L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

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IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

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DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 567/2016/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 14 ottobre 2016 VISTI la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81); l articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95); l articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i., recante Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell informazione di utenti e consumatori (di seguito: deliberazione GOP 35/08); l Allegato A alla deliberazione 7 marzo 2013, 96/2013/A (di seguito: deliberazione 96/2013/A); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com e s.m.i., recante Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami (di seguito: nuovo Regolamento); la deliberazione dell Autorità 7 aprile 2016, 169/2016/E/com, recante Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia e di aggiornamento del sistema di anagrafiche dell Autorità (di seguito: deliberazione 169/2016/E/com); 1

l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com); la deliberazione dell Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A). CONSIDERATO CHE: con deliberazione GOP 35/08, l Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all esercizio delle proprie funzioni istituzionali creando un anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori) e ha unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico, stabilendo, in particolare che gli esercenti operanti nei settori dell energia elettrica e del gas hanno l obbligo di: a) inviare all Autorità una serie di informazioni anagrafiche (tra cui ragione sociale, legale rappresentante, settore di attività, sede legale, sedi operative, elenco soci) (art. 4); b) comunicare, con le medesime modalità, all Autorità ogni variazione nelle predette informazioni, nonché eventuali vicende modificative interessanti tali soggetti, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto (art. 6); il successivo art. 7, comma 1, precisa che l inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l irrogazione, da parte dell Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95; con deliberazione 96/2013/A è stato semplificato l obbligo in capo ai soggetti esercenti l attività di vendita al mercato finale di energia elettrica e del gas naturale di comunicare e aggiornare la lista dei Comuni in cui si svolge l attività di vendita, attraverso il suo trasferimento nel protocollo informatico denominato Anagrafica Venditori (punto 5 e scheda 5 dell Allegato A alla citata deliberazione). CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: l art. 44, comma 4, del decreto legislativo 93/11 prevede che l Autorità assicuri, tra l altro, il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica; con deliberazione 286/2014/R/com, l Autorità ha approvato il nuovo Regolamento per lo svolgimento, da parte dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello), delle attività afferenti al trattamento dei reclami, introducendo misure volte ad accrescere l efficacia delle attività relative al trattamento dei reclami da parte dello Sportello, con riguardo, tra l altro, alla 2

tempestività, qualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle richieste di informazioni dello Sportello; ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. e), del nuovo Regolamento, l Unità Reclami dello Sportello richiede agli esercenti di fornire, entro il termine (indicato nella Tabella 1 del medesimo Regolamento) di 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso in merito alle vicende oggetto di segnalazione; l art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento, stabilisce l obbligo degli esercenti di: i. fornire riscontro alle predette richieste entro il suindicato termine, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta (comma 1); ii. mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale esercenti (comma 3), ossia lo strumento informatico messo a disposizione dallo Sportello medesimo, per l invio di richieste di informazioni e la ricezione delle relative risposte e documenti allegati; la gestione efficace dei reclami comporta che le risposte degli esercenti alle richieste di informazioni inviate dallo Sportello siano puntuali ed esaustive, affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (art. 3, comma 1, lett. f) del nuovo Regolamento) nonché le iniziative intraprese e gli esiti dell attività svolta (art. 3, comma 1, lett. g) del nuovo Regolamento); lo Sportello invia mensilmente, agli Uffici dell Autorità, la reportistica relativa, tra l altro, alle richieste di informazioni, inviate agli esercenti, rimaste prive di risposta (art. 14, comma 1, lett. a), del nuovo Regolamento). CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: dalla reportistica mensile, inviata dallo Sportello agli Uffici dell Autorità, ai sensi dell art. 14, comma 1, lett. a) del nuovo Regolamento, è emersa la mancata risposta di Maxima Italia S.r.l. (di seguito: Maxima Italia o società) a numerose richieste di informazioni; pertanto, al fine di ottenere riscontro alle predette richieste, gli Uffici dell Autorità, in data 28 settembre 2015, hanno inviato alla società una nota di sollecito (prot. Autorità 2795) - nella quale si segnalava anche il mancato accreditamento al Portale esercenti -, concedendo un termine di 30 giorni lavorativi per provvedere; la società non ha fornito alcuna risposta a tale sollecito; alla data del 31 marzo 2016, dalla reportistica inviata dallo Sportello risultavano inesitate da parte di Maxima Italia n. 26 richieste di informazioni; inoltre, al fine di ottenere chiarimenti sulle informazioni comunicate all Anagrafica Operatori, nonché sulla mancata comunicazione all Anagrafica Venditori delle informazioni relative ai Comuni nei quali viene svolta l attività di vendita (punto 5 e scheda 5 dell Allegato A alla deliberazione 96/2013/A), gli Uffici dell Autorità hanno inviato a Maxima Italia diverse richieste (prot. 3

Autorità 36981 e 36992 del 14 dicembre 2015 e prot. Autorità 8262 del 17 marzo 2016) rimaste prive di riscontro; con nota in data 22 marzo 2016 (acquisita con prot. Autorità 8845), la società ha comunicato la variazione del legale rappresentante, ma non ha fornito riscontro alle predette richieste degli Uffici; a fronte della reiterata inosservanza delle soprarichiamate richieste di informazioni, l Autorità, con deliberazione 169/2016/E/com, ha intimato a Maxima Italia di provvedere: a) all adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello di cui all art. 12, comma 1, del nuovo Regolamento; b) all invio allo Sportello, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, delle risposte alle richieste di informazioni già sollecitate e rimaste inesitate relative ai 26 casi indicati nell Allegato A alla predetta deliberazione; c) all invio all Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, di una comunicazione attestante l avvenuto adempimento di quanto prescritto alle precedenti lettere a) e b); d) alla comunicazione, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, all Autorità della correttezza delle informazioni attualmente presenti nel sistema di anagrafiche dell Autorità; avvertendo che l inottemperanza al provvedimento avrebbe costituito presupposto per l avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95; successivamente Maxima Italia ha adempiuto, peraltro parzialmente, solo all intimazione di cui alla precedente lettera d), provvedendo ad aggiornare in data 19 aprile 2016 le informazioni relative all elenco dei soci presenti nell Anagrafica Operatori; i termini indicati nella predetta deliberazione 169/2016/E/com, notificata alla società in data 14 aprile 2016, sono ampiamente scaduti e Maxima Italia risulta inadempiente alla citata deliberazione non avendo fornito all Autorità e allo Sportello le informazioni richieste salvo il predetto aggiornamento dell elenco dei soci presenti nell Anagrafica Operatori; con comunicazione del 13 maggio 2016 (acquisita con prot. Autorità 13937) la società ha dedotto l impossibilità di inviare i dati nell ambito dell indagine annuale dei settori regolati svolta dall Autorità, stante l asserita mancanza di propri operatori in grado di provvedervi; dalla reportistica inviata dallo Sportello, alla data del 5 settembre 2016 risultano inesitate ulteriori 5 richieste di informazioni dello Sportello. CONSIDERATO, INFINE, CHE l art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l accordo dell impresa destinataria dell atto di avvio del procedimento 4

sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; in attuazione dell art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l art. 5, comma 1, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione; nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa: - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com); - in alternativa al punto precedente, proseguire con l ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com). RITENUTO CHE gli asseriti problemi organizzativi e gestionali invocati dalla società nella comunicazione 13 maggio 2016 (prot. Autorità 13937), essendo riconducibili a decisioni della medesima liberamente assunte nella propria sfera di autonomia imprenditoriale, non sono idonei ad escludere la responsabilità per gli illeciti contestati; gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Maxima Italia; gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell art. 5, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all esito del procedimento secondo i criteri di cui all art. 11, della legge 689/81 e di cui all Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che: - quanto al criterio della gravità della violazione, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell attività istituzionale dell Autorità. In particolare la condotta, ad oggi persistente, riguarda: a) la mancata comunicazione nell anagrafica operatori, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, delle informazioni relative all acquisto, in data 24 novembre 2014, dell intero pacchetto clienti aziendale della società Olimpia Energia e Gas S.p.a. in liquidazione ; b) la mancata compilazione dell anagrafica venditori 5

di cui alla deliberazione 96/2013/A. Inoltre Maxima Italia ha tenuto, dal 2015 ad oggi, una condotta contrastante con le disposizioni volte ad assicurare l efficace trattazione dei reclami da parte dello Sportello. Segnatamente la società non ha risposto a numerose richieste di informazioni inviate dallo Sportello, impedendo a quest ultimo di fornire ai clienti finali le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate; - con riferimento all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ed alla personalità dell agente, non risulta alcuna circostanza rilevante; - in merito alle condizioni economiche dell agente, dall ultimo bilancio disponibile si rileva che la società ha conseguito, per l anno 2014, un fatturato pari a euro 8.996.000,00 circa; gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 48.000 (quarantottomila). RITENUTO, INFINE, CHE in ragione della prevalenza dell interesse all acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l adempimento alle intimazioni di cui alla deliberazione 169/2016/E/com costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata DELIBERA 1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Maxima Italia S.r.l., per la mancata ottemperanza, nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 169/2016/E/com, ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95; 2. di determinare, ai sensi dell art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell art. 5, comma 1, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all attuale stato di persistenza della violazione, ammonta ad euro 48.000 (quarantottomila) ; 3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell art. 5, comma 1 dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1; 4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può: i. previo invio delle informazioni richieste con la deliberazione 169/2016/E/com, ai sensi dell art. 5 dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 6

pari ad un terzo del valore determinato al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello F23 (recante codice ente QAE e codice tributo 787T ), come previsto dal decreto legislativo 237/97; ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento; 5. di prevedere che l eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) che dovrà essere comunicato all Autorità mediante l invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l adempimento degli obblighi informativi oggetto dell intimazione di cui alla deliberazione 169/2016/E/com determini, ai sensi dell art. 5 dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l estinzione del presente procedimento sanzionatorio; 6. di nominare, ai sensi dell art. 12, comma 1, lett. g) e dell art. 13, comma 3, lett. b), dell Allegato A, del punto 3.4, dell Allegato B e del punto 5, della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni; 7. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell istruttoria; 8. di fissare in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal termine dell istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l adozione del provvedimento finale; 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell art. 8, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni; 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all art. 33 dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento; 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Maxima Italia S.r.l. (p. iva 03370770541), Via Fratelli Ceci, n. 62, 06055 Marsciano (PG) e, mediante PEC, all indirizzo info@pec.maximaitalia.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. 14 ottobre 2016 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 7