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Transcript:

INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 - Disciplina del rapporto... 3 Art. 3 - Tipologie contrattuali... 3 Art. 4 - Attivazione della procedura... 4 Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione comparativa... 4 Art. 6 - Commissione... 5 Art. 7 - Indizione e Procedura di reclutamento... 6 Art. 8 - Selezione e criteri di valutazione... 7 Art. 9 - Approvazione degli atti... 7 Art. 10 - Incompatibilità... 8 Art. 11 - Stipula del contratto individuale di lavoro... 8 Art. 12 - Trattamento giuridico... 9 Art. 13 - Risoluzione del contratto... 9 Art. 14 - Trattamento dei dati personali... 9 Art. 15 - Norma di chiusura e pubblicità... 10 2

Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di ricercatori addetti allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con rapporto di lavoro subordinato mediante la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell art.24 della Legge 240/2010. Art. 2 - Disciplina del rapporto 1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l Università e il vincitore della procedura di selezione comparativa, bandita secondo le modalità e le condizioni disciplinate dal presente Regolamento, è disciplinato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell art.24 della Legge 240/2010, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo. 2. I ricercatori svolgono le prestazioni richieste nell ambito del programma e/o progetto di ricerca approvato a coronamento della procedura concorsuale e svolgono attività didattica, ivi compreso lo svolgimento di insegnamenti loro affidati afferenti al settore scientifico disciplinare cui attiene l attività di ricerca e previsti nel corso di laurea di pertinenza. Art. 3 - Tipologie contrattuali 1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242 e s.s. m.m. e i.i.; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 3

Art. 4 - Attivazione della procedura 1. Le strutture che propongono l indizione della procedura di selezione comparativa e le relative tipologie contrattuali sono le Facoltà, o le strutture di ricerca ove istituite. 2. Le strutture trasmettono le proposte al Senato Accademico il quale, a sua volta previa deliberazione nel merito, trasmette al Consiglio di Amministrazione le proprie indicazioni. 3. Le proposte delle strutture e o le indicazioni del Senato Accademico, debbono contenere: a) il settore scientifico - disciplinare; b) il programma di ricerca e la sua durata, nonché l attività didattica richiesta; c) la durata del contratto; d) i compiti che verranno affidati al ricercatore; e) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti. 4. Il Consiglio di Amministrazione accerta e garantisce la copertura finanziaria ai fini del reclutamento del ricercatore a tempo determinato. Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione comparativa 1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione comparativa: a) i candidati italiani o stranieri che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all estero, ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati; b) il bando di indizione può prevedere, quale ulteriore requisito: la titolarità di insegnamenti facenti parte dell offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere che siano interamente erogati in modalità a distanza, in conformità ai requisiti di cui al Decreto Interministeriale (Istruzione, Università e Ricerca Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003 e ss.mm.ii.. 2. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 3. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari, di prima o di seconda fascia, o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. 4. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l Ateneo o anche presso altre Università, statali, 4

non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell art. 22 della legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 5. Sono altresì esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. Art. 6 - Commissione 1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentita la struttura didatticoscientifica interessata, ed è costituita da tre membri, sia esterni che interni all Ateneo ovvero anche appartenenti ad Ateneo straniero, appartenenti al settore scientifico disciplinare o a un settore scientifico-disciplinare affine, e precisamente: a) due professori di prima o seconda fascia; b) un docente scelto tra: b.1) professore di prima o seconda fascia; b.2) ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato. 2. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da individuarsi tra i docenti dell Ateneo, o in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici anche stranieri titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera. 3. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina: a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243; b) i criteri da utilizzare per l attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel Bando, ai sensi dell articolo 6 del presente Regolamento. 4. Nel corso del colloquio la Commissione conosce, discute e valuta anche il progetto esecutivo di ricerca prevista dal bando, allo scopo di accertare la credibilità scientifica e la congruenza con la politica della ricerca adottata dall Ateneo. 5

Art. 7 - Indizione e Procedura di reclutamento 1. Al reclutamento dei ricercatori si procede mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Il bando di indizione della selezione è emanato con decreto del Rettore, con l indicazione del settore scientifico disciplinare. 2. Il bando di indizione della selezione è pubblicato in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito dell Ateneo; detto decreto rettorale viene pubblicato sul sito del MIUR e dell Unione Europea. Dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine per la presentazione delle domande; detto termine viene fissato nel bando che indice la selezione e non può essere inferiore a 15 giorni. 3. È fatta salva la facoltà dell Ateneo, in casi di necessità e di urgenza, procedere alla pubblicazione del bando di indizione sul sito dell Ateneo e del Miur. In tali casi, il termine per la presentazione delle domande decorre da predette pubblicazioni e non può comunque essere inferiore a 15 giorni. 4. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, può essere presentata a mano, a mezzo raccomandata o anche telematicamente, purché giunga a destinazione entro il termine fissato nel bando. 5.Gli aspiranti sono tenuti, pena l esclusione dal concorso ad allegare alla domanda: a) il proprio curriculum; b) l elenco di tutti i documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa; c) elenco numerato, datato e firmato delle eventuali pubblicazioni allegate, con l indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell anno di riferimento; 6. le pubblicazioni eventualmente prodotte. 7. Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate unitamente alla domanda. 8. Il bando può stabilire un numero massimo di pubblicazioni e, l eventuale allegazione di un numero superiore, comporta l esclusione del candidato dalla procedura. 9. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 10. Notizie della data, dell ora e del luogo del colloquio è comunicata ai candidati ammessi alla predetta prova non meno di sette giorni prima. 11. Il calendario del colloquio può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti. 6

Art. 8 - Selezione e criteri di valutazione 1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243 e in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo e definiti nel bando. 2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura definita dal bando e comunque compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e in ogni caso non inferiore a sei, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 5. I candidati sono convocati per la discussione dei titoli tramite email all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) con almeno 7 giorni di preavviso e, con i medesimi termini, con la pubblicazione nel sito istituzionale dell Ateneo nella sezione bandi e concorsi. 6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è previsto lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. 7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nonché ai risultati del colloquio in lingua straniera. 8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, il colloquio orale, la prova di conoscenza della lingua inglese, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. 9. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici. Art. 9 - Approvazione degli atti 1. La regolarità formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna, da parte del Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, dei verbali congiuntamente alle domande e alle pubblicazioni dei candidati. Di tale accertamento viene data pubblicità nella sezione Albo del sito istituzionale dell Ateneo. 2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine che non può superare i 30 giorni. 7

Art. 10 - Incompatibilità 1. Il contratto non è cumulabile con le attività di lavoro escluse dalla vigente normativa sui ricercatori universitari, e non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27/12/97, n. 449. Per il trattamento giuridico - ivi compreso il regime delle incompatibilità - si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori universitari. È compatibile con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca. 2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo parimenti senza assegni né contributi previdenziali, nei casi in cui tali posizioni sono previste dagli ordinamenti di appartenenza. Art. 11 - Stipula del contratto individuale di lavoro 1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, questi entro lo stesso termine emana decreto ove sono nominati i vincitori dandone pubblicità nella sezione Albo del sito istituzionale dell Ateneo. Il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. 2. Il contratto deve contenere: a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro; b) l indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro; c) l indicazione delle prestazioni richieste; d) l indicazione della retribuzione; e) l indicazione della struttura di afferenza; f) il direttore del programma di ricerca; g) il settore scientifico-disciplinare di pertinenza; h) l impegno didattico. 3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 4. Le attività didattiche richieste al titolare del contratto sono prestate presso uno o più Corsi di Studio dell Ateneo indicati dalla struttura proponente. I titolari svolgono comunque ricerca scientifica con un impegno adeguato a proseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con il direttore di ricerca designato dalla struttura. La presenza in sede deve essere distribuita nell arco dell anno, salvo autorizzazione da parte della struttura di afferenza, e le attività richieste devono essere comunque rispondenti alle esigenze di una università telematica. 8

5. Il direttore del programma di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento di questi obiettivi e più in generale sull attività svolta dal ricercatore a contratto la quale dovrà essere valutata dalla Facoltà di afferenza del settore disciplinare corrispondente o, in mancanza, dal Senato Accademico. 6. In caso di valutazione negativa si può procedere alla risoluzione del contratto. 7. Al termine del periodo contrattuale, l attività scientifica svolta dal ricercatore a contratto viene sottoposta per la valutazione alla Facoltà di afferenza, o in mancanza dal Senato Accademico. Art. 12 - Trattamento giuridico 1. I contratti di cui all art. 3 lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. 2. I contratti di cui al medesimo articolo 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo. 4. Il Trattamento economico applicato è quello previsto dalle norme in materia. Art. 13 - Risoluzione del contratto 1. La risoluzione del contratto è determinata: a) dalla scadenza del termine; b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione; c) dalla valutazione negativa dell attività svolta da parte della struttura richiedente. Art. 14 - Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l Università Ufficio Amministrativo, per le finalità di gestione della selezione. 9

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l esclusione dalla procedura. Art. 15 - Norma di chiusura e pubblicità 1. Il presente regolamento è deliberato dal Senato Accademico ed è emanato con Decreto Rettorale che ne indica la data di entrata in vigore. Al Regolamento viene data pubblicità nella sezione Albo del sito istituzionale dell Ateneo. 10