SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decretolegge.

Legge 12 luglio 2006, n. 228

*** NORMATTIVA - Stampa ***

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69

SENATO DELLA REPUBBLICA

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

D.P.R. 10 aprile 1987, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

m_ef.rps-to registro UFFICIALE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

*** NORMATTIVA - Stampa ***

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

NATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBL1C

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 28 marzo 2001, n. 129

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 251

Legge 31 dicembre 2001, n. 463

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

SENATO DELLA REPUBBLIC

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

D.P.R. n. 69 del 27 Aprile 1984 Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1984, n. 105.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

Legge 29 gennaio 1975, n. 5

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 -

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4. (GU n.19 del ) Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) Vigente al:

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

1 di 5 22/07/ :08

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2015, n. 109, in sede di conversione.

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1215) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA) col Ministro del Tesoro (GORIA) e col Ministro per la Funzione Pubblica (GASPARI) (V. Stampato Camera n. 2438) approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 1985 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150) (Pubblico impiego)

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1215 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE ART. 1. Il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati. 3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1 luglio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1215 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 4. È abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79». Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente: «ART. 3-bis. I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10, li-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1 gennaio 1983, o collocati in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1 gennaio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432». All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «trattamento economico dei dirigenti», e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985».

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1215 IX tegisidatura -. DISEGNI DI LBSGlrB: RELAZIONI - DOCUMENTI ART. 2. A partire dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza. A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica dà cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301. Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a parti-

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1215 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI re dalla data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, ri. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1215 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI nella Gazzetta Uffi Decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, pubblicato ciale n. 10 del 12 gennaio 1985. TESTO DEL DECRETO-LEGGE Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985. 2. Con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 1215 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. Identico.

Atti Parlamentari 8 Senato della Repubblica 121'5 TJX 11EGISLATUBA JMSEGNI DI LEGGE E DELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo del decreto-legge) le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1. Art. 2. I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto. Art. 3. 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 2. Per il restante personale dirigenziale, per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati con le modalità previste dalle norme vigenti. 3. E abrogato l'articolo 3 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

Atti Parlamentari 9 Senato della Repubblica- 1213 rx: LEGISLATURA. DISEGNI; DX LEGGE E: REIAZIONT - Docusaara; (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Identico. Art. 2 Art. 3. 1. Il: numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del-presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati. 3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1 luglio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5. 4. È abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Art. 3-bis. I sercizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di i curagli'articoli 10/ li-bis,

Atti Parlamentari 10 Senato della Repubblica 1215» ' - ' ' " -',.,.,-,.. ',.;,' -. -^, -y "\ '" ' " IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI (Segue: Testo del decreto-legge) Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 63 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Trattamento economico dei dirigenti». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1985. PERTINI CRAXI ROMITA GORIA GASPARI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Atti Parlamentari 11 Senato della Repubblica 1215 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1 gennaio 1983, o collocati in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1 gennaio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432. Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato ;:er l'anno 1 85 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «trattamento economico dei dirigenti», e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985. 2. Identico.