Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014



Documenti analoghi
Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 106/2014 XXX /BT ITALIA XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Verbale n. Adunanza del 15 giugno 2015

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 175/2015 XXX BIGGI/ VODAFONE OMNITEL B.V. (già Vodafone Omnitel N.V.

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Verbale n. 7 Adunanza del 4 aprile 2016

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Determinazione dirigenziale n. 11 del 04 Dicembre Oggetto: definizione della controversia XXX / BIP MOBILE XXX

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Verbale n. 20 Adunanza del 27 luglio 2015

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

Verbale n. 16 Adunanza del 25 maggio 2015

Verbale n. 16 Adunanza del 23 giugno 2014

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art.

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

Verbale n. 18 Adunanza dell 8 settembre 2014

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 53 del 15 dicembre 2014

Verbale n. 18 Adunanza dell 8 settembre 2014

DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 2/2013 XXX XXX/TELECOM ITALIA XXX.

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 73/2013 XXX XXX/TELECOM ITALIA XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. 3 del 10 giugno 2011 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXX / TELECOM ITALIA XXX LA DIRIGENTE

Verbale n. 18 Adunanza dell 8 settembre 2014

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 18/2014 XXX / VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Elettro S.I.E.M.M. S.r.l. /Fastweb S.p.A.

Determinazione 3/2015. Definizione della controversia XXX/Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 1 del 23 febbraio 2011 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX XXXXXX XXXX / TELECOM ITALIA XXXXX LA DIRIGENTE

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 137/2014 XXX /BT ITALIA XXX

DELIBERA N. 20/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CARDARELLI / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3483/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 181/2014 XXX/TELECOM ITALIA XXX

DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Verbale n. 25 Adunanza del 17/11/2014

DELIBERAZIONE n. 26 del 21 novembre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERAZIONE n. 44 del 21 novembre 2013

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 163/2014 XXX/FASTWEB XXX TELECOM ITALIA XXX

IL DIRIGENTE. Determinazione 5/2015. Definizione della controversia Andreoli XXX/ Telecom Italia S.p.A.

DELIBERAZIONE n. 16 del 5 luglio 2012

Consiglio Regionale della Calabria

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 45 del 15 dicembre 2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n Tit /490 del 18/02/2013

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 83/2013 XXX XXX/TELECOM ITALIA XXX

DETERMINAZIONE OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E COOP

DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 GU14 293/2014 XXX/ VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX)

DELIBERA N. 22/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TORTORA XXX / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 21/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CENTRO ESTETICO BIRO di XXXX BIANCHI / VODAFONE OMNITEL XXXX

Presidente. Componente

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA N. 13/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA WIERZCHOWSKA XXX / FASTWEB XXX

DELIBERA N. 102/10/CIR. Definizione della controversia Multi Opportunities Business/Molitel S.r.l. L AUTORITA

Determinazione 10/2015. Definizione della controversia Intelligente XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Transcript:

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014 L anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 11.00, in Torino presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, vicepresidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante. Delibera n. 31 2014 Oggetto: Definizione della controversia XXX XXX / TELECOM ITALIA XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art. 84; VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni; VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte; VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito, Regolamento);

VISTO l Accordo quadro tra l Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e); VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni; VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481; VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA l istanza presentata in data 27/2/2014, con cui l avv. XXX XXX ha chiesto l intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXX (di seguito, Telecom), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento; VISTA la nota del 3/3/2014 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del Regolamento, l avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; VISTA l integrazione di parte istante del 3/3/2014; VISTA la memoria difensiva e la documentazione inviate dall operatore in data 1/4/2014; VISTE le note del 21/05/2014 e 04/08/2014 con cui l Ufficio ha richiesto all operatore, ai sensi dell art.18, comma 2 del Regolamento, la versione integrale delle Condizioni generali di abbonamento vigenti all epoca del disservizio oggetto di controversia, nonché copia del conto nel quale è stato effettuato l accredito di cui alla memoria Telecom pervenuta il 01/04/2014; VISTA la documentazione prodotta in termini dall operatore, in risposta alle istanze istruttorie; VISTI gli atti relativi all espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; DATO ATTO di ritenersi esaurita la fase istruttoria;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento del 30.09.2013; UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione; quanto segue: CONSIDERATO 1. Oggetto della controversia L istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta: - che a causa di un guasto lo Studio legale al quale si riferisce l utenza XXX rimaneva senza linea telefono e fax dal 27/11/2013 al 05/12/2013; - che trattasi di uno Studio nel quale operano quattro professionisti. Sulla base di detta rappresentazione l istante chiede : a) la corresponsione di un indennizzo non inferiore a 2.500,00 in considerazione del disagio subito per oltre una settimana da uno studio legale con quattro avvocati. L operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta: - che il guasto è stato aperto il 27/11/2013 e si è riscontrato trattarsi di un guasto cavo che interessava numerosi clienti; - che il 02/12/2013 è stata individuata l anomalia e un impresa ha chiuso il guasto in data 05/02/2013 dopo aver sostituito un raccordo di cavo a 100 coppie e rifatto tutto il cablaggio nell armadio distributore; - che si è trattato di un operazione complessa; - che nel periodo di ricerca guasto erano compresi un sabato e una domenica; - che il periodo di disservizio va da mercoledì 27/11/2013 a giovedì 05/12/2013, per un totale di nove giorni, di cui sette indennizzabili; - che il calcolo da Condizioni generali di abbonamento è pari a 92,00/4 x 7 = 161,00; - che in sede di tentativo di conciliazione Telecom ha verbalizzato che, in analogia a quanto previsto dalle summenzionata C.G.A., avrebbe provveduto all accredito della somma di 161,00 sulla prima fattura utile; - che l accredito è stato effettuato in data 12/02/2014 e sarà visibile sul conto del 3 bimestre 2014.

Sulla base di della ricostruzione, l operatore chiede: - l inapplicabilità della delibera 73/11/CONS alla presente fattispecie richiamando l art. 2 di detta delibera e considerando che Telecom ha formalizzato l offerta di indennizzo in sede di tentativo di conciliazione e che detto indennizzo è stato corrisposto.. 2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame A) Sul rito Preliminarmente si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento. B) Nel merito Nel merito la domanda dell istante non risulta accoglibile e va rigettata per le seguenti motivazioni. Il caso in esame attiene al guasto occorso sulla linea telefonica XXX dal 27/11/2013 al 05/12/2013. Il mancato funzionamento della linea e il periodo di durata dello stesso sono riconosciuti dall operatore, tuttavia, all esito dell attività istruttoria, si deve rilevare che il presente procedimento non può rientrare nell ambito di applicazione della delibera 73/11/CONS, All. A, ossia il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori. Infatti, ci si può riferire alla delibera sopra richiamata unicamente nelle ipotesi in cui l operatore non abbia già corrisposto gli indennizzi, ai sensi delle norme contrattuali, prima dell instaurazione della controversia, o non si sia impegnato a farlo in sede conciliativa, come si evince dal tenore lettera dell art. 2, comma 1, il quale prevede: le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell instaurazione della controversia, o quando, all esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l impegno dell operatore al riconoscimento degli indennizzi e le modalità di corresponsione degli stessi. Nel caso di specie, da quanto appurato anche a seguito delle istanze istruttorie formulate dall Ufficio, la somma di 161,00 quale indennizzo previsto dalle Condizioni di contratto Telecom è stato calcolato correttamente in base all art. 7, comma 2 di dette Condizioni, secondo cui Telecom si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione [ ], nonché all art. 26, comma 1, per il quale Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per [ ] la riparazione di un guasto [ ], il cliente ha diritto ad un importo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato [ ].

Orbene, l operatore stesso dà atto che la segnalazione del guasto è avvenuta mercoledì 27/11/2013. Considerato che l indennizzo parte dal primo giorno di ritardo nella riparazione ossia, nel caso di che trattasi, dal primo giorno successivo a quello della segnalazione, e deve essere conteggiato, escludendo la domenica 01/12/2013, fino al giorno 05/12/2013, data della riparazione, i giorni indennizzabili da C.G.A. sono sette. Anche il conteggio relativo all importo indennizzabile giornalmente è corretto, avendo accertato che il canone bimestrale per la linea in oggetto di controversia ammonta ad 92,00. Tale importo deve quindi essere diviso per 4 al fine di ottenere la somma pari al 50% del canone mensile, ossia 23,00, che moltiplicata per i sette giorni indennizzabili dà effettivamente l importo di 161,00. L Ufficio ha inoltre verificato che detta somma è stata imputata in accredito sul conto relativo al 3 bimestre 2014, come affermato dall operatore. Si ritiene quindi che, appurata la corresponsione da parte della società Telecom Italia XXX degli indennizzi previsti contrattualmente all esito della fase conciliativa, la richiesta formulata dall istante di liquidazione di importi maggiori non può essere accolta, fatto naturalmente salvo il ricorso in sede giurisdizionale per la richiesta del maggior danno subito. Pare infine congruo non concedere alcun rimborso per le spese di procedura, stante il rigetto integrale dell istanza per le suesposte ragioni. Tutto ciò premesso, il Comitato, all unanimità, per i motivi sopra indicati, DELIBERA - il rigetto della domanda formulata dall avv. XXX XXX, domiciliato ai fini del presente procedimento in XXX, nei confronti di Telecom Italia XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in XXX. - la compensazione integrale delle spese tra le parti. E fatta salva la facoltà per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall at. 19, comma 5 del Regolamento. In forza dell art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. IL COMMISSARIO RELATORE Tiziana Maglione IL PRESIDENTE Bruno Geraci DT/NP/MG