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All. 1 ART. 1. Circolare n. 15/ Allegati - Pagina n. 1

Legge 5 febbraio 1992, n. 175: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Art.

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Sanità SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. RELAZIONE DELLA 128 COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) (RELATORE DUÒ) Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1991 SUL DISEGNO DI LEGGE Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie d'iniziativa dei deputati VOLPONI, SARETT A, BENEVELLI, MORO- NI, F ACCHIANO, BRUNI Giovanni, DE LORENZO, BENEDIKTER, ARMELLIN, ARTIOLI, BORRA, BRUNETTO, CASTAGNETTI Pierluigi, CECI BONIFAZI, D'AMATO Carlo, FRONZA CREPAZ, PERANI, RENZULLI, RINALDI e RIVERA (V. Stampato Camera n. 3041) approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1990 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 dicembre 1990 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Professioni pubblica)

Il 2 2559.A DI LEGGE E RELAZIONI ONOREVOLI SENATORI. titolo del provvedimento indica sinteticamente la finalità della legge: una più incisiva rego lamentazione della pubblicità sanitaria e una più incisiva opera di repressione dell'esercizio abusivo della professione sa nitaria. Queste esigenze sono sempre più avver tite. Tutti constatiamo, nel settore delle attività sanitarie, un sempre maggior ri corso, da parte di medici, di strutture private e di esercenti professioni ed arti sanitarie, a forme di pubblicità che si discostano dai canoni di una corretta informazione al pubblico ed assumono caratteristiche commerciali del tutto in compatibili con la natura del servizio e delle prestazioni offerte agli utenti e, quindi, con la dignità delle professioni sanitarie. Taluni medici divulgano in forma sugge stiva la propria attività professionale. Ricorrono a pubblicità televisiva, a mani festi, insegne stradali, inserzioni su gior nali e riviste. Colpiscono, col messaggio pubblicitario, la fantasia e l'interesse del grosso pubblico senza che vi sia, per la forma di pubblicità praticata, un sufficien te confronto nelle conoscenze scien tifiche. Taluni esercenti professioni o arti ausi liarie, o comunque collaterali della pro fessione medica, ricorrono agli stessi mezzi ed a forme di pubblicità ed a terminologie, suscettibili di indurre in errore il cittadino, quanto al possesso del titolo di medico e, addirittura, quanto al possesso della qualifica specialistica. Le norme legislative vigenti in materia si rivelano sempre più inadeguate a disci plinare il fenomeno ed a garantire che la pubblicità sanitaria sia contenuta nei limiti di una doverosa informazione al pubblico, con esclusione di intenti con correnziali e mercantilistici. Tutto ciò favorisce quei professionisti che, attraverso la pubblicità e vantando talvolta terapie miracolistiche, perseguo no finalità di sleale concorrenza nei confronti di colleghi in possesso di effetti va qualificazione. Per gli esercenti professioni ed arti sanitarie ausiliarie, il fenomeno è favorito dalla carenza di una aggiornata disciplina legislativa delle professioni sanitarie non mediche. Da quanto esposto, si ricava la correla zione tra il ricorso a scorrette forme di pubblicità sanitaria e l'abusivismo in cam po sanitario. L'obiettivo del disegno di legge posto all'esame dell'assemblea è quello di porre rimedio ai fenomeni negativi lamentati. Il provvedimento si ispira ad alcuni criteri: a) quello di promuovere l'emanazione di una disciplina particolarmente rigorosa che ammetta esclusivamente la semplice informa zione al pubblico escludendo espressamente ogni forma di vera e propria pubblicità da parte dei professionisti; b) quello di attribuire all'ordine pro fessionale la facoltà di impedire l'effettua zione di pubblicità non consentita, vinco landa a tal fine il rilascio dell'autorizzazio ne al nulla asta dell'ordine. Quanto al contenuto del provvedimento, gli articoli l, 2 e 3 regolamentano la pubblicità relativa all'esercizio delle profes sioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la pubblici tà per le case di cura, i gabinetti e gli ambulatori specialistici e tutti gli altri presidi e strutture private contemplate nell'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. L'articolo 6 regolamenta il problema della pubblicità effettuata da esercenti arti

3 DI LEGGE E RELAZIONI ausiliarie delle professioni sanitarie che sfuggono ad ogni disciplina in materia. L'articolo 7 stabilisce la possibilità di intervento del Ministro della sanità per rettifica di informazioni o notizie di caratte re medico controverse. L'articolo 8 determina le sanzioni nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie che prestano il proprio nome per agevolare l'esercizio abusivo delle profes sioni. L'articolo 9 sottopone al controllo del Ministero della sanità il commercio delle attrezzature tecniche e strumentali sani tari e. L'articolo 10 stabilisce il termine per gli interessati per conformarsi alla nuova nor mativa. Il provvedimento, inizialmente assegnato alla 12a Commissione in sede deliberante, è stato poi licenziato dalla stessa a conclusio ne dell'esame in sede referente, in quanto non si è ritenuto di potersi conformare al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, parere favorevole a condizio ne che fosse riformulato l'articolo 5, com ma 2, che affida al decreto del Ministro della sanità il compito di stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni regionali. La Commissione igiene e sanità ha per tanto deliberato di non modificare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamen to, accogliendo tuttavia l'ordine del giorno, presentato dal relatore, qui di seguito riportato, e dando mandato al relatore a presentarlo in Assemblea: «La l2a Commissione permanente del, considerato che il riferimento, di cui all'articolo 1, alla pubblicità sanitaria me diante inserzione sugli elenchi telefonici deve intendersi come comprendente qual siasi tipo di elenco telefonico, guida, e annuario commerciale, eventualmente strutturati per categorie economiche, rilevato che per il riferimento al sindaco, di cui agli articoli 2 e 6, si deve intendere quello al sindaco del comune in cui ha sede l'esercente la professione sanitaria e la professione sanitaria ausi liaria, invita il Governo: a predisporre adeguate misure di controllo onde evitare la diffusione surretti zia di forme e modalità pubblicitarie non consentite normativamente, nonchè l'eser cizio abusivo delle professioni sanitarie». Si invita, pertanto, l'assemblea ad appro vare il provvedimento all'esame, data l'ur genza di disciplinare un settore tanto delicato. Duò, relatore

4 DI LEGGE E RELAZIONI PARERE DELLA a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Estensare: ACQUARoNE) 24 luglio 1991 La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che venga riformulato l'articolo 5, comma 2, che affida al decreto del Ministro della sanità il compito di stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni regionali. La potestà di indirizzo e coordinamento delle attività regionali spetta infatti, in via esclusiva, al Consiglio dei mini stri.

5 DI LEGGE E RELAZIONI - PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) (Estensare: CORRENTI) 26 giugno 1991 La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si evidenzia, tuttavia, l'opportunità all'articolo 5, comma 5, di differenziare, ai fini del regime sanzionatorio, la prima parte invero più grave dalla seconda. Con riferimento all'articolo 7, si suggerisce di evitare il ricorso, al comma 4, alle forme di normazione per relazione: è infatti preferibile, per semplificare la lettura, specificare immediatamente la natura e l'entità della sanzione. Si porta all'attenzione della Commissione di merito, altresì, il quesito se non sia più confacente configurare una sanzione amministrativa, la quale oltretutto coprirebbe anche l'area delle condotte colpose. Infine, all'articolo 9 si propone di sostituire l'ultima parte del comma 3 con le seguenti parole: «ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva».

6 DI LEGGE E RELAZIONI PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensore: CORTESE) Il luglio 1991 La èommissione programmazione economi ca, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI (Estensore: dep. MELELEO) 17 luglio 1991 La Commissione parlamentare per le que stioni regionali esprime parere favorevole.

7 DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO Art. 1. DI LEGGE 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professio ni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici. 2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato. 4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1. Art. 2. 1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla asta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in prqvincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla asta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla asta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

8 2559A DI LEGGE E RELAZIONI 3. Ai fini del rilascio del nulla asta, l'ordine o collegio professionale deve verifi care l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o del l'inserzione o delle insegne di cui all'artico lo 4 a quelle stabilite con apposito regola mento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere en tra novanta giorni dalla richiesta. Art. 3. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall' esercizio della professione sani taria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indica zioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effet tuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge. Art.4. 1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mano o polispecialistici soggetti alle auto rizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonchè con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraver so giornali e periodici destinati esclusiva mente agli esercenti le professioni sanita rie, con facoltà di indicare le specifiche attività medicochirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indica zione del nome, cognome e titoli professio nali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazio ne del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sa nitaria. 3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonchè al medico responsabile della direzione sanita ria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'artico lo 1. Art. 5. 1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federa zioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonchè la rispon denza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2. 2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale. 3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estre mi dell'autorizzazione regionale. 4. I titolari e i direttori sanitari responsa bili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono so spesi dall'esercizio della professione sanita ria per un periodo da due a sei mesi. 5. Qualora l'annuncio pubblicitario con tenga indicazioni false sulle attività o pre stazioni che la struttura è abilitata a svolge re o non contenga l'indicazione del diretto re sanitario, l'autorizzazione amministrati va all'esercizio dell'attività sanitaria è so spesa per un periodo da sei mesi ad un anno. Art. 6. 1. È necessaria l'autorizzazione del sinda co per la pubblicità concernente l'esercizio

9 DI LEGGE E RELAZIONI di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. 2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti. 3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili. Art. 7. 1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. 2. A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consi glio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o tele visive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa. 3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime. 4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzio ne di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Art. 8. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. 2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. Art. 9. 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma l, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva. Art. 10. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni, di cui al comma 1 dell'articolo l, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.