Convenzione per i tirocini formativi tra il Tribunale di Trapani e la Scuola di

Documenti analoghi
P R O C U R A G E N E R A L E

CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE

della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per 24 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO

PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI. CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA in persona del suo

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

della Corte di cassazione

CONVENZIONE TRA DI BOLOGNA E TRIBUNALE DI BOLOGNA. Premesso

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA presidenza

'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZLONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" CONVENZIONE TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE Viale De Pietro s.n Lecce Italia- Fax 0832/334976;

Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90. Art. 50. Ufficio per il processo. 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

Alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d Appello di Trieste Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE

Il Presidente. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA PRESIDENZA

TRIBUNALE DI TREVISO. Domanda di ammissione allo stage formativo. a sensi dell art. 73 del D.L.69/13 conv. in L.98/13. Nato/a il: a prov.

CONVENZIONE. per la disciplina del TIROCINIO dei Praticanti. presso il TRIBUNALE di SASSARI

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

Al Tribunale di GROSSETO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ufficio del Procuratore

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI *** il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO E STAGE IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO L UFFICIO GIUDIZIARIO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

?Jt.".,H ti> \ Il.>\ \ l.oif

TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 L. 98/2013 COME MODIFICATA DALLA L. 114/2014 DOCUMENTO INFORMATIVO

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Selezione tirocini anno 2016 Corte di Appello di Bologna

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Salerno

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE TRA L

Tribunale di Barcellona P.G.

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - STUDENTI ODCEC

é c Ì o- er~,~1%& Bando di selezione per 30 tirocini formativi presso il Consiglio di Stato

l esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO CULTURALE, SCIENTIFICO E FORMATIVO TRA

PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Dipartimento di Giurisprudenza

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali A. A. 2019/2020 Finalità

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Selezione tirocini Corte di Appello di Bologna. TIROCINI FORMATIVI ex art. 73 DL 69/13

AZ46. Tribunale di Barcellona P.G. Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

ilp:~um h.1 Tribunale di Barcellona P.G. (GiO\'~'COu.. "\ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l allegata proposta di delibera avente per oggetto: LA GIUNTA COMUNALE

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA. premesso

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI TEORICO/ PRATICI DI LAUREANDI E LAUREATI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Tribunale di Barcellona P.G.

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria

Università degli Studi MESSINA

CONVENZIONE DI TIROCINIO. tra il POLITECNICO DI MILANO, cod. fiscale n , con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

G ~ . - l PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

Corso di Studi in Ingegneria Elettrica Università di Cagliari Documenti per il Tirocinio Formativo (Novembre 2013)

TIROCINIO E FORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA G.A.

TRA. E Il soggetto ospitante con sede legale in, codice fiscale d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato/a legalmente da nato a il ;

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - STUDENTI ODCEC TRA. Partita I.V.A. n., con sede legale in. provincia Via N CAP

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

TRIBUNALE DI TRAPANI. Presidenza. Oggetto: Selezione tirocini ex art.73 D.L. 69/13

CONVENZIONE. Per lo svolgimento dei TIROCINI PROFESSIONALI OBBLIGATORI degli studenti dei CORSI DI STUDIO IN SERVIZIO SOCIALE TRA

UNIVERSITÀ DI PISA. Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

TRA PREMESSO CHE: E PREMESSO INOLTRE CHE:

CONVENZIONE. sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense in

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Catanzaro Il Presidente

Transcript:

Convenzione per i tirocini formativi tra il Tribunale di Trapani e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali G. Scaduto dell Università degli Studi di Palermo, ex art. 7, comma 6, del D.M. 21.12.1999 n. 537-Trapani Tra Il Tribunale di Trapani, partita IVA 80005720810, in persona del Presidente Andrea Genna, nato a Roma, il 28 novembre 1953, domiciliato per la carica presso il Tribunale di Trapani, via XXX Gennaio, 91100 Trapani, tel. 0923 802111 fax 0923 21974, e-mail tribunale.trapani@giustizia.it; E La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Gioacchino Scaduto dell Università degli Studi di Palermo, in persona del Direttore Prof. Rosalba Alessi, nata a Palermo il giorno 18 novembre 1949, domiciliato per la carica nella sede legale dell Università degli Studi di Palermo in Via Maqueda, 175 90133 Palermo, tel. 091 6100854, e-mail sspleg@unipa.it; E l Università degli Studi di Palermo, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822 in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo, il giorno 14 febbraio 1963, domiciliato per la carica presso l Università degli Studi di Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61 90133 Palermo, tel. 091 23893444/091 23893555, e-mail rettore@unipa.it; Premesso -Che, ai sensi del comma 2 dell art.16 del Dlgs.17 novembre 1997, n. 398,«Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia 1

didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio»; -Che, sempre ai sensi della citata disposizione, «Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai»; -Che, ai sensi dell art.7, comma 6 del D.M. 21.12.1999, n.537,«le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria»; - Che, in attuazione di quanto sopra, il Corso di Studi della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" prevede fra le attività curriculari un periodo di attività formativa da svolgersi nel II anno di corso presso le sedi giudiziarie per un massimo di 50 ore; -Che l attività di cui sopra deve svolgersi sulla base di apposita Convenzione, ai sensi della normativa sopra richiamata; - che le Parti ritengono di stipulare con il presente atto detta convenzione, anche recependo i contenuti richiesti dalle norme ora in vigore nonché i rilievi e le indicazioni di cui alla nota n.0130501u dell 11.07.2017. del Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, del Ministero della Giustizia; - Che la presente Convenzione ha dunque il fine di disciplinare lo svolgimento delle attività formative teorico pratiche curriculari presso gli Uffici giudiziari del Tribunale 2

di Trapani degli iscritti al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali G.Scaduto; Si conviene e si stipula tra le parti quanto segue Art. 1 1.Il Direttore della Scuola, almeno quattro mesi prima dell inizio dell attività pratica da svolgersi presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Trapani, comunica al Presidente del Tribunale il numero e i nominativi dei corsisti che dovranno svolgere tale attività, corredati dalla documentazione di cui al successivo comma 2, nonché le preferenze dai medesimi manifestate ai fini dell assegnazione all Ufficio presso cui svolgere l attività. 2.Sono ammessi a svolgere l attività di cui sopra i corsisti che dimostrino, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero: -l assenza di precedenti penali e di carichi pendenti; -di non essere esclusi dall elettorato attivo; -di non essere sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza; -di non aver avuto inflitta l interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; -di non essere mai stati destituiti o dispensati da pubblici impieghi. Dette dichiarazioni verranno allegate agli elenchi nominativi degli specializzandi da ammettere all attività formativa presso il Tribunale di Trapani, nel termine di cui al comma 1, rimanendo salva la facoltà del Presidente del Tribunale di far espletare ulteriori accertamenti e\o di escludere dal tirocinio i richiedenti non ritenuti in possesso delle necessarie qualità morali e di condotta per essere ammessi a seguire l attività giudiziaria. Art. 2 3

1.Il Presidente del Tribunale provvede all assegnazione dei corsisti agli Uffici giudiziari ed individua i magistrati affidatari. Dell assegnazione è data comunicazione alla Scuola prima dell inizio dell attività. 2.L attività formativa si svolge secondo giorni ed orari individuati dal magistrato affidatario e non può avere durata complessiva superiore a 50 ore. 3.Lo svolgimento dell attività non dà diritto ad alcun compenso e non fa sorgere alcun rapporto di lavoro comunque configurato e di qualsiasi natura tra il corsista e il Tribunale o l Amministrazione giudiziaria, né fa sorgere diritti previdenziali o assicurativi in capo al corsista. 4.Ai corsisti iscritti alla Scuola, l Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante o in occasione dell attività svolta presso gli Uffici giudiziari, quale attività curriculare prevista dalla presente Convenzione. 5. Il magistrato affidatario, al termine del periodo di attività, esprime un giudizio sintetico sul corsista, che trasmette alla Scuola, ai fini delle determinazioni del Consiglio Direttivo per l ammissione del corsista all esame finale. Art. 3 1.I corsisti assistono e coadiuvano il giudice affidatario nel compimento delle attività giurisdizionali ordinarie, nei modi e tempi definiti dal giudice medesimo, esclusa la destinazione a mere attività di cancelleria o di carattere amministrativo; possono partecipare alle udienze pubbliche e ai procedimenti in camera di consiglio, salve le esclusioni decise dal giudice affidatario ed esclusa in ogni caso la materia della famiglia, dello stato delle persone e dei diritti della personalità. Il corsista collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove successiva all attività decisionale, rimanendo salva in ogni caso la decisione del giudice affidatario di non consentire la partecipa- 4

zione a tale attività. 2.Nel settore penale, il corsista partecipa alle udienze pubbliche tenute dal giudice affidatario ad esclusione della camera di consiglio, nonché, con il consenso delle parti interessate, ai procedimenti in camera di consiglio. 3.I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. Art. 4 1.I corsisti che svolgono l attività di cui alla presente Convenzione: a) hanno l obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione; b) non possono svolgere attività difensiva presso l Ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice affidatario, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio; c) hanno l obbligo di rendere note al giudice affidatario eventuali situazioni o ragioni di loro incompatibilità rispetto all esame di cause in relazione alle quali versino, direttamente o indirettamente, in conflitto di interessi, anche per essere state trattate da un avvocato presso il cui studio essi svolgono o hanno svolto la pratica forense; d) non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli relativi ai provvedimenti trattati dall avvocato presso cui svolgono o hanno svolto la pratica forense. 2. Le violazioni agli obblighi di cui alle lettere a e b, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, è segnalata all ordine professionale cui il corsista sia iscritto e può comportare nei casi più gravi l espulsione dalla Scuola, deliberata dal Consiglio Di- 5

rettivo della Scuola a maggioranza dei suoi componenti. Art. 5 1.L attività formativa presso l Ufficio giudiziario può essere interrotta, con decisione del Presidente del Tribunale, sentiti il corsista e il giudice affidatario: a) nel caso in cui, anche senza che ricorrano fatti colpevoli, venga meno il rapporto fiduciario tra il giudice affidatario e il corsista; b) in caso di inosservanza, da parte del corsista, degli obblighi assunti di cui all art.4; c) in caso di accertata inidoneità del corsista; d) nel caso in cui, anche per fatti non colpevoli, la presenza del corsista possa compromettere l immagine di indipendenza e di imparzialità o il prestigio dell Ufficio; e) per esigenze organizzative dell Ufficio o rappresentate dal giudice affidatario. 2.Nei casi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma il Presidente del Tribunale valuta la possibilità di affidare il corsista ad altro giudice. 3. Il Presidente del Tribunale comunica l interruzione e le relative motivazioni al Direttore della Scuola, per i conseguenti provvedimenti. Art. 6 1.La presente Convenzione non comporta oneri diretti o indiretti per l Amministrazione giudiziaria. 2.La presente Convenzione ha durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata ove non disdettata da una delle parti entro i sei mesi antecedenti alla scadenza. Il Presidente del Tribunale di Trapani (dott. Andrea Genna) Il Rettore dell Università degli Studi di Palermo (Prof. Fabrizio Micari) 6

Il Direttore della Scuola Di Specializzazione per le Professioni Legali G. Scaduto (Prof. Rosalba Alessi) 7