COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Documenti analoghi
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA.... (di seguito denominata Università ), c.f , nella persona del Preside/Direttore, Prof...,

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si STIPULA E SI CONVIENE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. IN/2016/6283 del 4/4/2016 a firma dell Assessore all Agricoltura,

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. L anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di giugno presso la sede della VISTA

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. Prot. IN/2015/18317 del 15/10/2015 a firma dell Assessore a

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA TRA. Il Direttore Amministrativo

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

FACSIMILE RICEVUTA OCCASIONALE PER IL CLIENTE

Prot. n. 5471/ B 15 i Torino, CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA

CONTRATTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SICUREZZA POSTALE. Con la presente convenzione redatta in duplice originale tra

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra: Cus Roma Tor Vergata Associazione Sportiva

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia,

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI INTERNET FOTOVOLTAICOPERTE.COM

BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. Fiscale e Partita Iva: nella persona. del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr.

PREMESSO CHE: Warrant Group Srl

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA

CONVENZIONE. tra. L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO T R A

SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO D INCARICO PROFESSIONALE (artx33, cornma 1, C.C.)

Comune di Casatenovo Provincia di Lecco

Contratto per l installazione e la manutenzione dei misuratori presso un impianto di produzione di energia elettrica

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

LETTERA DI INCARICO PER SEGNALATORE

Transcript:

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE Il presente facsimile è puramente indicativo. Ogni socio è tenuto a verificare la correttezza di quanto esposto e ad adattarlo alla propria situazione professionale. I facsimili redatti da AssoCounseling sono realizzati e controllati con la massima accuratezza possibile. I materiali sono forniti "nelle condizioni in cui si trovano" senza alcuna garanzia espressa o implicita. In nessun caso AssoCounseling o i suoi collaboratori saranno ritenuti responsabili per qualunque danno di qualsiasi genere. AssoCounseling potrà effettuare modifiche a questi facsimili in qualunque momento senza preavviso, fermo restando la loro tempestiva pubblicazione sul sito dell Associazione. Il presente facsimile non sostituisce la consulenza di un professionista specifico.

FACSIMILE DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE Contratto di prestazione d opera professionale fra COMMITTENTE [ inserire il nome del committente ] e COUNSELOR [ inserire i propri dati ] TRA COMMITTENTE [ inserire tutti i dati anagrafici e fiscali del committente ] rappresentato da [ inserire tutti i dati anagrafici del rappresentante ] E COUNSELOR [ inserire tutti i vostri dati sia anagrafici che fiscali che relativi all iscrizione ad AssoCounseling ] PREMESSO Che COMMITTENTE intende costituire un rapporto di prestazione d opera professionale, per lo svolgimento dell'attività [ descrivere l attività ]. Che COUNSELOR risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze per fornire le prestazioni professionali di cui sopra. Che COUNSELOR opera nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 nonché dei regolamenti, delle linee guida e del codice deontologico di AssoCounseling, sua associazione professionale di categoria di riferimento. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premessa Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Definizione dell incarico COMMITTENTE conferisce a COUNSELOR l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa, per conto di COMMITTENTE presso la sede [ inserrie la sede o le sedi di lavoro ]. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa da COUNSELOR nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 5.

Art. 3 Durata dell incarico Il presente contratto avrà decorrenza a partire da [ inserire data ] e scadenza il [ inserire data ]. Ogni ulteriore accordo, concernente l eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto scritto dalle parti ed avrà comunque valore di rinnovo del presente contratto. Art. 4 Condizioni economiche a) Tariffe attività professionali: Il compenso relativo all attività di consulenza viene fissato nella seguente misura: [ inserire riferimento ]. Il compenso per eventuali attività che si rendessero necessarie verranno concordate con il referente aziendale. Resta inteso, sin d ora, che eventuali ore aggiuntive e straordinarie non concordate col referente aziendale, non verranno retribuite. Ai corrispettivi sopra indicati andrà aggiunta l eventuale IVA nella misura di Legge e l'eventuale contributo INPS [ inserire, se del caso, il riferimento alla rivalsa INPS del 4% ]. Eventuali spese che dovessero essere sostenute da COUNSELOR per le trasferte dovranno preventivamente essere concordate con COMMITTENTE e inserite in fattura. Alla fattura dovranno essere allegati tutti i giustificativi delle spese sostenute. b) Fatturazione [ Inserire le modalità di fatturazione concordate (ad esempio: settimanali, mensili, etc.) ] c) Pagamento [ Inserire se del caso la modalità di pagamento concordata ] Art. 5 Obblighi del prestatore COUNSELOR si impegna a non dare a terzi l esecuzione dei servizi senza previa autorizzazione di COMMITTENTE. Ogni variazione delle modalità di prestazione dei servizi deve essere autorizzata solo da COMMITTENTE per iscritto. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, a COUNSELOR è fatto obbligo di non usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, qualunque dato o documento o informazione relativa ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o gli affari di COMMITTENTE o dei terzi con cui entra in contatto, del quale sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell esecuzione del presente contratto, se non previo consenso scritto degli interessati. Tale obbligo di riservatezza vincolerà COUNSELOR anche successivamente alla cessazione del presente contratto e fino a quando le predette informazioni non vengano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Art. 6 Obblighi di COMMITTENTE COMMITTENTE darà istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori affinché i dati personali, economici, statistici relativi a COMMITTENTE, dallo stesso forniti a COUNSELOR per la stipulazione, la gestione e l esecuzione del presente contratto con l indicazione che trattasi di dati riservati, non siano oggetto né di utilizzo, né di comunicazione e diffusione alcuna. Art. 7 Tutela del destinatario dell intervento COUNSELOR rende edotto COMMITTENTE che l attività di counseling da lui erogata prevede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 del Codice Deontologico di AssoCounseling, la tutela primaria del destinatario dell intervento e non del committente. Art. 8 Risoluzione anticipata del contratto Ai sensi e per gli effetti di cui all art.2224 c.c. COMMITTENTE si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, salvo il diritto al maggior danno subito. Art. 9 Adempimenti fiscali e previdenziali Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche. Art. 10 Recesso e risoluzione contrattuale Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione che avverrà a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) o raccomandata con ricevuta a mano o ancora posta elettronica certificata (PEC). Art. 11 Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n.

642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico di COUNSELOR. Art. 12 Contenziosi AssoCounseling promuove forme di garanzia a tutela dell utente, tra cui l attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Il ricorso allo sportello di riferimento non pregiudica in alcun caso un successivo ricorso all autorità competente, come previsto dall articolo 13 del presente contratto. Art. 13 Controversie Foro competente in caso di controversie sarà quello di COMMITTENTE, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. Art. 14 Accettazione Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. Per accettazione e conferma. [ data ] [ firma COMMITTENTE ] [ firma COUNSELOR ] Ai sensi e per gli effetti di cui all art.1341 c.c. e ss COUNSELOR dichiara di accettare e approvare espressamente, dopo averne presa attenta visione, le clausole previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 del presente contratto. [ firma COMMITTENTE ] [ firma COUNSELOR ]