratto di incubazione specifico; d. Incubazione virtuale: servizi erogati a imprese aventi le stesse caratteristiche delle imprese incubate, non localizzate presso TechNest ma all interno del Campus dell Università ovvero in altre strutture in disponibilità per le finalità di cui al precedente art. 2, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento e dal contratto di incubazione specifico. 2. L ammissione al percorso di pre-incubazione si tradurrà nell offerta di un pacchetto integrato di servizi, finalizzati a definire l idea imprenditoriale presentata e alla definizione del business plan preliminare, quali: a. formazione di base sulla creazione di impresa; b. assistenza di un tutor d impresa con incontri di orientamento (collegiali e one-to-one) per l analisi delle criticità evidenziate dall idea imprenditoriale e l individuazione di possibili soluzioni; c. orientamento nell accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private, con informazioni mirate, pre-valutazioni e supporto nei primi contatti; d. opportunità di networking con le startup dell incubatore e con imprese e operatori esterni; e. utilizzo, su prenotazione, dei servizi comuni (ambienti polivalenti per riunioni e formazione); f. accesso a una postazione di lavoro dedicata o non dedicata in spazi condivisi di coworking per un periodo di sei mesi. Tale utilizzo sarà regolato da un apposito disciplinare; g. accesso a servizi avanzati a pagamento di tipo consulenziale (legali, amministrativi, commerciali, di marketing, di comunicazione, ecc.) e di formazione, a tariffe convenzionate. Per tali servizi, pertanto, l importo del canone sarà concordato mediante apposito contratto da stipularsi con il richiedente. 3. L ammissione ai percorsi di incubazione di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1 si sostanzia nell inserimento dell impresa nelle strutture dell Università e nella possibilità di accesso a un percorso di supporto all avvio o sviluppo dell azienda e supporto alla messa a punto del business plan. 4. Le imprese ammesse all interno di TechNest riceveranno quali servizi di incubazione di base: a. assegnazione di uno spazio attrezzato a uso ufficio fra quelli indicati al successivo art. 4 comma 1, che includono sia uffici di dimensione variabile che postazioni di lavoro dedicate o non dedicate in un'area di coworking. L assegnazione degli spazi attrezzati sarà effettuata in base alle disponibilità e tenuto conto delle esigenze espresse dalle imprese e comunque a insindacabile giudizio dell Università. Ciascuno spazio sarà provvisto di mobili e arredi, rete telematica con accesso a Internet, utenza elettrica, riscaldamento e condizionamento dell ambiente; b. visibilità sul sito dell incubatore TechNest e del Liaison Office di Ateneo; c. servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione; d. servizio telefonico a consumo; e. servizi di cui alle lettere da a) a e) del precedente comma 2. 5. I soggetti ammessi ai servizi dell'incubatore TechNest possono accedere, inoltre, a servizi avanzati: per la gestione della proprietà intellettuale; per l'ulteriore sviluppo del business plan,

per l'individuazione di finanziatori, per l attivazione di canali commerciali, per l'avvio di percorsi di internazionalizzazione, per ricerche, analisi di fattibilità e simili. Tali servizi sono erogati direttamente dalla struttura tecnica dell'incubatore o da soggetti specializzati convenzionati a un canone specifico aggiuntivo e regolato da appositi contratti. 6. Le caratteristiche dei servizi, in termini di contenuti, vincoli e costi, sono definite dal presente Regolamento e dai contratti di servizi di incubazione che disciplineranno i rapporti tra le parti. 7. Il contratto per i servizi di incubazione di base avrà una durata fino a tre anni. È consentito l eventuale rinnovo annuale, fino a un massimo complessivo di cinque anni, sulla base di richiesta motivata. Art. 4 - Spazi e strutture disponibili 1. Per i servizi di incubazione di cui alla lettera c) comma 1 del precedente art. 3 sono attualmente disponibili gli spazi opportunamente identificati con la relativa metratura nella planimetria di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, che comprendono: a. spazi attrezzati per uffici di superficie variabile; b. spazio di coworking; c. spazi comuni: sala seminari; sala riunioni; laboratorio di progettazione partecipata. 2. Gli spazi da destinare alle attività di incubazione potranno variare a seguito di: a. disponibilità di ulteriori strutture già esistenti e rese fruibili dall Università, ovvero da Enti e Amministrazioni Locali nell ambito di progetti per lo startup d'impresa e di sviluppo socioeconomico; b. partecipazioni a bandi e avvisi inerenti il rafforzamento e l ampliamento degli incubatori universitari; c. altre acquisizioni, donazioni a opera di privati; d. variazione della disponibilità degli spazi attuali. In tale evenienza, il presente Regolamento si riterrà automaticamente aggiornato allegando le planimetrie dei nuovi spazi disponibili, a seguito dell'approvazione della destinazione degli stessi da parte dal Consiglio di Amministrazione dell'università. Art. 5 Struttura organizzativa 1. Il funzionamento dei servizi per la promozione di startup innovative e dell incubatore TechNest è garantito dalla seguente struttura organizzativa: a. Comitato di Indirizzo; b. Struttura tecnica; c. Albo dei consulenti. 2. Il Comitato di Indirizzo è composto da: a. il Delegato del Rettore dell Università alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, con funzioni di presidente; b. il Responsabile del Liaison Office di Ateneo ; c. i Responsabili di specifici programmi/progetti di incubazione (Start Cup Calabria, Contamination Lab, ecc.). 3. Il Comitato di Indirizzo svolge funzioni di coordinamento e gestione delle attività dell incubatore, promuove e organizza i programmi di scouting e i servizi di pre-incubazione e incubazione di cui al precedente art. 3 e si occupa della valutazione delle domande di incubazione secondo quanto indicato dal presente Regolamento.

4. Il Comitato di Indirizzo elabora e presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione dell Università un Piano di Lavoro con l indicazione degli obiettivi, delle attività, dei risultati raggiunti e attesi e del budget. 5. La struttura tecnica è costituita dal personale del Liaison Office di Ateneo individuato a tal fine. Il personale interno può essere affiancato, nel caso di specifiche esigenze ovvero per la gestione di progetti complessi, da esperti altamente qualificati, ovvero società specializzate da selezionare nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo vigenti e della normativa di settore applicabile. 6. Al fine di garantire l erogazione dei servizi avanzati di cui al precedente articolo 3, può essere istituito un Albo dei consulenti dell incubatore TechNest costituito da esperti o società specializzate che si impegnano a offrire servizi all incubatore e/o alle aziende incubate a tariffe agevolate e/o a condizioni di favore, regolati da apposite convenzioni. Per quanto concerne i servizi erogati alle aziende, le relative transazioni economiche avverranno direttamente tra queste e i consulenti, e non coinvolgeranno l Università. Art. 6 Destinatari dei servizi e criteri generali di ammissibilità 1. Possono accedere ai servizi di cui al precedente art. 3: a) studenti, laureati e persone fisiche promotori di un idea di impresa a forte contenuto di innovazione, anche di carattere sociale, per l accesso ai servizi di pre-incubazione; b) studenti, laureati e persone fisiche che si impegnano a costituire un impresa entro tre mesi dalla presentazione della domanda, con i requisiti previsti per le startup innovative, per l accesso ai servizi di incubazione; c) imprese costituite da non più di 36 mesi al momento di presentazione della domanda e in possesso dei requisiti previsti per le startup innovative, per l accesso ai servizi di incubazione; d) spin-off dell Università della Calabria, riconosciuti ai sensi del Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dello Status di società Spin Off dell Università della Calabria vigente. 2. Tutte le imprese ammesse all incubatore TechNest devono procedere alla registrazione nella sezione delle startup o PMI innovative del registro delle imprese prima della sottoscrizione del contratto di servizi di incubazione. Art. 7 Modalità di accesso ai servizi dell Incubatore 1. L accesso ai servizi di pre-incubazione avviene normalmente attraverso la partecipazione a percorsi di formazione e accompagnamento organizzati periodicamente dall incubatore o da suoi partner. In questo caso, le procedure di accesso sono fissate in relazione alla specifica iniziativa, comunque in accordo con il presente Regolamento. 2. È comunque prevista la possibilità di presentare domanda per l accesso ai servizi di preincubazione, ove ne esista la disponibilità, anche al di fuori dei programmi organizzati. In tal caso: a. la domanda viene presentata tramite apposita scheda scaricabile dal sito dell incubatore; b. l istruttoria viene effettuata dal Comitato di Indirizzo, secondo i criteri indicati dal presente Regolamento, alla fine della quale il Comitato esprime motivato parere in merito alla richiesta esaminata; c. la valutazione viene quindi inviata al Consiglio di Amministrazione, eventualmente per tramite di una sua specifica Commissione, che eventualmente la approva; d. nel caso di accoglimento, segue la sottoscrizione del contratto di servizi di pre-incubazione. 3. L accesso ai servizi di incubazione, inclusi quelli di incubazione virtuale, si articola come segue:

a. presentazione della domanda tramite apposita scheda scaricabile dal sito dell incubatore; b. validazione della domanda, entro 20 giorni, a cura del Comitato di Indirizzo, attraverso l esame della documentazione e, ove necessario, con un incontro con i proponenti, al fine di confermare la coerenza con i criteri di ammissibilità ai servizi di incubazione e con i tempi e le condizioni previsti per la effettiva disponibilità degli spazi; c. in caso di esito positivo, il Comitato di Indirizzo può avviare un istruttoria per approfondire la valutazione, avvalendosi ove necessario dell apporto di esperti individuati fra il personale docente dell Università e/o di operatori specializzati; al termine di questa fase, il Comitato esprime motivato parere in merito alla richiesta esaminata; d. la valutazione viene quindi inviata al Consiglio di Amministrazione, eventualmente per tramite di una sua specifica Commissione, che eventualmente la approva e ne informa il Comitato di Indirizzo perché ne prenda atto; il Comitato di Indirizzo, infine, comunicherà l esito della valutazione ai proponenti; e. nel caso di accoglimento, segue la sottoscrizione del contratto di servizi di incubazione. 4. L assegnazione degli spazi avviene tenendo presenti le esigenze e gli eventuali posti riservati alle proposte imprenditoriali individuate attraverso specifici percorsi di accelerazione promossi dall Incubatore TechNest o da suoi partner, quale ad esempio la Start Cup Calabria. Art. 8 - Valutazione e Criteri di selezione 1. Le domande sono esaminate secondo l ordine cronologico di ricevimento, per come risultante dal numero di protocollo interno. 2. La valutazione è effettuata sulla base della documentazione fornita, anche in seguito a eventuali richieste di integrazione dei documenti prodotti. 3. I criteri adottati dal Comitato di Indirizzo per la valutazione dell ammissibilità ai programmi di pre-incubazione e incubazione fanno riferimento a due macro-categorie: a. criteri generali: a.1 innovatività dell iniziativa imprenditoriale; a.2 fattibilità e prospettive di mercato del settore di riferimento dell iniziativa imprenditoriale; a.3 validità del team imprenditoriale (competenze e attitudini); a.4 qualità del business plan (criterio non utilizzato per la pre-incubazione); b. elementi premiali oggettivi per l accesso ai servizi di incubazione: b.1 valutazione terza: conferimento di premi regionali, nazionali o internazionali di particolare prestigio; b.2 presenza di investimenti privati (fondi privati, business angel, ecc.) a sostegno della startup; b.3 brevetti innovativi: presenza di accordi per lo sviluppo e/o commercializzazione. Art. 9 Tariffe 1. Il corrispettivo del servizio di incubazione dovrà essere corrisposto in rate bimestrali anticipate ed è definito in base ai seguenti parametri: a. canone base al metro quadro, valido per i primi tre anni di incubazione; b. incremento del 20% del canone per ogni anno successivo; c. la metratura degli spazi è indicata in allegato;

d. per l'area di coworking lo spazio convenzionalmente assegnato a una "postazione non dedicata" è pari a 8 mq e quello assegnato a una "postazione dedicata", con un armadio in dotazione, è pari a 16 mq. 2. Il canone base è fissato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'università della Calabria, sentito il Presidente del Comitato di Indirizzo, di cui al precedente art. 5. 3. I suddetti canoni di incubazione comprendono i costi dei servizi di base indicati all art. 3, comma 4 (ad esclusione della lettera d). 4. Qualora l impresa incubata usufruisca di più spazi, la quota sarà costituita dalla somma delle quote relative ai singoli locali. 5. Il corrispettivo per l utilizzo dei servizi avanzati previsti dal comma 5 dell art. 3 e dalla lettera g) del comma 2 dell art. 3 del presente Regolamento sarà regolato mediante accordi specifici con i soggetti che ne vorranno usufruire. Art. 10 Obblighi dei beneficiari 1. L iniziativa imprenditoriale incubata si impegna a usufruire di spazi, beni e servizi messi a disposizione tenendo conto che essi sono in condivisione e destinati all uso anche di altri utenti. 2. L iniziativa imprenditoriale incubata è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi e modalità di godimento dei servizi: a. rispettare e far rispettare il presente Regolamento ai propri dipendenti e collaboratori e a tutti coloro che vengono a contatto con l impresa incubata; b. attenersi al Codice di comportamento dell'università della Calabria (D.R. n. 2653 del 23/12/2014); c. attenersi al Contratto di pre-incubazione o di incubazione stipulato con l incubatore; d. tenere un comportamento tale da arrecare il minor disturbo possibile e/o danni alle altre imprese facenti parte a qualsiasi titolo dell incubatore; e. consentire l intervento di soggetti incaricati dall Università per gli interventi di manutenzione o per altri lavori; f. partecipare alle riunioni e alle attività comuni eventualmente indette dall incubatore per la gestione, l organizzazione e la valorizzazione del medesimo; g. cooperare con le altre imprese e con il personale addetto dell incubatore per una sua migliore gestione; h. rispettare le norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n.81 del 09/04/2008; i. produrre per il personale non universitario coinvolto idonea documentazione relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, che dovrà essere trasferita in copia all'ufficio assicurativo dell'università; j. fornire un elenco del personale che in base al presente contratto avrà diritto di accesso ai locali, comunicando eventuali variazioni e rispondendo dell operato dello stesso; k. adempiere alla richiesta di monitoraggio annuale dell'università. 3. Il Contratto di pre-incubazione o di incubazione stabilisce obblighi, condizioni, procedure di risoluzione e eventuali sanzioni, in caso di inadempimento delle parti.

Art. 11 Utilizzo del logo TechNest 1. Le imprese incubate possono utilizzare il logo TechNest sulla base di apposito disciplinare che ne definisce le condizioni d uso, con l obbligo di esenzione di ogni responsabilità dell Università. 2. L uso del logo è concesso a titolo gratuito ed è subordinato al parere dell Università, espresso per tramite del Comitato di Indirizzo di cui all art. 5. 3. L Università può ritirare la concessione dell uso del logo in qualsiasi momento, in caso di uso improprio, tale da pregiudicare il prestigio e l immagine dell Università, con la facoltà per l Università di chiedere all impresa incubata il risarcimento di eventuali danni. Art. 12 - Regime transitorio e norme finali 1. Alle società già incubate all atto dell entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli, a esclusione degli articoli 7, 8 e 9. 2. Il presente Regolamento costituisce parte sostanziale del Contratto di prestazione di servizi e deve essere sottoscritto dall iniziativa imprenditoriale all atto di presentazione della domanda di incubazione. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell Università e alle leggi vigenti in materia. Allegati 1. Planimetrie dell Incubatore TechNest