Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 10. Associazioni Fondiarie: modalita' e criteri di assegnazione e revoca dei finanziamenti. Anno 2019.

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REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 100-9009 Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 10. Associazioni Fondiarie: modalita' e criteri di assegnazione e revoca dei finanziamenti. Anno 2019. A relazione dell'assessore Valmaggia: Premesso che: la Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 riconosce nell associazionismo fondiario uno strumento per favorire la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, di rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere all applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali e di prevenire i rischi idrogeologici e di incendio; le realtà associative già attive sul territorio regionale hanno dimostrato un risultato positivo nel raggiungimento di tali obiettivi e stanno contribuendo ad una costruttiva condivisione delle esperienze; l articolo 10, comma 4, della suddetta legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale approvi i criteri e le modalità attuative per l assegnazione e la revoca dei finanziamenti. i criteri e le modalità attuative per l assegnazione e la revoca dei finanziamenti alle associazioni fondiarie sono contenuti nell Allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; Richiamato che: con D.G.R. n. 63-5027 del 8/05/2017 è stata demandata al settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la predisposizione delle procedure attuative della legge regionale 21 del 2 novembre 2016; con D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018 sono state approvate, per l'anno 2018, le modalità ed i criteri di assegnazione dei finanziamenti, ad integrazione alla DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018. Ritenuto: di approvare, per l'anno 2019, i criteri e le modalità attuative per l assegnazione e la revoca dei finanziamenti alle associazioni fondiarie di cui all Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; di destinare a tal fine risorse pari a 132.000,00 e che eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento; che, in esito al Bando 2018, di cui alla suddetta deliberazione n. 37-6978 del 1 giugno 2018, dato atto dell esperienza in tal sede maturata, di prevedere di attivare due distinte linee di intervento, la prima (intervento 1) relativa al contributo per le spese di costituzione, di redazione/adeguamento dei piani di gestione e per le opere di miglioramento fondiario, e la seconda (intervento 2) per il contributo ai proprietari che conferiscono i propri terreni per 15 anni; di stabilire che la priorità agli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montanti o collina depressa, sancita dall art. 10 comma 2 della suddetta legge regionale 21/2016, viene espressamente considerata in fase di assegnazione del punteggio secondo quanto indicato nel suddetto allegato A; di stabilire che, in caso di insufficienza di risorse, sia data priorità alla graduatoria per l intervento 1 per poi proseguire a soddisfare la graduatoria dell intervento 2, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili; di individuare, quale responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento, il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera e di stabilire in 90 giorni dalla

data di scadenza per la presentazione delle istanze, il termine di conclusione del suddetto procedimento. di demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera il compito di predisporre, conformemente al suddetto allegato A ed alle disposizioni sopra riportate, l apposito Bando per l assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie per l anno 2019, nonché di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative. Dato atto che per la copertura del presente provvedimento si farà fronte con la somma attualmente nel Bilancio della Regione Piemonte pari a 132.000,00, allocata nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente) Programma 0907 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), CAP 176145, approvata con la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 e assegnata con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 (Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ). Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; tutto ciò premesso la Giunta Regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge, delibera -di approvare per l'anno 2019, ai sensi della legge regionale 21/2016, i criteri e le modalità attuative per l assegnazione e la revoca dei finanziamenti alle associazioni fondiarie di cui all Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; -di destinare risorse pari a 132.000,00 e che eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui alle premesse del presente provvedimento; -di individuare, quale responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento, il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera e di stabilire in 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, il termine di conclusione del suddetto procedimento; -di demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera il compito di predisporre, conformemente al suddetto allegato A ed alle disposizioni in premessa riportate, l apposito Bando per l assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie per l anno 2019, nonché di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative; -di dare atto che per la copertura del presente provvedimento si farà fronte con la somma attualmente nel Bilancio della Regione Piemonte pari a 132.000,00, allocata nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente) Programma 0907 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), CAP 176145, approvata con la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 e assegnata con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 (Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.). La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell ente, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell art. 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013. (omissis) Allegato

Allegato A CRITERI PER L ASSEGNAZIONE E LA REVOCA DEI FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 Anno 2019 a) Finalità I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono destinati all attuazione della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" per gli interventi di conservazione del paesaggio e di recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti. Il settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera predisporrà a tal fine il bando di finanziamento in conformità con i criteri stabiliti dalla presente delibera. b) Localizzazione Tutto il territorio regionale piemontese. c) Beneficiari dei finanziamenti Associazioni fondiarie legalmente costituite alla data di presentazione dell istanza. d) Attività di finanziamento - contributi per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria; - contributi per la redazione/adeguamento del piano di gestione dei terreni conferiti all associazione e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; - contributi ai proprietari o agli aventi titolo per il conferimento dei terreni all associazione fondiaria. e) Spese ammissibili - costituzione dell associazione fondiaria fino all 80% delle spese sostenute (nella misura massima di 500,00 di spesa ammissibile); - redazione del piano di gestione dei terreni conferiti o suo aggiornamento e realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari fino a 500,00 /ettaro (importo massimo erogabile 5.000,00); - contributo una tantum per i proprietari che hanno aderito all Associazione fondiaria conferendo i propri terreni per 15 anni (esclusi Enti Pubblici), nella misura massima di 500,00 a ettaro (importo massimo erogabile 30.000,00). f) Requisiti di ammissibilità L associazione fondiaria deve essere formata da un minimo di 5 soci conferitori (sono pertanto esclusi i soci che aderiscono all associazione fondiaria ma che non conferiscono terreni). La concessione di contributi per la realizzazione di miglioramenti fondiari è vincolata alla presentazione di un Piano di Gestione dei Terreni redatto ai sensi della D.G.R. 92-5523 del 3/08/2017 Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie. L associazione fondiaria deve disporre di una Produzione Standard minima, calcolata in base alla tabella CRA-INEA (http://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php) così ripartita: - Zona montagna e collina depressa: minimo 7.500,00 di Produzione Standard oppure minimo 5 ettari di terreno conferito; - Zona collina e pianura: minimo 15.000,00 di Produzione Standard. 1

g) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione Sulla base dei fondi stanziati e delle richieste pervenute si provvederà all individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di due graduatorie distinte per tipologia di intervento: INTERVENTO 1) : contributo per le spese di costituzione, redazione/adeguamento piano di gestione, opere di miglioramento fondiario. Saranno ammesse esclusivamente le istanze di associazioni fondiarie che non abbiano già ricevuto finanziamento sul bando regionale 2018. La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri: CRITERIO SPECIFICA PUNTEGGIO 1) SUPERFICIE CATASTALE TOTALE DELL ASFO 2) NUMERO DI PARTICELLE CATASTALI 3) NUMERO DI SOCI CONFERITORI Più di 10 particelle ad ettaro (particelle/ettari = n. medio) Da 10 a 19 da 20 a 49 Oltre 50 fino ad un massimo PUNTEGGIO MASSIMO 0,5 punti/ettaro 25 15 punti 15 5 punti 10 punti 20 punti 4) CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE - ZONA MONTANA 2 punti/ettaro - ZONA COLLINA DEPRESSA 1,5 punti/ettaro - ZONA COLLINA 1 punto/ettaro - ZONA PIANURA 0,5 punti/ettaro PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 160 20 100 1) Superficie totale dei terreni conferiti all Associazione fondiaria 2) Numero medio di particelle catastali ad ettaro (totale particelle/totale ettari) 3) Numero di soci conferitori 4) Classificazione dei terreni in base alla ubicazione ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura). In caso di parità di punteggio si darà priorità alle domande con la maggiore superficie catastale totale. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all associazione precedentemente costituita (a tal fine farà fede la data di registrazione presso l Agenzia delle Entrate). INTERVENTO 2) : contributo ai proprietari che conferiscono terreni per 15 anni Saranno oggetto di contributo esclusivamente i terreni che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), sono classificati come montani o collina depressa. 2

Saranno escluse le richieste di associazioni fondiarie per le quali la porzione dei terreni complessivamente conferiti per 15 anni (compresa quella già eventualmente finanziata dal bando 2018) rappresenti meno del 40% della superficie gestita dall associazione. Saranno ammesse a tale graduatoria anche le istanze di associazioni fondiarie che abbiano già ricevuto contributo sul bando 2018, fino al raggiungimento dell importo massimo complessivo di 30.000,00 Euro. La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri: CRITERIO SPECIFICA PUNTEGGIO 1) SUPERFICIE CATASTALE TOTALE DELL ASFO 2) SUPERFICIE CONFERITA PER 15 ANNI in rapporto alla superficie catastale totale dell asfo 3) NUMERO DI PARTICELLE CATASTALI 4) NUMERO DI SOCI CONFERITORI Dal 41% al 60% Dal 61% all 80% Dal 81% al 100% Più di 10 particelle ad ettaro (particelle/ettari = n. medio) Da 10 a 19 da 20 a 49 Oltre 50 PUNTEGGIO MASSIMO 0,5 punti/ettaro 25 30 punti 40 punti 60 punti 60 15 punti 15 5 punti 10 punti 20 punti 5) CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE - ZONA MONTANA 2 punti/ettaro - ZONA COLLINA DEPRESSA 1,5 punti/ettaro - ZONA COLLINA 1 punto/ettaro - ZONA PIANURA 0,5 punti/ettaro PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 220 20 100 1) Superficie totale dei terreni conferiti all associazione fondiaria 2) Al fine del calcolo della percentuale della superficie conferita per 15 anni si considera anche quella eventualmente già ammessa con il bando 2018 3) Numero medio di particelle catastali ad ettaro (totale particelle/totale ettari) 4) Numero di soci conferitori 5) Classificazione dei terreni in base alla ubicazione ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura). In caso di parità di punteggio si darà priorità alle domande con la maggiore superficie catastale conferita per 15 anni. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all associazione precedentemente costituita (a tal fine farà fede la data di registrazione presso l Agenzia delle Entrate). h) Modalità di revoca del contributo Saranno oggetto di revoca i contributi che, all atto della rendicontazione finale non risultino accompagnati da idonea documentazione attestante la spesa effettuata. Per quanto non contemplato nel presente atto si rimanda alla Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 e al Bando regionale. 3