C ALITALIA/ALITALIA LOYALTY Provvedimento n

Documenti analoghi
C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

C CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n

C12121 SIAS SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI/TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO- TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

C ACI /TARGASYS Provvedimento n

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

Provvedimento n ( C4782 ) YAMAHA MOTOR EUROPE/MOTORI MINARELLI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Disciplina concorrenza imprese (concentrazioni)

LA BANCA D ITALIA. VISTO il Regolamento del Consiglio dell'unione Europea n. 4064;

C FERROVIE DELLO STATO ITALIANE/METRO 5 Provvedimento n

Caso n. COMP/M.4312 Generali / Toro

Caso n. COMP/M FIAT / MAGNETI MARELLI. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI

Caso n. COMP/M.5309 CCHBCI/ SOCIB. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4(4) data: 15/09/2008

C HERA/AMGA MULTISERVIZI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

C BANCO POPOLARE-BANCA POPOLARE DI MILANO/NUOVA CAPOGRUPPO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( C2252 ) AGFA GEVEART/HOECHST ITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA dell 8 novembre 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

C PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI Provvedimento n

PAVO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BANCA DELLE MARCHE/CASSA DI RISPARMIO DI LORETO - MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA. Provvedimento n. 20 del 18 marzo 1997 LA BANCA D'ITALIA

Bollettino. Settimanale. Anno XVIII - n. 28

CUSTOMER CLUB G. IASEVOLI

Caso n. COMP/M The Coca-Cola Company / Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. / Fonti del Vulture S.r.l.

Caso n. COMP/M UNICREDIT/ CAPITALIA. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4 (4) data: 09/07/2007

Provvedimento n ( C3820 ) CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Caso n. COMP/M RIVA / SAM (See ECSC.1340) REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

Provvedimento n ( I511 ) CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI BARI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

Caso n. IV/M Generali / Prime. REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C HOLDING GRUPPO MARCHI/BURGO Provvedimento n

C GUCCI GROUP ITALIA HOLDING/RAMO DI AZIENDA DI TOSCOVAL E DI VALIGERIA TOSCANA (NEWCO) Provvedimento n

L accordo di incentivazione per le PMI

Università degli studi di Roma Tor Vergata. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia aziendale

Caso n. IV/M GENERALI / CENTRAL HISPANO- GENERALI. REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

voestalpine Böhler Welding

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le concentrazioni tra imprese

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 20

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 23

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Caso n. COMP/M.5737 SG VETRI/ ZIGNAGO VETRO/ ARDAGH. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4(4) data: 25/03/2010

Soluzioni di pagamento e vantaggi esclusivi per gli associati Confindustria

dicembre IBL Focus. La crisi Alitalia: no all intervento pubblico. Di Andrea Giuricin. Figura 1 Perdite Alitalia

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il più vicino all aeroporto. Il più vicino a te.

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino. Settimanale. Anno XXIX - n. 13

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 16

Bollettino. Settimanale. Anno XXIX - n. 28

Bollettino. Settimanale. Anno XXIX - n. 29

Caso n. IV/M GENERALI / COMIT / PREVINET. REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

Progetto di fusione per incorporazione di. MPS Immobiliare S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ex art ter Codice civile

I792C - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA-INOTTEMPERANZA Provvedimento n

I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE Provvedimento n

Euler Hermes Incontra GIFASP. 15 Giugno 2018

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C HENKEL/RAMO DI AZIENDA DI LEVER FABERGÉ ITALIA Provvedimento n

8. PARERI RESI ALL AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90)

concedere finanziamenti ed incentivi a valere su appositi Fondi affidati in gestione;

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA / CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - CARIVE SPA

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le regole di concorrenza. L art. 101 TFUE

C COOP ESTENSE- UNICOOP TIRRENO-COOP ADRIATICA-NOVACOOP-COOP LOMBARDIA-COOP LIGURIA-COOP CONSUMATORI NORDEST/DISTRIBUZIONE ROMA

DELIBERA N. 254/14/CONS

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: al pubblico forniti in postazione fissa per la clientela residenziale

Caso n. COMP/M FIDIS / SEI / JV. REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

La struttura verticale dei mercati. Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale. Modulo di Economia Industriale e Settoriale

CORSO DI «ECONOMIA DELL AZIENDA TURISTICA» LEZIONE

DA OLTRE 60 ANNI BUSINESS TRAVEL SERVICE SERVIZI B2B / B2C

Mobility Conference 8 febbraio Roberto Zucchetti CERTeT Università Bocconi roberto.zucchetti@unibocconi.it

INCONTRI D AFFARI PER LE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE ITALIANE IN ARABIA SAUDITA

Il comparto auto non è più costruttore-centrico ma esprime una pluralità di operatori e di interessi che tendono all equilibrio.

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione di Quaestio Capital Management SGR S.p.A., pervenuta in data 29 giugno 2016;

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

La Concorrenza tra Imprese

COS È BUSINESSCONNECT? CHI PUÒ ISCRIVERSI?

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

BUSINESS CONNECT PIÙ I TUOI DIPENDENTI VOLANO, PIÙ LA TUA AZIENDA GUADAGNA

Determinazione n. 17 del 21 luglio 2017

C CONAD DEL TIRRENO /NOVE RAMI DI AZIENDA DI BILLA Provvedimento n

Trasporto aereo. di Andrea Giuricin

CODICE DELLA CONCORRENZA

Chi siamo. Governance e onorabilità

Bollettino. Settimanale. Anno XXVII - n. 36

Ottimizzazione del Capitale Circolante: Soluzioni American Express per il B2B. 14 ottobre 2015

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il mercato del trasporto aereo in Italia Quali prospettive?

Caso n. COMP/M MORGAN STANLEY / OLIVETTI / TELECOM ITALIA / TIGLIO. REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

Transcript:

C12209 - ALITALIA/ALITALIA LOYALTY Provvedimento n. 27488 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la comunicazione della società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., pervenuta in data 30 novembre 2018; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito Alitalia) è una società per azioni a capo dell omonimo gruppo operante nelle attività di trasporto aereo passeggeri e merci su voli di linea e non, a livello nazionale e internazionale, attualmente in amministrazione straordinaria dal maggio 2017 1. Nel 2017 il fatturato consolidato del gruppo Alitalia a livello nazionale è stato pari a circa [1-2] miliardi di euro 2. 2. Alitalia Loyalty S.p.A. (di seguito AL) è una società per azioni operante nella gestione e sviluppo dei c.d. frequent flyer programmes (FFP), prevalentemente a favore di Alitalia. Essa è soggetta al controllo esclusivo del Gruppo Etihad, esercitato indirettamente tramite la società Global Loyalty Company LLC, che detiene una quota del capitale sociale di AL pari al 75%; il rimanente 25% è detenuto da Alitalia, la quale tuttavia, come riconosciuto dalla Commissione Europea 3, non esercita a fini antitrust alcuna forma di controllo sulla società. Nel 2017 il fatturato realizzato da AL a livello nazionale è stato pari a circa [30-100] milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE 3. La comunicazione in esame riguarda l acquisizione da parte di Alitalia del controllo esclusivo di AL, tramite l acquisto del 75% del capitale sociale della stessa, detenuto da Global Loyalty Company LLC, società appartenente al Gruppo Etihad. Per effetto dell operazione Alitalia deterrà l intero capitale sociale di AL. 1 Per effetto della procedura di amministrazione straordinaria, i detentori delle quote di capitale sociale (id est, Compagnia Aerea Italiana con il 51%, e una società appartenente al Gruppo Etihad con il 49%) hanno perso qualunque potere di influire sulla gestione dell impresa e sulle sue decisioni strategiche. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 3 Cfr. decisione del 14novmebre 2014, caso COMP/M.7333, Alitalia/Etihad. 1

III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE 4. L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di AL da parte di Alitalia, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. 5. L operazione rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell ultimo esercizio a livello nazionale, dall insieme delle imprese interessate è superiore a 495 milioni di euro ed il fatturato realizzato individualmente, nell ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato rilevante 6. La concentrazione in esame riguarda il mercato dei Programmi Fedeltà, di cui i c.d. frequent flyer programmes (FFP), secondo quanto ritenuto dalla Parte notificante, costituirebbero un segmento. Al fine di definire correttamente tali attività, la Parte notificante rileva che nei Programmi Fedeltà si individuano due figure: da un lato, i soci o membri, cioè i clienti finali che si iscrivono al programma e, dall altro, i partner, cioè le imprese che partecipano al programma. I Programmi Fedeltà mirano alla fidelizzazione dei soci, tramite la concessione di agevolazioni sull acquisto di beni o servizi; ciò può avvenire in vari modi, ad esempio tramite l accredito di punti o miglia o tramite la concessione di sconti o di coupon omaggio, che garantiscono offerte speciali o benefici per periodi tempo limitati. I partner del programma acquistano punti/miglia per poi riconoscerli ai propri clienti all atto dell acquisto di uno specifico bene o servizio. Inoltre, i Programmi Fedeltà possono essere gestiti direttamente ovvero in outsourcing. 7. Venendo al settore aereo, in cui si concentrano le attività di AL, gli FFP sono servizi offerti dalla maggior parte delle compagnie aeree per premiare la fedeltà dei propri clienti, iscritti al programma, i quali guadagnano tanti punti quante sono le miglia percorse, a seguito dell acquisto di voli da Alitalia o da altre compagnie partner o della conclusione di transazioni con società partner attive in settori distinti (noleggio auto, settore alberghiero, vendita al dettaglio, ristorazione, ecc.); i punti così accumulati possono quindi essere utilizzati per ottenere voli gratuiti o altri servizi, oltre a permettere ai passeggeri di godere di benefici addizionali. 8. Sotto il profilo geografico, la Parte notificante ritiene che il mercato in esame abbia dimensione mondiale, in quanto: (i) i soci del FFP gestito da AL sono dislocati in tutto il mondo; (ii) i partner commerciali di AL sono tipicamente società multinazionali, che offrono servizi in molteplici Stati; (iii) lo stesso vale per i principali FFP concorrenti. 9. Coerentemente con l orientamento comunitario, la definizione del mercato rilevante può essere lasciata aperta in quanto qualunque sia la definizione individuata, sia sotto il profilo merceologico che sotto quello geografico, comunque non muterebbe l esito della valutazione della concentrazione in esame 4. 4 Cfr. caso COMP/M.733, Alitalia/Etihad. Ugualmente, la Parte notificante evidenzia che l Autorità antitrust tedesca ha esaminato il mercato dei FFP nel caso Payback/American Express, lasciandone aperta la definizione. 2

Gli effetti della concentrazione 10. AL gestisce interamente il FFP di Alitalia, denominato MilleMiglia. Nell ambito di questo Programma, AL offre i propri servizi oltre che ad Alitalia, suo principale cliente, anche ad altri operatori, attivi in settori merceologici diversi, tra i quali Avis-Maggiore Rent a car, Booking, IHG Intercontinental Hotels Group. 11. Gli iscritti al Programma MilleMiglia sono circa [1-10] milioni, di cui [<1 milione] sono utenti attivi 5. Pur non disponendo di dati certi utili a quantificare la dimensione complessiva del mercato mondiale dei Programmi Fedeltà, la Parte notificante segnala che sia del tutto verosimile che il numero degli iscritti al Programma MilleMiglia ne costituisca una quota assai limitata 6. 12. Anche ove il mercato dei Programmi Fedeltà fosse di dimensioni inferiori rispetto a quello mondiale, ad esempio limitato allo Spazio Economico Europeo, la quota di AL risulterebbe limitata a fronte di una vastissima gamma di Programmi Fedeltà; già solo guardando ai Programmi Fedeltà delle principali compagnie aeree attive in ambito SEE, si osserva che gli FFP di Lufthansa (Miles & More) e di Air France/KLM (Flying Blue) hanno un numero di soci varie volte superiore rispetto all FFP MilleMiglia. Con riferimento al solo segmento degli FFP in ambito SEE, la percentuale di clienti servita da MilleMiglia è stimabile come inferiore al 10% del mercato. 13. L operazione in esame non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza nel mercato considerato, tenuto conto dell assenza di sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti e del fatto che la quota di mercato di AL appare risultare ampiamente inferiore al 10%. Inoltre sono assenti effetti di tipo verticale, posto che AL già opera il programma FFP di Alitalia in virtù di apposito contratto. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non comporta, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 5 Coerentemente a quanto effettuato in occasione della precedente comunicazione alla Commissione Europea in relazione all ingresso di Etihad nel capitale sociale di Alitalia nel citato caso COMP/M Alitalia/Etihad, AL ritiene che il proprio posizionamento sul mercato dei Programmi Fedeltà possa essere ricavato avendo riguardo al numero dei soci iscritti, in quanto tale dato costituisce la principale variabile in grado di determinare l appetibilità del FFP a potenziali nuovi partner. 6 A titolo esemplificativo, basti solo rilevare che il Programma Fedeltà del gruppo alberghiero Intercontinental conta [30-100] milioni di soci e che anche altri Programmi Fedeltà (quali Membership Rewards di American Express e Nectar gestito da Aimia) hanno dimensione globale e sono gestiti da società terze che vantano numerosi partner commerciali: secondo la Parte notificante, tali programmi dovrebbero essere inclusi nel segmento degli FFP, in quanto anch essi offrono ai soci la possibilità di scambiare i punti accumulati con voli aerei. 3

BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019 220 Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Filippo Arena IL PRESIDENTE f.f. Gabriella Muscolo 220

BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019 221 221