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DEFINIZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN VIGORE FINO AL 31/12/2004 Estratto dall Allegato I della Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (Pubblicata sulla G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4) Articolo 1 1. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la piccola impresa è definita come un'impresa: - avente meno di 50 dipendenti, e - avente: - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro, - e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3. 2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti: - se l impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull impresa, - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. 3. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto. 4. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti. 5. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di PMI, media impresa, piccola impresa o microimpresa solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi. 6. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato. 7. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio. Definizione di piccola impresa 2

DEFINIZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN VIGORE DAL 1/1/2005 Estratto dall allegato alla Raccomandazione C(2003) 1422 della Commissione CE del 06/05/2003 che sostituisce la precedente Raccomandazione 96/280/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1. Si definisce impresa autonoma qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 2. Si definiscono imprese associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un altra impresa (impresa a valle). Un impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ( business angels ) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti business angels in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti. 3. Si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Definizione di piccola impresa 3

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie. Articolo 4 Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L importo del fatturato è calcolato al netto dell imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 2. Se un impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell uno o nell altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Articolo 5 Gli effettivi Gli effettivi corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l anno in questione, hanno lavorato nell impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell impresa, Definizione di piccola impresa 4

b) dalle persone che lavorano per l impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell impresa, c) dai proprietari gestori, d) dai soci che svolgono un attività regolare nell impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. Articolo 6 Determinazione dei dati dell impresa 1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell impresa stessa. 2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell impresa o di conti consolidati in cui l impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest ultima. L aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3. Ai fini dell applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Ai fini dell applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Definizione di piccola impresa 5