DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI RISCUOTONO ONERI. (Decisione del consiglio di amministrazione)

Documenti analoghi
INFORMAZIONE GIURIDICA IMPORTANTE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2013 DELLA COMMISSIONE

Limassol, 17 dicembre 2009 Doc: MB/77/2009/D

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

VISTO il Piano nazionale di vigilanza relativo

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 maggio 2018 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2011 DELLA COMMISSIONE

(SEC) /* COM/97/0050 DEF - CNS

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE

Il REACH questo (s)conosciuto: il quadro normativo. Udine, 27/11/2015

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 15 marzo 2010, n. 729

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Ministero della Salute

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017

COMMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Indice. Indice. Articolato e nota a piè di pagina. l'atto dell'ue è citato con il titolo numerico Cancelleria federale

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 73/2013 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DIRETTIVE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 221. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 31 agosto 2018.

Orientamenti Accesso da parte di un CSD ai flussi relativi alle operazioni di CCP e sedi di negoziazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

SALUTE / REACH/CLP provvedimento data descrizione G.U. reperibile da SALUTE/REACH/CLP Decr. Legs. N.133 Accordo Stato Regioni

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39

ALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N.../.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

Orientamenti e raccomandazioni

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

ALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013. REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

IL REGOLAMENTO REACH: aspetti tecnici e applicativi, Istituto superiore di sanità Roma 9-10 giugno 2008

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;

(Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTI APPROVATI. visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014,

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

CONVENZIONE MONETARIA tra l Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (2010/C 28/05)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la

COMMISSIONE EUROPEA ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012. REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n.../..

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2015 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2011 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 3 settembre 2018.

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

Orientamenti sull applicazione della sezione C, punti 6) e 7), dell allegato I della MiFID II

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio,

(1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Transcript:

Helsinki, 12 novembre 2010 MB/29/2010 def. DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI RISCUOTONO ONERI (Decisione del consiglio di amministrazione)

DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI RISCUOTONO ONERI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE, visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 74, paragrafo 5, visto il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e, in particolare, l'undicesimo considerando e gli articoli 11, 13, paragrafo 4, e 22, paragrafo 1, del medesimo, Considerando quanto segue: 1. L Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso «l Agenzia») può riscuotere oneri per servizi diversi da quelli di cui all articolo 74 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2. Conformemente all articolo 11 del regolamento (CE) n. 340/2008, spetta al consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione, adottare una classificazione di detti servizi e oneri. 3. Qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrarlo, l Agenzia riscuote un onere amministrativo, oltre alle tariffe o agli oneri definiti dal regolamento (CE) n. 340/2008. 4. Qualora la persona fisica o giuridica che ha dichiarato di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l Agenzia riscuote un onere amministrativo, oltre alle tariffe o agli oneri definiti dal regolamento (CE) n. 340/2008. 5. Si applica un onere amministrativo differenziato alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 6. Si è reso necessario proporre servizi ai dichiaranti, ai richiedenti un autorizzazione e ad altre parti che presentano documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allo scopo di facilitare la presentazione dei fascicoli. L Agenzia riscuote un onere per tali servizi al fine di coprire i costi determinati da tali compiti non previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006. 2 (5)

7. L importo degli oneri relativi ai servizi forniti dall Agenzia è stabilito allo scopo di coprire i costi dell Agenzia. 8. Il direttore esecutivo deve poter riesaminare tali oneri sulla base del tasso di inflazione misurato mediante l indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95. Previo parere favorevole della Commissione (C/2010/7295 del 27.10.2010), HA DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizioni 1. Per «oneri di servizio» si intendono gli oneri relativi ai servizi amministrativi e tecnici non menzionati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 o dal regolamento (CE) n. 340/2008 e classificati nella presente decisione. 2. Per «oneri amministrativi» si intendono gli oneri di cui all articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008, che sono classificati nella presente decisione. Articolo 2 Oneri amministrativi In base all articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008, l Agenzia riscuote un onere amministrativo nei seguenti casi: qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrarlo. qualora la persona fisica o giuridica che ha dichiarato di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione. Articolo 3 Oneri di servizio 1. In base all articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, l Agenzia riscuote un onere quando, su richiesta di una parte che presenta un fascicolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce un servizio non previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e che facilita la presentazione del fascicolo. 2. Qualora venga richiesto un servizio di cui al paragrafo 1, l Agenzia stabilisce un importo di fatturazione massimo e lo comunica all interessato. Dopo l accettazione di tale importo massimo da parte dell'interessato, l Agenzia può fornire il servizio richiesto. 3 (5)

Articolo 4 Lista degli oneri 1. La tabella 1 dell allegato della presente decisione presenta la classificazione degli oneri amministrativi di cui all articolo 2. Qualora l impresa interessata sia di piccole o medie dimensioni, l Agenzia riscuote un onere ridotto, come indicato nella tabella 1. Se l Agenzia richiede elementi di prova pertinenti riguardo alle dimensioni dell impresa, ma non ne riceve, l importo dell onere può tuttavia essere pari a quello fissato per un impresa di grandi dimensioni. 2. La tabella 2 dell allegato della presente decisione presenta la classificazione degli oneri di servizio di cui all articolo 3. L onere è calcolato sulla base dell importo giornaliero minimo dell Agenzia, che corrisponde a 0,5 giorni di lavoro. 3. La lista degli oneri può essere aggiornata con decisione del direttore esecutivo dell Agenzia, sulla base del tasso di inflazione misurato mediante l indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95. Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Articolo 6 Pubblicazione La presente decisione è pubblicata sul sito Internet dell Agenzia. Fatto il 12 novembre 2010, Per il consiglio d'amministrazione Il Presidente (firma) Thomas JAKL (firma elettronica) 4 (5)

Allegato Lista degli oneri Tabella 1 Oneri amministrativi di cui all articolo 2 Dimensioni dell impresa Onere amministrativo (EUR) Grande (non PMI) 20 700 Media 14 500 Piccola 8 300 Micro 2 070 Tabella 2 Oneri di servizio di cui all articolo 3 La tariffa giornaliera utilizzata per calcolare gli oneri di servizio è pari a 890 EUR. 5 (5)