COMMISSIONE (2004/81/CE) visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Documenti analoghi
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/52/CE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/233/CE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/355/UE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/810/CE) (3) La decisione 2001/751/CE della Commissione ( 11 ), modificata

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 189 del 27 maggio 2004). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Studio Consumer Barometer 2017

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 305 del 22 novembre 2003). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/266/UE)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (con annesso)

2011/ / / / /16 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

(2004/639/CE) (GU L 292 del , pag. 21)

2008/ / / / /13 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici

Tavola Flussi IDE dalla Liguria per paese di destinazione - Anni (migliaia di euro)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2005.

2005/ / / / /10 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali

2007/ / / / /12 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

* SOGGETTI ARRESTATI E DENUNCIATI dalle Forze di polizia, con ripartizione per nazionalità e sesso, per:

1.Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato B alle Informazioni Complementari

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 6 novembre 2006

1. Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 2bis al Disciplinare di gara

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/199/UE)

2006/ / / / /11 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Trasmettiamo in allegato le statistiche complete di commercio estero italiano del settore, relative al periodo gennaio-maggio 2017.

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2007.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2012 DELLA COMMISSIONE

Campo d applicazione del 6 luglio

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Convenzione dell 11 ottobre 1985 istitutiva dell Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti

Adesione all associazione Italiano Semplicemente.

Ticinocom Mobile. L unica telefonia mobile ticinese. Ticinocom SA, Casella postale, 6602 Muralto, Tel , Pagina 1! di 5!

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

OFFERTA VALIDA PER SPEDIZIONI CON SERVIZIO EXPRESS SAVER

0.3 Se si contrassegnano le caselle 5. b) oppure 5. c): Traduzione della lista dei prodotti e servizi nella stessa lingua indicata per la

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

TABELLA 3 - CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Analisi Statistiche

Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967

Stranieri e italiani per acquisizione della cittadinanza a Palermo anno 2017

Minuti disponibili con una carta da 5 DA FISSO NV

Elenco Bandiere del Mondo

M G I U S T I Z I A N O R I L E

Transcript:

L 17/41 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni e di prodotti, in particolare al fine d'includervi alcuni Stati in via di adesione [notificata con il numero C(2003) 5352] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/81/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( 2 ), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 3 ) stabilisce un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni e di prodotti a base di. (2) Alcuni paesi in via di adesione hanno chiesto l'autorizzazione ad esportare animali, carni e prodotti nella Comunità precedentemente all'adesione. (3) L'Ufficio alimentare e veterinario ha svolto numerose missioni veterinarie intese a valutare la situazione di questi paesi in materia di polizia sanitaria. (4) Sulla base dei rapporti di queste missioni e dell'ambito di applicazione delle autorizzazioni esistenti, nonché al fine di armonizzare gli elenchi precedentemente all'adesione, è opportuno estendere in linea di principio la portata delle autorizzazioni per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi in via di adesione. (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/ 542/CEE del Consiglio. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione ( 1 ) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. ( 2 ) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36. ( 3 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/731/CE (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 22).

Le importazioni devono essere conformi alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia sanitaria. ALLEGATO «ALLEGATO Parte 1, carni e prodotti AL Albania 0 X X X 0 X 0 0 0 0 AR Argentina X X 0 X X X 0 0 0 X ( 3 ) AU Australia X X X X X X 0 0 0 X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X X 0 0 0 0 ( 1 ) BG Bulgaria X X X X X X X X 0 X ( 1 ) BH Bahrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 )( 4 ) BR Brasile X X 0 X 0 X 0 0 0 X ( 3 ) ( 5 ) BW Botswana X X 0 X X X 0 0 0 0 ( 1 )( 2 ) ( 3 ) L 17/42 IT BY Bielorussia X X X X X X 0 0 0 X ( 1 ) BZ Belize X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 CA Canada X X X X X X X X X X ( 6 ) CH Svizzera X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X 0 X X X CN Repubblica popolare cinese 0 0 X X X X 0 0 0 0 ( 1 ) ( 3 ) CO Colombia X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 ( 3 ) CR Costa Rica X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 CU Cuba X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 24.1.2004

CY Cipro (*) X X X X X X 0 0 X X CZ Repubblica ceca (*) X X X X X X X X X X DZ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X EE Estonia (*) X X X X X X X X 0 X ( 1 ) ET Etiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 ) FK Isole Falkland X X 0 X X X 0 0 0 X GL Groenlandia X X 0 X X X 0 X 0 X ( 1 ) GT Guatemala X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 HK Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 ) HN Honduras X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 HR Croazia X X X X X X X X 0 X ( 1 ) HU Ungheria (*) X X X X X X X X X X IL Israele 0 0 0 X 0 X 0 0 0 X ( 3 ) IN India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 ) IS Islanda X X X X X X X X X X KE Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 ) LT Lituania (*) X X X X X X X X 0 X ( 1 ) LV Lettonia (*) X X X X X X X X 0 X ( 1 ) MA Marocco 0 0 0 X 0 X 0 0 0 X ( 3 ) MG Madagascar X X 0 X 0 X 0 0 0 0 ( 3 ) MK ( 7 ) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 0 X 0 X 0 X 0 0 0 X MT Malta (*) X 0 X X 0 X 0 X 0 X ( 3 ) L 17/43

UM Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X ( 3 ) MX Messico X 0 0 X 0 X 0 0 0 X ( 5 )( 8 ) NA Namibia X X 0 X X X 0 0 0 0 ( 1 )( 2 ) ( 3 ) NC Nuova Caledonia X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 ( 1 ) NI Nicaragua X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 NZ Nuova Zelanda X X X X X X X X X X PA Panama X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 PL Polonia (*) X X X X X X X X 0 X ( 1 ) PM St. Pierre e Miquelon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X PY Paraguay X X 0 X 0 X 0 0 0 X ( 3 ) RO Romania X X X X X X X X 0 X ( 1 ) RU Russia X X X X X X 0 0 0 X ( 1 )( 2 ) ( 5 ) SCG Serbia e Montenegro X X X X X X 0 0 0 X ( 1 ) L 17/44 IT SG Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 ) SI Slovenia (*) X X X X X X X X 0 X ( 1 ) SK Repubblica slovacca (*) X X X X X X X X 0 X ( 1 ) SV Salvador X X 0 X 0 X 0 0 0 0 SZ Swaziland X 0 0 X X X 0 0 0 0 ( 1 )( 2 ) ( 3 ) TH Thailandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 3 ) TN Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X ( 3 )( 4 ) TR Turchia 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 24.1.2004

UA Ucraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X US Stati Uniti d'america X X X X X X 0 0 0 X UY Uruguay X X 0 X X X 0 0 0 X ( 3 ) ZA Sudafrica X X X X X X 0 0 0 X ( 1 )( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ZW Zimbabwe X 0 0 0 X X 0 0 0 0 ( 3 ) Osservazioni particolari: B = Bovini (compresi i bufali e i bisonti) O/C = Ovini/caprini S = Suini E = Equidi BU = Biungulati X = Autorizzati 0 = Non autorizzati (*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità. ( 1 ) Escluse le carni di suini selvatici. ( 2 ) Escluse le carni non disossate e le frattaglie. ( 3 ) Nonostante le restrizioni di cui sopra, sono autorizzati i prodotti che hanno subito un trattamento termico in un recipiente chiuso con valore F o superiore o uguale a 3. ( 4 ) Nonostante le restrizioni di cui sopra, sono autorizzati i prodotti cotti ad una temperatura di almeno 80 C all'interno del prodotto. ( 5 ) Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di equidi conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione che stabilisce la regionalizzazione. ( 6 ) Le importazioni di animali della specie bovina sono limitate a bovini destinati alla riproduzione e ai vitelli di razze da di età inferiore a due settimane destinati all'ingrasso. ( 7 ) Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite. ( 8 ) Non sono autorizzate le importazioni di equidi da macello.» L 17/45