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FRAGD / AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO SENTENZA DELLA CORTE 22 maggio 1985 * Nel procedimento 33/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale civile di Venezia, nella causa dinanzi ad esso pendente fra SpA Fragd Amministrazione delle finanze dello Stato e domanda vertente sulla validità del regolamento CEE della Commissione 19 giugno 1980, n. 1541, che modifica gli importi compensativi monetari, LA CORTE composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f.f. di presidente, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale considerando le osservazioni presentate per la Fragd SpA, dagli avvocati G. Ubertazzi e F. Capelli, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Prozzillo, membro del suo servizio giuridico, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 28 febbraio 1985, ha pronunziato la seguente * Lingua processuale: l'italiano. 1613

SENTENZA DEL 22. 5. 1985 CAUSA 33/84 SENTENZA (Parte «In fatto» non riprodotta) In diritto 1 Con ordinanza 24 novembre 1983, pervenuta il 6 febbraio 1984, il tribunale civile e penale di Venezia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento della Commissione 19 giugno 1980, n. 1541, che modifica gli importi compensativi monetari (GU L 156, pag. 1). 2 Tale questione viene sollevata nell'ambito di una controversia fra l'amministrazione italiana delle finanze dello Stato e la Fragd SpA, attrice nella causa principale, che trasforma in Italia quantitativi di granturco dapprima in amido e successivamente in glucosio in polvere (destrosio) destinato all'esportazione. Infatti, l'attrice nella causa principale effettuava, fra il 7 e I'll luglio 1980, quattro operazioni di esportazione di glucosio in polvere verso la Repubblica federale di Germania versando alla dogana italiana, a fronte di tali esportazioni, importi compensativi monetari in base ai criteri fissati dalla normativa comunitaria in vigore all'epoca. 3 Facendo valere, in primo luogo, la sentenza della Corte 15 ottobre 1980 (causa 145/79, Roquette, Race. pag. 2917) e, in secondo luogo, l'illegittimità dei suddetti criteri in quanto calcolati facendo riferimento al prezzo d'intervento senza tener conto della restituzione alla produzione dell'amido di granturco, la Fragd SpA, con atto del 13 maggio 1982, conveniva in giudizio dinanzi al giudice nazionale l'amministrazione delle finanze dello Stato onde ottenere il rimborso di parte degli importi compensativi da questa riscossi. 4 L'amministrazione delle finanze dello Stato, convenuta nella causa principale, pur riconoscendo che gli importi compensativi monetari sulle esportazioni di cui trattasi erano stati calcolati secondo lo stesso procedimento già dichiarato invalido con la precitata sentenza della Corte pronunciata in ordine al regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio del franco francese (GU L 79, pag. 4), si opponeva alla domanda e negava il diritto al rimborso. 1614

FRAGD / AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO 5 II giudice nazionale rileva che il problema sollevato concerne l'applicazione diretta della disciplina dettata dal regolamento n. 1541/80 i cui criteri di determinazione dell'ammontare degli importi compensativi monetari sono in realtà tali da fare apparire non privi di fondamento i rilievi formulati dalla Fragd SpA in ordine alla illegittimità delle disposizioni per violazione della normativa comunitaria. Così, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento della Commissione CEE n. 1541/80 del 19/6/1980 sia valido per la parte in cui fissa gli importi compensativi monetari (ICM) per i prodotti oggetto delle esportazioni per cui è causa (glucosio in polvere o destrosio), contraddistinti sotto la voce doganale 17.02 B II a), in Lit. 29 612 per tonnellata, dato che nel calcolo di tali ICM si è fatto riferimento al prezzo d'intervento del mais senza tenere conto della restituzione alla produzione dell'amido di mais, seguendo un criterio già oggetto di censura della Corte con sentenza 15.10.80 resa nella causa 145/79». 6 Secondo l'attrice nella causa principale, occorre distinguere fra due problemi, da una parte quello del calcolo degli importi compensativi monetari, e, dall'altra, quello dei limiti e delle conseguenze dell'invalidità dichiarata da una sentenza della Corte emanata sulla base dell'art. 177 del trattato CEE. Quanto al primo problema, l'attrice nella causa principale osserva che il regolamento n. 1541/80 fissa gli importi compensativi monetari da applicare ai prodotti trasformati derivati dal granturco e dall'amido di granturco sulla base del prezzo d'intervento comunitario del granturco senza tener conto dell'aiuto accordato ai prodotti derivati dal granturco. Di conseguenza, gli esportatori di amido e di prodotti derivati dall'amido nei paesi a moneta debole, quali l'italia, avrebbero dovuto pagare gli importi compensativi monetari in misura inferiore del 14% circa rispetto agli importi effettivamente versati. 7 Per quanto concerne il problema dei limiti e delle conseguenze della declaratoria di invalidità, l'attrice nella causa principale contesta il punto 3 del dispositivo della precitata sentenza e sostiene che, in linea di principio, il compito della Corte si esaurisce con l'accertamento dell'invalidità di un regolamento e che, in un procedimento pregiudiziale, il giudice nazionale, e solo esso, sarebbe competente a pronunciarsi sul merito della controversia e sul rimborso eventuale degli importi compensativi monetari. Infatti, il regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), entrato in vigore il 1 luglio 1980, stabilirebbe, nel combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 14, il rimborso dei diritti all'esportazione quando è provato che l'importo di tali diritti è superiore a quello legalmente percepibile. Infine, secondo l'attrice nella causa principale, il principio della restituzione dell'indebito, in discussione nel caso di specie, è uno dei principi fondamentali su cui 1615

SENTENZA DEL 22. 5. 1985 CAUSA 33/84 si fondano i rapporti di diritto privato, tanto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano quanto negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri a cui il diritto comunitario deve ispirarsi. 8 La Commissione osserva che la questione sollevata dovrebbe in realtà riguardare il regolamento della Commissione 28 settembre 1979, n. 2140 (GU L 247, pag. 1) di cui il regolamento n. 1541/80 è solo una modifica. Il regolamento n. 2140/79, che costituisce di fatto, secondo la Commissione, una modifica del regolamento n. 652/76, è stato a sua volta modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 novembre 1980, n. 3013, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento (CEE) n. 2803/80 per quanto concerne talune restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali (GU L 312, pag. 12). Adottando questo regolamento, la Commissione avrebbe tratto le conseguenze dalla sentenza della Corte 15 ottobre 1980 e avrebbe così riconosciuto implicitamente l'invalidità della norma relativa agli importi compensativi monetari da applicare al prodotto in esame enunciata nel,regolamento n. 2140/79. La Commissione ritiene inoltre che, dato che il destrosio è compreso nell' «amido di granturco, e prodotti derivati dalla trasformazione del granturco», di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza della Corte 15 ottobre 1980, e tenuto conto del punto 2 dello stesso dispositivo, l'invalidità del regolamento n. 2140/79 sarebbe già implicitamente dichiarata da tale sentenza. 9 Per quanto riguarda i limiti e le conseguenze della declaratoria di invalidità, la Commissione sostiene che la limitazione nel tempo dei suoi effetti non dovrebbe riguardare coloro che, prima della relativa sentenza, hanno già chiesto in sede giudiziaria o amministrativa il rimborso di importi compensativi monetari indebitamente pagati. 10 Con la questione sollevata, il giudice nazionale intende accertare se siano valide le norme del regolamento n. 1541/80, in quanto esso determina gli importi compensativi monetari da applicare all'esportazione dei prodotti che rientrano nella voce doganale 17.02 B II a) (glucosio in polvere). Come giustamente rileva la Commissione, la questione posta riguarda in realtà il regolamento della Commissione 28 settembre 1979, n. 2140, di cui il regolamento n. 1541/80 costituisce una modifica. 11 Va ricordato a questo proposito che, con sentenza 15 ottobre 1980, la Corte ha dichiarato, al punto 1 del dispositivo, l'invalidità del regolamento n. 652/76 1616

FRAGD / AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO «nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all'amido di granturco su una base diversa dal prezzo d'intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell'amido, nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all'insieme dei diversi prodotti derivati dalla trasformazione di una determinata quantità dello stesso prodotto base, quale il granturco o il frumento, in un determinato processo produttivo, in un'ammontare nettamente superiore all'importo compensativo stabilito per detta quantità determinata del prodotto base...;» Al punto 2 del dispositivo, la Corte ha dichiarato che «questa invalidità implica quella delle disposizioni dei successivi regolamenti della Commissione aventi ad oggetto la modifica degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti di cui al numero precedente». 12 Circa la fissazione degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti di cui è causa, è palese e non contestato che i motivi di invalidità accertati nella sentenza 15 ottobre 1980 si applicano anche alle norme di cui trattasi nella presente controversia. 13 Ilregolamento n. 2140/79, nella versione del regolamento n. 1541/80, si riferisce al regolamento n. 652/76 e costituisce, come giustamente rileva la Commissione, una modifica di quest'ultimo ai sensi del dispositivo della precitata sentenza. Esso va quindi considerato come già implicitamente dichiarato invalido con la sentenza 15 ottobre 1980. 1 4 Stando così le cose, è sufficiente constatare che, per quanto concerne la fissazione degli importi compensativi monetari da applicarsi al prodotto compreso nella sottovoce 17.02 B II a), il regolamento della Commissione 28 settembre 1979, n. 2140, modificato dal regolamento della Commissione 19 giugno 1980, n. 1541, è invalido per i motivi già enunciati nella sentenza 15 ottobre 1980. 15 Benché la questione sollevata riguardi solo l'invalidità del regolamento in causa, è opportuno indicare i limiti e le conseguenze di tale invalidità, come la Corte ha osservato nella precitata sentenza 15 ottobre 1980, al fine di consentire al giudice nazionale di risolvere il problema sottopostogli. 1617

SENTENZA DEL 22. 5. 1985 CAUSA 33/84 16 Al riguardo, va ricordato che la Corte, nella sentenza 15 ottobre 1980, al punto 3 del dispositivo, per le ragioni esposte ai punti 51 e 52 della motivazione di tale sentenza, ha dichiarato che «l'invalidità delle disposizioni regolamentari di cui sopra non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza». 17 Inoltre, il problema dei limiti e delle conseguenze di una declaratoria di invalidità dei regolamenti concernenti la modifica degli importi compensativi monetari a seguito della sentenza 15 ottobre 1980 ha formato oggetto della sentenza della Corte 27 febbraio 1985 (causa 112/83, Société des produits de maïs, Race. 1985, pag. 732). In questa sentenza la Corte ha in primo luogo sottolineato, al punto 17 della motivazione, che «la possibilità, per la Corte, di limitare nel tempo gli effetti della declaratoria di invalidità di un atto regolamentare, nell'ambito del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177, 1 comma, lett. b), è giustificata dall'interpretazione dell'art. 17'4 del trattato alla luce della necessaria coerenza fra il rinvio pregiudiziale e il ricorso per annullamento predisposto dagli art. 173, 174 e 176 del trattato che costituiscono due modalità per il controllo di legittimità predisposto dal trattato. La facoltà di limitare nel tempo gli effetti dell'invalidità di un regolamento comunitario, sia nell'ambito dell'art. 173, sia in quello dell'art. 177, è una competenza riservata alla Corte dal trattato, nell'interesse dell'applicazione uniforme del diritto comunitario nell'insieme della Comunità. Nel caso particolare della sentenza 15 ottobre 1980, considerato dal giudice nazionale, il ricorso alla facoltà contemplata dall'art. 174, 2 comma, si fonda su considerazioni basate sulle esigenze della certezza del diritto...». 18 La Corte ha ancora precisato a questo proposito, al punto 18 della motivazione della sentenza 27 febbraio 1985, che «qualora considerazioni imperiose lo giustifichino, l'art. 174, 2 comma, riserva alla Corte un potere di valutazione per determinare concretamente, in ogni singolo caso, gli effetti di un atto regolamentare dichiarato nullo che debbono essere mantenuti. Spetta di conseguenza alla Corte, nel caso in cui essa faccia uso della possibilità di limitare l'efficacia nel passato di una declaratoria d'invalidità nell'ambito dell'art. 177, determinare se un'eccezione a tale limitazione dell'efficacia nel tempo, conferita alla sua sentenza, possa essere stabilita in favore della parte che ha intentato l'azione dinanzi al giudice nazionale ovvero di qualunque altro operatore economico che abbia agito in maniera analoga prima della declaratoria di invalidità, o se, al contrario, anche per operatori economici che abbiano tempestivamente preso iniziative dirette a tutelare i loro diritti, 1618

FRAGD / AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO una declaratoria di invalidità efficace solo per il futuro costituisca un rimedio adeguato». 19 Tale problema, trattato nella sentenza 27 febbraio 1985 e concernente la determinazione della portata della sentenza 15 ottobre 1980, è però privo di interesse ai fini della presente controversia. Quest'ultima è stata infatti instaurata dinanzi al giudice nazionale il 13 maggio 1982, quindi successivamente alla dichiarazione implicita di invalidità delle norme considerate nella questione pregiudiziale. 20 La questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che occorre constatare, analogamente a quanto già dichiarato dalla Corte nella sentenza 15 ottobre 1980, che le norme del regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1541/80, sono invalide nella parte in cui fissano gli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere (sottovoce n. 17.02 B II a) della tariffa doganale comune). La constatata invalidità delle norme del regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1541/80, non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali sulla base di tali norme per il periodo anteriore alla data della sentenza che accerta l'invalidità, ossia il 15 ottobre 1980. Sulle spese 21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal tribunale civile e penale di Venezia con ordinanza 24 novembre 1983, dichiara: 1619

SENTENZA DEL 22. 5. 1985 CAUSA 33/84 Occorre constatare, analogamente a quanto già dichiarato dalla Corte nella sentenza 15 ottobre 1980, che le norme del regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1541/80, sono invalide nella parte in cui fissano gli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere (sottovoce n. 17.02 B II a) della tariffa doganale comune). La constatata invalidità delle norme del regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1541/80, non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali sulla base di tali norme per il periodo anteriore alla data della sentenza che accerta l'invalidità, ossia il 15 ottobre 1980. Bosco Due Kakouris Pescatore Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 maggio 1985. II cancelliere P. Heim Il presidente fi. G. Bosco presidente di sezione 1620