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Prot. n. CPI/219 LA MODIFICA AL SISTEMA DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI Prorogato al 16 maggio 2016 il termine per l autocertificazione della non detenzione di apparecchi televisivi La legge di stabilità per il 2016 ha istituito la presunzione legale in base alla quale la mera esistenza di un utenza elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. E possibile superare la presunzione di detenzione mediante la presentazione di un autocertificazione, il cui termine di scadenza è stato recentemente prorogato, per l anno in corso, al 16 maggio 2016. Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità, che possono essere riepilogate come segue: presunzione di detenzione dell apparecchio televisivo nel caso in cui esista un utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica; ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l anno 2016; per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura dell utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale; il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1 luglio 2016; anche i residenti all estero devono pagare il canone se detengono un abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo. Con nota 9668 del 20 aprile 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha definito cosa si intende per apparecchio televisivo, specificando l esclusione del canone per computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

1. PRESUNZIONE DI DETENZIONE DELL APPARECCHIO TELEVISIVO Il nuovo articolo 1 del regio decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938, convertito dalla legge n. 880/1938, dopo le modifiche intervenute con la legge di stabilità per il 2016, prevede una presunzione di detenzione dell apparecchio televisivo in presenza di un utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica. 2. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Per superare la presunzione di possesso dell apparecchio, la stessa norma ammette, a decorrere dal 2016, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentarsi esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia resa da un erede). La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata all Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016. Con il successivo provvedimento direttoriale del 21 aprile 2016 sono stati prorogati i termini di presentazione esclusivamente per l anno 2016 e sono state altresì adeguate le istruzioni della dichiarazione per tener conto della definizione di apparecchio televisivo, fornita dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 9668 del 20 aprile 2016 (come sopra specificato). 2.1 Casistica per la presentazione La dichiarazione, resa sul modello approvato dal provvedimento direttoriale (in allegato), è resa esclusivamente dal titolare dell utenza elettrica (o dall erede) per dichiarare: 1. di non detenere alcun apparecchio televisivo (quadro A): da parte di nessun componente della famiglia anagrafica; in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un utenza elettrica; 2. di non detenere un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata denuncia di cessazione dell abbonamento radiotelevisivo per suggellamento entro il 31 dicembre 2015 (quadro A): da parte di nessun componente della famiglia anagrafica; in nessuna abitazione per la quale il dichiarante è titolare di un utenza elettrica. La dichiarazione è altresì presentata per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B). La dichiarazione è resa anche per dichiarare il venir meno dei presupposti in base ai quali è stata resa una precedente dichiarazione sostitutiva (quadro A o B).

Si fa presente che sul sito dell Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it), nel link canone TV, sono presenti delle FAQ e degli esempi di compilazione con diverse casistiche. 2.2 Modalità di presentazione Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato: direttamente dal contribuente o dall erede tramite l applicazione web sul sito internet dell Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv Casella Postale 22 10121 Torino. 2.3 Termini di presentazione La dichiarazione sostitutiva è presentata entro termini (a regime e transitori) espressamente indicati dal provvedimento direttoriale. A regime, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell anno e produce effetti in base alla data di presentazione. In particolare: se presentata entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, a partire dal 1 luglio dell anno precedente, ha effetto per l intero canone dovuto per l anno solare di riferimento; se presentata dal 1 febbraio al 30 giugno dell anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione. Esempio: - dichiarazione sostitutiva presentata a settembre 2018 ha effetto relativamente al canone dovuto per l intero anno 2019;

- dichiarazione sostitutiva presentata a marzo 2019, ha effetto relativamente al canone dovuto per il secondo semestre 2019. In via transitoria, per il 2016, i termini di presentazione, dopo le modifiche apportate dal provvedimento direttoriale del 21 aprile 2016, sono i seguenti: dal 1 gennaio al 16 maggio 2016: la dichiarazione ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016; dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016: la dichiarazione ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016; dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017: la dichiarazione ha effetto per l intero canone dovuto per l anno 2017. Relativamente ai casi di non detenzione dell apparecchio televisivo (quadro A), la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata annualmente, entro i termini sopraindicati e con gli effetti specifici. 2.3.1 Attivazione di una nuova utenza Nel caso di attivazione di una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale da parte di un soggetto che non sia già titolare di altra utenza residenziale nell anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione è presentata: entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa (es.: attivazione 1 febbraio 2017; dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2017, per essere valida dal 1 febbraio); la dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura, ha effetto secondo quanto indicato nei punti precedenti (es.: attivazione 1 febbraio 2017; dichiarazione presentata il 31 maggio 2017, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2017). In via transitoria, per il 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (il termine è stato modificato con il provvedimento direttoriale del 21 aprile 2016). 3. SOGGETTI OVER 75 (articolo 1, comma 132, legge n. 244/2007) E prevista un agevolazione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, in possesso di determinati requisiti. Possono essere esonerati dal pagamento del canone i cittadini che: hanno compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone RAI,

non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio; sono titolari di un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro. Il reddito di riferimento è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso, e vanno conteggiati i redditi riferiti all anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell agevolazione in esame. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull apposito modello reperibile nel sito dell Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canon e+tv/casi+particolari+di+esonero+tv/cittadini+ultrasettantacinquenni/dichiarazione+sostit utiva+per+esenzione+pagamento+canone+tv/circolaren46e_allegato+n1.pdf). Deve essere presentata: entro il 30 aprile, se ne beneficiano per la prima volta; entro il 31 luglio per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre; entro 60 giorni dalla data in cui sorge l obbligo di pagare il canone per coloro che nel corso dell anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo. Se negli anni successivi le condizioni di esenzione: permangono: non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni; vengono meno, è necessario versare il canone. I cittadini over 75, che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, pur avendo diritto all esonero, possono chiederne il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti. (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richieder e/canone+tv/casi+particolari+di+esonero+tv/cittadini+ultrasettantacinquenni/modello+ric hiesta+rimborso+canone+tv/circolare46e_allegato_n2.pdf)