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Al Municipio Roma. Al Dipartimento Attività Economiche e Produttive OGGETTO : Comunicazione di riattivazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (già sospesa). Codice ATECO Il/La sottoscritto/a Cognome.. Nome... COMUNICA La riattivazione dell attività di somministrazione di alimenti e bevande già sospesa con SCIA di Reintestazione con sospensione prot n. del per : svolgimento in proprio dell attività affitto d azienda nei locali siti in Roma n.., cap.. superficie totale del locale mq. ; INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI NO se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE.. Provvedimento n. in data rilasciato da. Locale n. A tal fine, a norma, degli artt.21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 1

D I C H I A R A Di essere Nat.. a.. (Stato..), (Prov..), (Comune..); il.. ; Nazionalità, Cod. Fisc. residente in.. (Prov. ), Via/P.za, (CAP..), (tel..), email. permesso di soggiorno n... rilasciato da... il. (se cittadino non appartenente a Unione Europea). in qualità di titolare dell omonima impresa individuale: Partita I.V.A. (se già iscritto) con sede nel Comune di Provincia Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. Tel. N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di legale rappresentante della Società': Cod. fiscale Partita IVA (se diversa da C.F.) denominazione. o ragione sociale con sede nel Comune di Provincia Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. Tel. N. d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura se diverso da residenza, con obbligo di comunicare eventuali variazioni: Via/P.za, (CAP..), Città. (tel..),e.mail. 1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (antimafia) In caso di gestione societaria dell attività si allega, inoltre, la modulistica sottoscritta dagli altri soci diversi dal rappresentante legale della società o comunque da colui che esercita l attività, con la quale gli stessi dichiarano la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ALLEGATO A) 2

2. Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 s.m.i. (per la vendita del settore alimentare indicare il requisito al punto 6). 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla 3

preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. N. del rilasciato da d) possesso dell iscrizione al Registro Esercenti del Commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. (Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 61559 del 31 maggio 2010). N. del rilasciato da 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 3. di avere la disponibilità dei locali e che gli stessi hanno destinazione d uso a. 4. di aver nominato quale gestore preposto all attività il Sig./Sig.ra 5. di rispettare i requisiti strutturali esistenti; N.B. Il possesso dei requisiti professionali e l eventuale nomina del preposto sono necessari solo nel caso di svolgimento in proprio dell attività. 6. per quanto attiene ai criteri di qualità di cui all art. 9 del regolamento (solo nel caso di svolgimento in proprio dell attività): che i criteri di qualità sono rimasti invariati che i criteri di qualità sono stati modificati come da schema allegato CRITERI DI QUALITA Punteggio 1 Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di 10 società (o del gestore se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 2 Possesso di attestato di formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione di 10 cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. da parte del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo o di almeno un addetto), conseguito a seguito della partecipazione ad un corso della durata non inferiore alle 8 ore 3 Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi 20 4 Pulizia costante dei bagni e presenza di fasciatoio negli stessi 10 5 Area giochi per bambini coperta e scoperta opportunamente attrezzata e a norma con gli standard di sicurezza vigenti, di ampiezza corrispondente ad almeno il 10% della superficie di somministrazione, per gli esercizi con superficie totale del locale >250 mq 5 4

6 Numero di posti a sedere in ragione di un posto a sedere ogni 1,5 mq. di superficie di somministrazione 10 7 Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico iscritto all albo 40 professionale, realizzata anche con pannelli fonoisolanti che garantiscano all esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge 8 Climatizzazione del locale 10 9 Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico (ad es.: differenziazione flusso di 15 scarico dei wc, rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi) 10 Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (ad es.: 15 impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utilizzo di energie rinnovabili 11 Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal 30 pubblico esercizio non più di 300 mt lineari non inferiore alla superficie di somministrazione* 12 Assenza di videogiochi o apparecchi automatici 10 13 Descrizione nelle targhette (nei banchi espositivi o nel menù) di tutti gli 5 ingredienti usati e della loro provenienza 14 Presenza di menù in diverse lingue e possibilità di pagamento elettronico 5 15 Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l orario di apertura 5 TOTALE PUNTEGGIO Si allega obbligatoriamente: - ricevuta pagamento diritti di istruttoria. - Attestazione, Asseverazione ed elaborato grafico del tecnico abilitato. Roma, li. Firma estremi valido documento di identità L Addetto allo Sportello Unico Informativa ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 5

ALLEGATO A DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCI, AMMINISTRATORI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 Cognome Nome C.F. Data di nascita / / Cittadinanza Sesso M ; F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Provincia Comune Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. DICHIARA: 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 s.m.i.; 2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia); Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) Data. FIRMA Cognome Nome C.F. Data di nascita / / Cittadinanza Sesso M ; F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Provincia Comune Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. DICHIARA: 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 s.m.i.; 2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia); Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) Data. FIRMA 6

ALLEGATO B DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALL ESERCIZIO Cognome Nome C.F. Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Provincia Comune Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. DICHIARA: consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 s.m.i. (indicare il requisito al punto 6). 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 7

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. N. del rilasciato da d) possesso dell iscrizione al Registro Esercenti del Commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. (Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 61559 del 31 maggio 2010). N. del rilasciato da 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Data... FIRMA Informativa ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 8